Art. 74- Indirizzi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrà essere disciplinata nel rispetto dei criteri riportai ai seguenti comma.
2. Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura; la realizzazione degli impianti negli edifici esistenti dovrà essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura, con eliminazione degli elementi incongrui.
3. Per gli impianti solari a terra deve essere previsto il minimo impatto sul territorio, adottando opere di mitigazione e di integrazione nel contesto attraverso la predisposizione di fasce arboree e/o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico e della vicinanza a nuclei di interesse architettonico e storico-documentario; dovrà inoltre essere assicurato il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti.
Gli impianti non dovranno modificare la morfologia dei luoghi, la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli, garantendo il ripristino dell'uso originario.
4. Per gli impianti eolici dovrà essere effettuata una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il contesto, verificandone l'inserimento con la simulazione dell'esito dell'intervento ed assicurando il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti, e dovrà essere effettuata una previsione dell'alterazione del clima acustico anche al fine di adottare eventuali misure di mitigazione.
5. Gli impianti a biomassa dovranno essere alimentati da filiera corta, privilegiando la parte biodegradabile dei prodotti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.
Nell'ottica di valorizzare le risorse del bosco, il Regolamento Urbanistico disciplinerà la realizzazione di eventuali spazi tecnici per le caldaie a cippato o a legna quale dotazione a supporto dell'uso abitativo nell'ambito del territorio rurale.
6. Nel caso di aree agricole, verificati prioritariamente gli aspetti paesaggistici e tecnici, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di aree degradate o abbandonate e/o non più funzionali all'attività agricola.
7. La connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere realizzata tramite linee interrate, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica. Le costruzioni accessorie dovranno essere limitate alle opere ed alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti.