Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 35- Ricostruzione di edifici diruti

1. La ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente distrutti, sempreché siano comunque leggibili e riscontrabili in loco almeno i 2/3 delle strutture in elevazione, è la fedele riproposizione dei volumi preesistenti, in base alla documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari.

2. A tale intervento si applicano pertanto, per quanto compatibili, le disposizioni definite per il restauro e risanamento conservativo.

3. Nel caso in cui non si riescano a reperire immagini o simili o qualora le fonti non fossero sufficienti a descrivere il manufatto, dovrà essere prodotto adeguato studio sulla tipologia di edificio di cui si trattava, le sue funzioni e quant'altro necessario a farne comprendere il passato utilizzo, anche in riferimento a edifici limitrofi o simili, per forme e funzioni, tipici del contesto territoriale. Tale analisi mirerà ad individuare i caratteri ricorrenti come consistenza, caratteristiche formali e costruttive dell'edificio e degli elementi caratterizzanti come le aperture e gli altri elementi dei prospetti e degli spazi esterni, distribuzione originaria degli spazi interni, particolari decorativi, materiali e tecniche di finitura.

4. L'intervento è subordinato alla redazione di un Piano di Recupero esteso all'area di pertinenza dell'edificio o del complesso.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07