Art. 84- Misure di salvaguardia specifiche per il patrimonio edilizio di interesse architettonico, storico e documentale
1. Sul patrimonio edilizio esistente di interesse architettonico, storico e documentale, corrispondente a nuclei ed aggregati, ville, edifici specialistici ed insediamenti rurali di pregio di cui all'art. 37, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo, con esclusione di modifiche che comportino un aumento del numero di unità immobiliari.
2. Sul patrimonio edilizio esistente di interesse architettonico, storico e documentale, corrispondente agli altri insediamenti rurali di antico impianto di cui all'art. 37, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ad esclusione di quanto indicato ai punti 1), 2) e 3) del comma 2, lettera d) dell'art. 79 della L.R. 1/2005.
3. Nelle aree agricole sottoposte a tutela paesistica, di cui all'art. 37, fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico non si applicano le disposizioni del Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 e non sono consentiti interventi di nuova edificazione.