Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 45- Piani Attuativi

1. I Piani Attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del Regolamento Urbanistico ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio e sono obbligatori dove prescritti dalle presenti Norme.

2. I Piani Attuativi previsti dal Regolamento Urbanistico sono estesi obbligatoriamente all'intero perimetro individuato sulle Tavole di Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione.

In sede di elaborazione del progetto del Piano Attuativo qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi l'approvazione del Piano Attuativo comporta la corrispondente rettifica senza che ciò comporti variante al Regolamento Urbanistico.

3. I Piani Attuativi sono consentiti esclusivamente se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali del territorio; sono quindi da garantire l'approvvigionamento idrico e la depurazione, la difesa del suolo, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità dell'energia ed adeguate condizioni di mobilità. Le trasformazioni dovranno essere compatibili, attraverso una lettura delle cartografie delle pericolosità ed un loro corretto inserimento nel contesto territoriale, con la difesa del suolo nel senso più generale del termine.

L'attuazione degli interventi è in ogni caso condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi, della adduzione dell'energia elettrica e del gas.

4. I Piani Attuativi devono individuare, per le trasformazioni attese, l'ambito territoriale e ambientale interessato dagli effetti, descrivendone lo stato di fatto ed evidenziando i livelli di vulnerabilità e le condizioni di riproducibilità delle risorse presenti, al fine di fornire elementi utili all'attività di monitoraggio e valutazione del Regolamento Urbanistico.

5. Per la verifica degli standard urbanistici minimi di cui devono essere dotati i nuovi insediamenti oggetto di Piano Attuativo - derivanti da interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione urbanistica - valgono i seguenti parametri:

  • insediamenti prevalentemente residenziali

minimo 30 mq. ogni 37 mq. di SUL, dei quali 7,5 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione commerciale, turistico-ricettiva, direzionale

minimo 80 mq. ogni 100 mq. di SUL, dei quali 40 mq. per parcheggi pubblici;

  • insediamenti a prevalente destinazione industriale ed artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi

minimo 20 mq. ogni 100 mq. di ST, dei quali 10 mq. per parcheggi pubblici.

Per le Aree di Trasformazione di cui al Titolo XI delle presenti Norme, il rispetto delle prescrizioni contenute nella specifica disciplina, individuate in riferimento a tali parametri, non richiede ulteriori verifiche degli standard urbanistici.

6. Le convenzioni per i Piani Attuativi di iniziativa privata dovranno fare riferimento allo schema allegato alle presenti Norme, che presenta carattere d'indirizzo normativo. Eventuali modifiche a tale schema conseguenti a nuove disposizioni normative sovraordinate non comportano variante al presente Regolamento.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07