Norme di attuazione territoriali del RU di Castelfranco di Sopra
Art. 14 Corsi d'acqua - N f1
Oggetto
Sono le aree occupate dai corsi d'acqua in regime di piena ordinaria di ogni ordine e grado graficizzati o meno nella cartografia allegata al regolamento urbanistico (vedi tavola 3.3 del piano strutturale).
Il ruolo di queste parti di territorio è quello di smaltire correttamente le acque superficiali interne, costituendo al tempo stesso nel proprio ambito l'habitat per specie vegetali e animali.
La funzione e i caratteri ambientali di tali aree non sono compatibili con la realizzazione di interventi urbanistici o edilizi, salvo le strutture di attraversamento.
Funzioni ammesse
Sono ammesse le sole funzioni connesse al ruolo primario del corretto deflusso delle acque e quelle con esso compatibili, che non comportino alterazioni dell'assetto geometrico e ambientale delle sezioni di deflusso.
Interventi ammessi
Nell'area non esiste patrimonio edilizio.
Non sono ammessi interventi edilizi o urbanistici ad esclusione degli attraversamenti preventivamente autorizzati dai soggetti competenti.
Sono ammessi i soli interventi connessi al miglioramento del regime idraulico.
Modalità di attuazione
L'intervento è diretto.
Prescrizioni
Non sono ammesse immissioni di scarichi diretti se non previa depurazione come prescritta nell'articolo 28 del piano strutturale o aggiornamenti normativi successivi.