Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 111- Insediamenti produttivi isolati (P2)

1. Sono i complessi dedicati a specifiche lavorazioni, da tempo insediati nel territorio comunale, costituiti da insediamenti non appartenenti a tessuti produttivi, anche se in parte inseriti nell'area urbana di Matassino.

2. Tali aree sono destinate all'uso esclusivo di attività industriali artigianali; la residenza è consentita limitatamente ad eventuali abitazioni strettamente connesse all'attività (alloggio del custode) e con una SUL non superiore a 90 mq.

3. Gli interventi sono definiti specificamente per ciascuna di esse, tenendo conto delle caratteristiche non assimilabili a generici insediamenti produttivi che ad esse sono attribuibili.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07