Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 116- Criteri e regole per gli spazi di uso pubblico

1. La definizione degli spazi di uso pubblico diversi dalle aree di circolazione ed in particolare quella delle aree di sosta dei veicoli dovrà contemplare i requisiti adeguati alla fruizione pedonale, attraverso un'opportuna configurazione delle aree.

2. Dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli nella misura minima di 2 ogni 30 (o frazione di 30) dei quali 1 riservato alle persone disabili, per i parcheggi esterni alla sede stradale; in ambito urbano nel caso di parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, i posti auto riservati agli utenti deboli sono prescritti nella misura minima di 2 ogni 30 dei quali 1 riservato alle persone disabili.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette.

3. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada, l'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta alle seguenti regole:

  • lungo le strade appartenenti al sistema della mobilità la collocazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni è ammessa con esclusione degli impianti a messaggio variabile; sono consentiti striscioni, locandine e stendardi e la segnaletica di carattere escursionistico e turistico;
  • nel caso di strade individuate come viabilità di interesse storico e paesistico e nei tratti di particolare rilievo per panoramicità la collocazione degli impianti pubblicitari è comunque subordinata alla valutazione della compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto, anche sulla base di un progetto unitario relativo all'insieme dei manufatti della strada; gli impianti non potranno essere ubicati in ambiti aperti e privi di vegetazione e non dovranno interferire con aperture visuali e punti di vista panoramici; dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità dei centri abitati;
  • è in ogni caso vietato collocare mezzi di pubblicità esterna o impianti per le pubbliche affissioni sui beni culturali di cui alla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004); in prossimità di tali beni l'eventuale collocazione di mezzi di pubblicità esterna o di impianti per le pubbliche affissioni è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione e della tipologia dell'impianto.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07