Art. 77- Perequazione
1. Al fine di garantire un'equa distribuzione dei diritti edificatori ed il perseguimento degli obiettivi individuati dal Piano, in termini di dotazione di infrastrutture, di attrezzature e di standard e di un corretto sviluppo insediativo, secondo i principi di sostenibilità precedentemente richiamati, il Regolamento Urbanistico adotterà specifici criteri di perequazione. Attraverso tali criteri saranno in particolare disciplinate le modalità di cessione delle aree da acquisire al patrimonio pubblico, e quelle di trasferimento delle potenzialità edificatorie.
2. La perequazione urbanistica si applicherà alle aree interessate da interventi di trasformazione urbanistica secondo il principio per il quale i proprietari, indipendentemente dalle specifiche destinazioni assegnate alle singole aree, partecipano, in misura proporzionale alle proprietà possedute, sia alla capacità edificatoria sia agli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana.
3. La perequazione fondiaria permetterà di acquisire al patrimonio comunale terreni da destinare alla realizzazione di infrastrutture, attrezzature e dotazioni ambientali.
4. Nel caso di situazioni di degrado appartenenti al territorio rurale, in presenza di edifici incongrui e/o fatiscenti per i quali non sia ipotizzabile una riconversione funzionale nella stessa posizione, nell'ambito delle destinazioni d'uso ammesse, il Regolamento Urbanistico potrà disciplinare con meccanismi di perequazione operazioni di trasferimento verso le aree urbane o quelle ad esse limitrofe nel rispetto delle prescrizioni del precedente Titolo IX.
Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere l'istituzione del "registro dei crediti edilizi" al fine di riconoscere i diritti edificatori derivanti dalla demolizione senza ricostruzione di edifici incongrui e/o fatiscenti, autorizzati o comunque risultanti da atti pubblici, da utilizzare nelle aree candidate ad accogliere la superficie in trasferimento; l'efficacia del credito edilizio sarà comunque condizionata alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di ripristino dello stato dei luoghi nelle aree cedenti capacità edificatoria.