Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 93- Generalità

1. Fanno parte del sistema dei luoghi centrali i luoghi di incontro collettivo che attraggono flussi di persone, comprendendo con tale termine sia gli edifici e le attrezzature che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.

2. In tali aree si prevede il mantenimento ed il potenziamento delle attività di interesse collettivo, consolidando il ruolo di riferimento per la comunità, nel rispetto dei principi insediativi che connotano, in particolare, il tessuto edificato di antica formazione.

3. Il sistema dei luoghi centrali è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:

  • luoghi centrali delle attrezzature pubbliche (L1)
  • luoghi centrali con destinazione mista (L2), composto da

tessuto di matrice storica dei borghi (L2.1)

tessuto recente (L2.2).

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07