Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra
Art. 61 Viabilità carrabile e pedonale
Le strade pubbliche sono classificate a tutti gli effetti in conformità all'articolo 2 del DM 285/92 ea tale classificazione dovrà essere fatto riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del D.M. 285/92.
Le nuove strade e l'adeguamento di quelle esistenti dovranno essere conformi per tipologia, caratteristiche funzionali e geometriche a quanto disposto per le strade delle stesse categorie nelle schede allegate al D.M. 5.11.2001.
Per le strade a fondo cieco o per raccordo a segmenti preesistenti non modificabili potrà essere ammessa congrua riduzione della carreggiata e dei marciapiedi, in ogni caso non inferiori a m. 1,00.
Entro le fasce di rispetto, in aree ricadenti del subsistema delle aree produttive agricole possono essere posti impianti per la distribuzione di carburante, ai sensi della L.R. 31.10.1985 e sue successive modificazioni e integrazioni nei modi previsti dalla Del. del C.R. 24.01.1985, e piazzole di sosta e/o scambio veicoli.
I percorsi pedonali autonomi dovranno essere di dimensione minima di m. 1,80 e dovranno essere pavimentati con materiale discontinuo o con elementi autobloccanti (pietra o conglomerato) posti su letto di sabbia.
Art. 62 Verde di arredo stradale - VA
Il verde di arredo stradale individua le aree sistemate a giardino, ad aiuole, a viali alberati generalmente collegate con la viabilità ed i parcheggi che non assolvono funzioni di attrezzature secondo quanto previsto dal D.M. 1444/68 art.3 lettera c, ma che hanno un ruolo significativo nell'immagine e nel decoro urbani e nella fruizione degli spazi e dei percorsi pedonali e ciclabili.
Art. 63 Aree attrezzate per la sosta - PP1 e PP2
Le aree pubbliche per la sosta esistenti (PP1) e di progetto (PP2) (articolo 3 del D.M. 02.04.1968 punto d) sono di superficie in aree separate dalla carreggiata stradale, in aree ad essa affiancate o impegnando parzialmente le sedi stradali entro apposita segnaletica orizzontale.
Esse devono essere di norma dimensionate considerando mq. 20 a posto auto e attribuendo a ciascun posto auto una dimensione netta di m. 2,30/2,50 x 5,00 e, se non in carreggiata, dovranno riservare una superficie minima del 20% per verde di arredo alberato.
Le pavimentazioni dovranno essere realizzate di norma in materiale diverso da quello della pavimentazione stradale e, su suoli permeabili, in materiale drenante o in grigliato.