Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 144- Nuovi annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005)

1. L'installazione di piccoli annessi o manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, o per le piccole produzioni è consentita esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

Su ciascun fondo (o insieme di terreni concorrenti complessivamente alla formazione della superficie richiesta per l'installazione degli annessi) è ammessa una sola costruzione.

2. L'installazione di tali annessi o manufatti è consentita a condizione che l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

3. Nel caso di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli l'installazione dei manufatti per l'agricoltura amatoriale è ammessa a condizione che i soggetti richiedenti abbiano e si impegnino a mantenere in coltura le seguenti superfici fondiarie minime e con le seguenti dimensioni massime:

  • da 0,1 a 1 ettaro - Superficie coperta non superiore a 18 mq.
  • oltre 1 ettaro - Superficie coperta non superiore a 32 mq., dei quali minimo 12 mq. costituiti da uno spazio coperto ma aperto su almeno due lati (tettoia); in tale caso le superfici fondiarie potranno anche non essere contigue ma dovranno essere collegate funzionalmente con la particella in cui insisterà l'annesso e comunque non distare da questo più di 500 ml. in linea d'aria.

Qualora le superfici mantenute in coltura siano pari almeno al 60% delle superfici fondiarie minime richieste per la realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui al comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, è ammessa l'installazione di manufatti con Superficie coperta non superiore a 45 mq., dei quali minimo 15 mq. costituiti da uno spazio coperto ma aperto su almeno due lati (tettoia); anche in tale caso le superfici fondiarie potranno anche non essere contigue ma dovranno essere collegate funzionalmente con la particella in cui insisterà l'annesso e comunque non distare da questo più di 500 ml. in linea d'aria.

4. Quanto previsto al precedente comma si applica anche nel caso di aziende che non raggiungono le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi annessi agricoli o che non rientrano tra quelle non soggette al rispetto di tali superfici così come individuate all'art. 143 delle presenti norme.

5. Gli annessi per il ricovero dei cavalli, non connessi alle esigenze di aziende agricole che esercitano attività di maneggio o allevamento, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo e sono da considerarsi ad esse alternative; in tale caso la superficie fondiaria minima da mantenere a coltura è pari a 5.000 mq.

Gli annessi per il ricovero cavalli possono essere composti da un unico box o da massimo due box aggregati (di Superficie coperta pari a 15 mq. per ciascun box).

6. Per il ricovero di animali di bassa corte (polli, anatre, oche, conigli ecc.) e di cani da caccia, nel rispetto delle norme igienico sanitarie generali e comunali, è consentita la realizzazione di strutture coperte aggiuntive agli annessi agricoli con le seguenti dimensioni:

  • per conigli Superficie coperta non superiore a 2 mq. fino a 10 capi all'ingrasso o, in alternativa 4 riproduttori;
  • per altri animali di bassa corte Superficie coperta non superiore a 5 mq. fino a 10 capi e non superiore a 10 mq. fino a 20 capi;
  • per cani da caccia Superficie Coperta non superiore a 20 mq. fino a 4 capi, con relativa area recintata di superficie non inferiore a 15 mq. e non superiore a 30 mq. ogni uno o due cani.

In assenza di annessi agricoli, tali strutture sono ammesse purché i soggetti richiedenti abbiano e si impegnino a mantenere in coltura una superficie fondiaria minima pari a 0,1 ettari.

7. I nuovi annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • altezza misurata in gronda non superiore a

2,20 ml. per annessi di Superficie coperta non superiore a 18 mq.

3,00 ml. per i box cavalli

1,80 ml. per il ricovero degli animali da cortile

2,40 ml. per gli altri annessi;

  • struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • disponibilità di acqua per la gestione e l'igiene dell'allevamento;
  • non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere opportunamente smaltiti;
  • rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

8. E' vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere; è consentita la recinzione delle aree contermini all'annesso nel caso di ricoveri per i cavalli o di allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare; in tali casi la recinzione dovrà essere realizzata in legno o rete metallica e non potrà avere altezza superiore a 1,80 ml.

9. L'istanza per il conseguimento del permesso di costruire dei manufatti è presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo e contiene:

  • le motivate esigenze produttive;
  • le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso o manufatto;
  • l'impegno alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento anche parziale del fondo con atto tra vivi con sottoscrizione di autodichiarazione;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dell'area nella quale è prevista l'installazione integrata da documentazione fotografica, un piano quotato ed adeguate sezioni ambientali illustrative della conformazione orografica e delle pendenze rilevate;
  • la verifica tecnica sulle cessioni negli ultimi dieci anni ai fini del rispetto di quanto prescritto al comma 3 dell'art. 141 delle presenti Norme;
  • la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

10. Nel caso di strutture per il ricovero di animali di bassa corte, in assenza di annessi agricoli, la realizzazione è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo, che deve contenere:

  • le motivate esigenze produttive;
  • le caratteristiche e le dimensioni della struttura;
  • l'impegno alla rimozione della struttura al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento anche parziale del fondo con atto tra vivi con sottoscrizione di autodichiarazione;
  • l'indicazione planimetrica su cartografia catastale e aerofotogrammetrica dell'area nella quale è prevista l'installazione integrata da documentazione fotografica, un piano quotato ed adeguate sezioni ambientali illustrative della conformazione orografica e delle pendenze rilevate;
  • la verifica della conformità dell'intervento alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07