Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 11- Altezza degli edifici

1. L'Altezza degli edifici è definita dal numero massimo di piani fuori terra; il prodotto del numero di piani prescritto per l'altezza dell'interpiano rappresenta il limite massimo di altezza espresso in metri lineari: entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti.

L'altezza dell'interpiano è la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio; per l'ultimo piano essa è riferita all'estradosso del solaio di copertura nel caso di solaio orizzontale, ovvero a quella media, sempre riferita all'estradosso, in caso di falde inclinate. E' escluso il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile.

2. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti il numero massimo di piani fuori terra si intende relativo al fronte a valle, salvo ove diversamente specificato.

3. Nel computo del numero dei piani sono compresi gli attici e i piani abitabili o agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell'edificio, nonché i piani sottotetto (con esclusione di quelli con altezza media interna non superiore a 1,50 ml.), i piani ammezzati, mentre sono esclusi i piani totalmente interrati; i piani seminterrati sono computati ove abitabili o agibili, con esclusione dei locali non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta non superiore a 2,40 ml., se prevalentemente interrati cioè se almeno il 70% delle pareti perimetrali si trova ad una quota inferiore o uguale a quella media del terreno circostante nello stato di sistemazione preesistente.

4. Si intende fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale o in almeno nel 70% di essi, ad una quota uguale o superiore a quella media del terreno circostante nello stato di sistemazione preesistente.

Si intende interrato il piano di un edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso del solaio di copertura, si trovi in ogni suo punto perimetrale o almeno nel 70% di essi ad una quota inferiore o uguale a quella media del terreno circostante nello stato di sistemazione preesistente.

5. L'altezza interpiano convenzionale massima di riferimento, pari alla distanza tra le quote di calpestio dei livelli di un edificio, è stabilita in 4,50 ml. per il piano terra e in 3,50 ml. per i piani superiori.

6. Per edifici destinati ad attività industriali ed artigianali o attività commerciali all'ingrosso e depositi l'altezza interpiano convenzionale massima di riferimento è stabilita in 7,00 ml. nel caso di un solo piano; in tal caso si potrà comunque prevedere la realizzazione di una parte a due livelli entro l'altezza massima di 7,00 ml., al fine di destinare un piano a servizi funzionali all'esercizio dell'attività.

In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione oppure per i mezzi impiegati nell'attività e solo per quelle parti dell'edificio che ospitano l'attrezzatura oppure i mezzi impiegati nell'attività, l'altezza interpiano massima è elevata a 9,00 ml.

7. Per gli edifici e manufatti destinati ad attività di servizio di uso pubblico e di iniziativa pubblica non è stabilita un'altezza interpiano massima di riferimento, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

8. Per i manufatti pertinenziali, accessori e di servizio e per gli annessi minori destinati ad attività agricole, costituiti da strutture ad un solo livello, l'altezza è misurata in gronda ed espressa in metri lineari ed è specificamente stabilita in relazione alle specifiche destinazioni e tipologie.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07