Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico
Art. 22bis Edifici vincolati alla L. 1089/39 - categ. 1
Sono gli edifici, o parti di essi, notificati e vincolati ai sensi della L. 1089/39.
Gli interventi devono essere mirati alla tutela dell'edificio e del contesto.
Per tali edifici sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro.
Il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi ammessi è subordinato all'avvenuta autorizzazione della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali competente per territorio non necessariamente vincolante nelle prescrizioni per la conformità urbanistica.
Nel caso di interventi parziali sull'edificio, questi dovranno garantire l'omogeneità d'insieme, se a completamento di interventi già eseguiti, e il più elevato grado di qualità negli altri casi comprensiva della salvaguardia della totalità dell'esterno.