Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 151- Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 45 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di attuazione, il cambiamento di destinazione d'uso effettuato nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto.

2. La dimensione delle aree di pertinenza di cui all'art. 45 della L.R. 1/2005 non potrà essere inferiore a 1.000 mq.;

Nel caso di cambio d'uso in attività turistico-ricettive per un numero di posti letto uguale o superiore a venti la dimensione delle aree di pertinenza non potrà essere inferiore a 5.000 mq.; l'intervento è altresì subordinato all'impegno ad effettuare operazioni di mantenimento dei caratteri morfologici e paesaggistici del contesto.

In tutti i casi pertinenze di poco inferiori a quelle sopra definite potranno essere ammesse se inequivocabilmente motivate, come può essere, ad esempio, per resede storicamente definiti.

3. Il progetto dovrà in ogni caso prevedere il mantenimento di adeguati locali accessori per la conduzione del fondo ed al servizio delle nuove destinazioni da ospitare; per ciascuna unità immobiliare residenziale dovranno comunque essere mantenuti ad uso di rimessa, cantina o deposito locali accessori per una superficie di almeno 20 mq.

4. L'individuazione dell'area di pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto: dell'andamento morfologico del terreno, della configurazione del reticolo idrografico e della configurazione dell'ordinamento colturale preesistente.

Sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.).

5. Gli interventi ambientali devono garantire: un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.

6. Sono esclusi gli interventi pertinenziali previsti dall'art. 27 delle presenti norme con l'eccezione della realizzazione o dell'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; non sono ammesse rampe esterne di accesso al livello interrato.

È comunque vietata la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate.

7. Il mutamento della destinazione d'uso potrà essere consentito esclusivamente nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia con esclusione di incrementi di Superficie Utile Lorda e di modifiche alla sagoma esistente - per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli.

Sono comunque esclusi fabbricati minori e non assimilabili ad edifici (tettoie, manufatti parzialmente chiusi, serre, porcilaie, stalletti, pollai, forni, pozzi...), così come i manufatti di servizio ed accessori di cui al comma 1 dell'art. 10 delle presenti Norme esclusi dal computo della SUL, e manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati; tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità, senza alcuna alterazione di superficie, altezza, prospetti.

La consistenza minima dei manufatti da recuperare è in ogni caso stabilita in 80 mq. di SUL, dimensione corrispondente alla superficie minima di ciascuna unità immobiliare nel caso di cambio d'uso in residenza.

8. L'ammissibilità del cambio d'uso in residenza e destinazioni compatibili (attività commerciali limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande; attività direzionali limitatamente a uffici privati, studi professionali, sedi di associazioni; attività industriali ed artigianali limitatamente a artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni) oppure in attività turistico-ricettive è subordinata alla verifica delle quantità disponibili in ciascuna nel quinquennio di riferimento, riportate all'art. 5 delle presenti Norme.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07