Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 6- Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 61 della L.R. 1/2005 fino all'efficacia del Regolamento Urbanistico e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione, l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, sulle richieste di permesso di costruire oppure di attestazione di conformità in sanatoria e sugli strumenti urbanistici attuativi (Piani Attuativi, Progetti Unitari d'Attuazione, Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale, Piani Complessi di Intervento e Piani Unitari di Intervento) quando siano in contrasto con il presente Regolamento Urbanistico.

2. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme.

3. Sono inoltre fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata approvati e, ove sia prevista la sottoscrizione di convenzione (o atto d'obbligo), convenzionati alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico.

4. Eventuali varianti a tali strumenti urbanistici sono invece subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del Regolamento Urbanistico ed in particolare alla verifica degli standard urbanistici previsti all'art. 45 delle presenti Norme; non sono ammesse varianti che comportino un incremento delle volumetrie interessate dai piani attuativi.

5. Decorso il termine fissato contestualmente all'atto di approvazione per l'attuazione di tali strumenti urbanistici attuativi, vale quanto previsto dal Regolamento Urbanistico.

6. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire già rilasciati alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, così come le variazioni essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per cui sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, nonché le domande di permesso di costruire che abbiano acquisito parere favorevole dalla Commissione Edilizia Comunale prima dell'adozione del Regolamento Urbanistico, a condizione che i permessi di costruire siano rilasciati e quindi concluso il relativo procedimento entro 90 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione dell'Ufficio competente, prodotta in esecuzione della presente misura.

7. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l'integrità delle risorse e la difesa dal rischio (Titolo VII delle presenti Norme):

  • gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto dei luoghi del Piano Strutturale;
  • gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
  • gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
  • gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto dei luoghi del Piano Strutturale.

8. Tutti gli interventi dovranno comunque contribuire ad innalzare la qualità degli insediamenti e del territorio rurale ed alla tutela delle risorse del territorio attraverso:

  • un corretto rapporto con la struttura del tessuto urbano e con il patrimonio edilizio esistente,
  • il raccordo con i caratteri del paesaggio agrario e naturale,
  • un orientamento che favorisca l'ottimizzazione delle caratteristiche climatiche del luogo al fine del risparmio energetico,
  • la fruibilità degli spazi pubblici e collettivi,
  • la progettazione del verde e dei collegamenti pedonali.
Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 12:07