Norme del Regolamento Edilizio

Art. 81 Articolazione delle regole

1. La disciplina per la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico è organizzata in schede che sviluppano i principali argomenti e che sono riferite alle differenti tipologie di intervento.

Le regole hanno valore di prescrizione ove il requisito è indicato come obbligatorio mentre hanno valore di indirizzo ove il requisito è indicato come consigliato, secondo il seguente schema:

argomento tipologia di intervento grado di intervento scheda
1. Prestazioni dell'involucro nuova costruzione obbligatorio 1.1 Indice di prestazione energetica dell'involucro
ristrutturazione edilizia con opere riguardanti l'involucro dell'edificio o dell'unità immobiliare obbligatorio 1.1b Indice di prestazione energetica dell'involucro
nuova costruzione consigliato 1.2 Orientamento dell'edificio
nuova costruzione obbligatorio 1.3 Ombreggiamento estivo
altri interventi con sostituzione dei serramenti
2. Efficienza energetica degli impianti nuova costruzione consigliato 2.1 Impianti centralizzati di produzione di calore
altri interventi con sostituzione del generatore o delle caldaie singole
nuova costruzione con Piano Attuativo obbligatorio 2.2 Teleriscaldamento urbano
3. Fonti energetiche rinnovabili nuova costruzione obbligatorio 3.1 Impianti solari termici
altri interventi con installazione o ristrutturazione di impianti termici per la produzione di acqua calda sanitaria
nuova costruzione obbligatorio 3.2 Impianti fotovoltaici
tutti gli interventi consigliato 3.3 Impianti a biomasse
nuova costruzione consigliato 3.4 Geotermia
tutti gli interventi consigliato 3.5 Pompe di calore ad alto rendimento
4. Sostenibilità ambientale tutti gli interventi consigliato 4.1 Materiali eco-sostenibili
nuova costruzione obbligatorio 4.2 Recupero acque piovane
nuova costruzione obbligatorio 4.3 Riduzione del consumo di acqua potabile
altri intervento con rifacimento dell'impianto idrico-sanitario

2. Dove la tipologia intervento indicata è la nuova costruzione le regole si intendono riferite alla nuova edificazione, alla ristrutturazione edilizia nel caso di demolizione e fedele ricostruzione, alla sostituzione edilizia ed alla ristrutturazione urbanistica.

3. Dove la tipologia intervento indicata è la ristrutturazione edilizia le regole si intendono riferite a tutte le sottocategorie nelle quali la categoria della ristrutturazione edilizia è articolata dal Regolamento Urbanistico, cioè anche alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) e di tipo b (ri-b).

Capo I Prestazione energetica dell'involucro

Art. 82 Indice di prestazione energetica dell'involucro (nuova costruzione)

Scheda

1.1 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Per ridurre il consumo di energia primaria per la climatizzazione invernale è opportuno isolare adeguatamente l'involucro dell'edificio o dell'unità immobiliare (involucro inteso come elementi e componenti integrati di un edificio o di una unità immobiliare che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno) per limitare le perdite di calore per dispersione e sfruttare il più possibile l'energia solare.

Nei casi di nuova costruzione devono essere rispettati i seguenti limiti obbligatori:

  1. 1. è fatto obbligo di costruire in Classe A (Allegato 4 - D.M. 26/06/2009); in particolare si richiede che il rapporto tra il fabbisogno annuo di energia primaria EPi (Climatizzazione Invernale) ed EPi,lim (limite previsto dalla normativa vigente) sia inferiore a 0,50;
  2. 2. si richiede che il valore EPi,invol (indice di prestazione energetica del solo involucro in regime invernale) sia inferiore a 50 kWh/m2 anno;
  3. 3. si richiede inoltre la correzione obbligatoria dei ponti termici presenti nell'edificio secondo la definizione di cui al d.lgs. 192/2005 e le indicazioni dell'art. 4 del D.P.R. 59/2009.

Alla richiesta del titolo abilitativo dovrà essere allegata dichiarazione da parte di un professionista abilitato che asseveri il raggiungimento delle indicazioni di cui ai tre punti precedenti.

Il mancato rispetto delle presenti norme costituisce violazione edilizia ai sensi del Titolo VIII Capo I della L.R. 1/2005. Le verifiche sono demandate ai controlli di cui al Regolamento attuativo dell'art. 23bis della L.R. 39/2005, D.P.R.G. n. 17/R del 25 febbraio 2010.

Incentivi sui contributi concessori

Ai fini della attribuzione degli incentivi sui contributi concessori, per interventi di nuova costruzione si intendono costruiti con criteri di sostenibilità energetica gli edifici progettati e realizzati nel rispetto della certificazione energetica CasaClima. La certificazione CasaClima presuppone validazione del progetto e controlli in cantiere da parte di auditori indicati dall'Agenzia CasaClima.

In particolare nei casi in cui sia realizzato un edificio classificato CasaClima "Classe A" si otterrà una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 50%.

Prima del rilascio del Permesso di Costruire dovrà essere presentata una polizza fideiussoria a garanzia dello scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria pari all'importo oggetto della riduzione. La polizza sarà svincolata al rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica CasaClima.

Le procedure per il rilascio del Permesso di Costruire sono dettagliate nell'Allegato D al presente Regolamento Edilizio.

Consigli progettuali

Il raggiungimento delle prestazioni energetiche ottimali è influenzato dalla forma dell'edificio, dall'orientamento, dal rendimento termico dell'impianto, dalle trasmittanze delle strutture opache, strutture trasparenti e ponti termici.

Verifica

Il processo di verifica per l'ottenimento degli incentivi è schematizzato nell'allegato D; prevede il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica CasaClima.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • d.lgs. 192/2005; d.m. 26/06/2009; d.p.r. 59/2009; d.lgs. 28/2011
  • L.R. 39/2005; D.G.R. 322/2005; D.P.G.R. n. 17/R/2010 UNI TS 11300-1; UNI TS 11300-2

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 83 Indice di prestazione energetica dell'involucro (ristrutturazione edilizia)

Scheda

1.1b INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO

Tipologia di intervento

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON OPERE RIGUARDANTI L'INVOLUCRO DELL'EDIFICIO O DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Per ridurre il consumo di energia primaria per la climatizzazione invernale è opportuno isolare adeguatamente l'involucro dell'edificio o dell'unità immobiliare (involucro inteso come elementi e componenti integrati di un edificio o di una unità immobiliare che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno) per limitare le perdite di calore per dispersione e sfruttare il più possibile l'energia solare.

Nei casi di ristrutturazione edilizia che comportino opere riguardanti l'involucro dell'edificio o dell'unità immobiliare devono essere rispettati i seguenti limiti obbligatori:

  1. 1. è fatto obbligo di costruire in Classe B (Allegato 4 - D.M. 26/06/2009); in particolare si richiede che il rapporto tra il fabbisogno annuo di energia primaria EPi (Climatizzazione Invernale) ed EPi,lim (limite previsto dalla normativa vigente) sia inferiore a 0,75;
  2. 2. si richiede inoltre che il valore EPi,invol (indice di prestazione energetica del solo involucro in regime invernale) sia inferiore a 70 kWh/m2 anno;

Le verifiche sono demandate ai controlli di cui al Regolamento attuativo dell'art. 23bis della L.R. 39/2005, D.P.R.G. n. 17/R del 25 febbraio 2010.

Incentivi sui contributi concessori

Ai fini della attribuzione degli incentivi sui contributi concessori, per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono definite le classi energetiche nel rispetto dell'Allegato 4 - D.M. 26/06/2009.

In particolare per ottenere una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 50% è richiesto il raggiungimento della Classe A di cui al D.M. 26/06/2009 e che il rapporto tra il fabbisogno annuo di energia primaria EPi (Climatizzazione Invernale) ed EPi,lim (limite previsto dalla normativa vigente) sia inferiore a 0,50.

Alla richiesta del titolo abilitativo dovrà essere presentata una polizza fideiussoria a garanzia dello scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria pari all'importo oggetto della riduzione. La polizza sarà svincolata al rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica.

Consigli progettuali

Il raggiungimento delle prestazioni energetiche ottimali è influenzato dalla forma dell'edificio, dall'orientamento, dal rendimento termico dell'impianto, dalle trasmittanze delle strutture opache, strutture trasparenti e ponti termici.

Verifica

Il processo di verifica per l'ottenimento degli incentivi prevede il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica ai sensi del d.lgs. 192/2005.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • d.lgs. 192/2005; d.m. 26/06/2009; d.p.r. 59/2009; d.lgs. 28/2011
  • L.R. 39/2005; D.G.R. 322/2005; D.P.G.R. n. 17/R/2010 UNI TS 11300-1; UNI TS 11300-2

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 84 Orientamento dell'edificio

Scheda

1.2 ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE

Grado d'intervento

CONSIGLIATO

Metodo

OBIETTIVO: Sfruttare la luce ed il calore del sole in inverno mediante un corretto orientamento dell'edificio e una corretta distribuzione degli edifici.

La collocazione degli edifici all'interno di un lotto deve essere concepita in modo tale da privilegiare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno progettando la distribuzione dei locali e l'orientamento dell'edificio ottimizzando la radiazione solare anche nei mesi invernali.

Al fine di garantire il massimo sfruttamento delle radiazioni solari è utile suddividere l'edificio in zone termiche differenti, distribuendo gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa (soggiorno, sala da pranzo, cucina) e le loro aperture verso sud-est, sud e sud-ovest e lungo il lato nord gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (corridoi e disimpegni, ripostigli, lavanderie, box auto) e ridurre al minimo le loro aperture in modo da creare un "cuscinetto" tra il fronte più freddo e gli spazi maggiormente utilizzati.

Per gli edifici di nuova costruzione, la cui proiezione in pianta presenti una dimensione marcatamente superiore all'altra, si deve preferire una disposizione con asse longitudinale disposto lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di ± 20°. Inoltre, le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire il 21 dicembre alle ore 12:00, vale a dire nelle peggiori condizioni stagionali, il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • D.G.R. 322/2005

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 85 Ombreggiamento estivo

Scheda

1.3 OMBREGGIAMENTO ESTIVO

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE / ALTRI INTERVENTI CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Per evitare problemi di surriscaldamento nel periodo estivo gli edifici devono essere dotati di sistemi che permettano di ombreggiare le chiusure trasparenti non esposte a nord, rispettando i requisiti minimi di illuminazione naturale.

In tutti gli interventi di nuova costruzione devono essere predisposti dispositivi che consentano la schermatura e l'oscuramento scelti tra i seguenti tipi:

  • aggetti verticali od orizzontali dell'involucro edilizio;
  • persiane a lamelle orientabili;
  • tende esterne ad aggetto;
  • frangisole esterni a lamelle orientabili o non, verticali o orizzontali.

Ciò può, in alternativa, essere ottenuto attraverso un adeguato arretramento delle superfici finestrate rispetto al filo di facciata. Nel caso di lucernari si devono evitare lucernari orizzontali ed adottare tipologie a vetratura verticale o quasi verticale, in modo da impedire l'accesso alla radiazione diretta durante l'estate e dirigere verso l'interno la radiazione luminosa in inverno.

Tale regola si applica anche in caso di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), di manutenzione straordinaria o ordinaria che includano la sostituzione dei serramenti, con esclusione degli edifici per i quali il Regolamento Urbanistico prevede interventi di restauro e risanamento conservativo oppure di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

I dispositivi devono essere applicati all'esterno del serramento in quanto respingono la radiazione solare prima che penetri in ambiente, evitando che il vetro si riscaldi e si inneschi un micro effetto serra tra superficie dello schermo e vetro.

Il requisito può non essere applicato alle aperture che risultino non esposte alla radiazione solare (ad esempio perché protette da ombre portate da altri edifici od ombre proprie dell'organismo edilizio).

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • d.lgs. 192/2005; d.p.r. 59/2009; d.lgs. 28/2011 D.g.r. 322/2005
  • UNI EN 13561; UNI EN 13659; UNI EN 14501; UNI EN 13363-1; UNI EN 13363-2

Destinazioni d'uso

tutte con esclusione delle Attività agricole

Art. 86 Impiego del verde per il microclima

1. Il ricorso al verde può produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione e controllando l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti con l'ombreggiamento.

2. L'uso di rampicanti a foglia caduca sulle facciate esposte a est e ovest è consigliato in quanto può ridurre l'assorbimento della radiazione solare in estate e limitare le dispersioni delle pareti in inverno.

L'uso di rampicanti sempreverdi sulle facciate esposte a nord può ridurre le dispersioni per convezione e proteggere dai venti freddi in inverno.

3. È consigliabile che le parti più basse delle facciate esposte ad ovest siano ombreggiate per mezzo di cespugli.

Capo II Efficienza energetica degli impianti

Art. 87 Impianti centralizzati di produzione di calore

Scheda

2.1 IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE Di CALORE

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE / ALTRI INTERVENTI CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE O DELLE CALDAIE SINGOLE

Grado d'intervento

CONSIGLIATO

Metodo

Al fine di migliorare la gestione e manutenzione degli impianti installati, negli edifici di nuova costruzione ad uso residenziale composti da più di 4 unità immobiliari è opportuno prevedere la realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale dei consumi.

Ciò si applica anche, per gli edifici composti da più di 4 unità immobiliari, nel caso di altri interventi che comprendano la sostituzione del generatore o la sostituzione di caldaie singole con un impianto centralizzato.

È sconsigliata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con caldaie singole.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • d.lgs. 192/2005; d.p.r. 59/2009; d.lgs. 28/2011 D.G.R. 322/2005

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 88 Teleriscaldamento urbano

Scheda

2.2 TELERISCALDAMENTO URBANO

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE CON PIANO ATTUATIVO

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Nel caso di Piani Attuativi di nuova urbanizzazione o di ristrutturazione urbanistica con una Superficie Utile Lorda edificabile superiore a 1.600 mq. (ad uso residenziale e non residenziale) le aree devono essere dotate di reti di teleriscaldamento/raffreddamento da connettere ad eventuali impianti cogenerativi per la produzione e distribuzione di energia.

In tutti i Piani Attuativi gli edifici devono essere dotati di predisposizione all'allacciamento alle reti di teleriscaldamento, nel caso di reti esistenti o pianificate che si trovino ad una distanza inferiore a 1.000 ml.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • d.lgs. 192/2005; d.p.r. 59/2009; d.lgs. 28/2011 D.G.R. 322/2005

Destinazioni d'uso

tutte con esclusione delle Attività agricole

Art. 89 Sistemi solari passivi

1. Al fine di ridurre i consumi energetici per il riscaldamento dell'edificio è suggerito l'impiego di sistemi solari passivi, cioè di dispositivi per la captazione, accumulo e trasferimento dell'energia termica finalizzati al riscaldamento degli ambienti interni.

2. I sistemi solari passivi sono composti da elementi tecnici "speciali" dell'involucro edilizio che forniscono un apporto termico "gratuito" aggiuntivo, rispetto agli elementi tecnici ordinari, tramite il trasferimento, all'interno degli edifici, di calore generato per effetto serra. Questo trasferimento avviene sia per irraggiamento diretto attraverso vetrate, sia per conduzione attraverso le pareti, sia per convezione, quando sono presenti aperture di ventilazione.

3. In relazione al tipo prevalente di trasferimento del calore ed al circuito di distribuzione dell'aria, si differenziano sistemi ad incremento diretto, indiretto ed isolato.

I principali tipi di sistemi solari passivi utilizzabili in edifici residenziali sono:

  • serra;
  • parete ad accumulo convettiva (Muro di Trombe);
  • sistemi a guadagno diretto.

4. Nello scegliere, dimensionare e collocare un sistema solare passivo si deve tenere conto dei possibili effetti di surriscaldamento che possono determinarsi nelle stagioni intermedie, oltre che in quella estiva; per ovviarvi, è necessario progettare in modo opportuno sistemi di oscuramento e di ventilazione variabile.

Capo III Fonti energetiche rinnovabili

Art. 90 Impianti solari termici

Scheda

3.1 IMPIANTI SOLARI TERMICI

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE / ALTRI INTERVENTI CON INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Nel caso di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici destinati anche alla produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS), è obbligatorio, salvo provati impedimenti di natura tecnica o l'incompatibilità con le disposizioni del Regolamento Urbanistico, realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 60% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di ACS attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti rinnovabili (per fonti rinnovabili si devono intendere: solare termico, biomasse, pompe di calore, recupero termico).

Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici appartenenti ai sottosistemi R1.1 (Nuclei di matrice antica) e R1.2 (Nuclei minori dell'alta collina) individuati dal Regolamento Urbanistico ed in generale per gli edifici per i quali sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo (rc) oppure di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a).

Nel caso di impedimenti tali da impedire l'effettiva copertura del fabbisogno annuo di energia primaria richiesto, il risparmio energetico previsto deve essere comunque garantito in altra maniera, ad esempio incrementando l'isolamento delle pareti e/o sostituendo gli infissi.

I collettori solari possono essere installati su tetti piani, su falde esposte a sud, sud-est, sud-ovest, est e ovest e sulle facciate (verticali) fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per zone e immobili sottoposti a vincoli.

Sono comunque da rispettare le seguenti indicazioni per l'installazione:

  • gli impianti devono essere in andamento alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati (modo strutturale);
  • i serbatoi di accumulo, se non accorpati al collettore, devono essere coibentati e posizionati all'interno degli edifici sfruttando sottotetti o altri locali accessori;
  • nel caso di coperture piane, i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

Il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili si intende rispettato qualora l'acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento che sfrutti il calore di un impianto di cogenerazione oppure i reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Per il collegamento dell'impianto solare alle singole utenze devono essere predisposti cavedi di opportuna sezione o vani che possono contenere la linea di mandata/ritorno dell'acqua calda sanitaria e relativi collegamenti elettrici.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • d.lgs. 192/2005; d.p.r. 59/2009; d.lgs. 28/2011 D.g.r. 322/2005
  • UNI 8477-2; UNI TS 11300-2

Destinazioni d'uso

tutte con esclusione delle Attività agricole

Art. 91 Impianti fotovoltaici

Scheda

3.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla previsione di installare contestualmente impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tali da garantire una produzione energetica minima di:

  • a. 1 kW per ciascuna unità immobiliare e per qualunque destinazione d'uso, con esclusione della destinazione d'uso industriale e artigianale, con Superficie Utile Lorda (SUL) inferiore a 250 mq.;
  • b. 2 kW per ciascuna unità immobiliare e per qualunque destinazione d'uso, con esclusione della destinazione d'uso industriale e artigianale, con SUL compresa tra 250 mq. e 1.000 mq.;
  • c. 5 kW per ciascun fabbricato con destinazione d'uso industriale e artigianale con SUL pari o superiore a 100 mq. ed inferiore a 1.000 mq., nonché per ciascuna unità immobiliare con destinazione d'uso diversa da quella industriale e artigianale con SUL superiore a 1.000 mq.;
  • d. 10 kW per ciascun fabbricato con destinazione d'uso industriale e artigianale con SUL pari o superiore a 1.000 mq.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • Legge Finanziaria 2008; D.P.R. 59/2009; d.lgs. 28/2011

Destinazioni d'uso

tutte con esclusione delle Attività agricole

Art. 92 Impianti a biomasse

Scheda

3.3 IMPIANTI A BIOMASSE

Tipologia di intervento

TUTTI GLI INTERVENTI

Grado d'intervento

CONSIGLIATO

Metodo

E' preferibile l'installazione di impianti per la produzione di calore alimentati a biomasse (pellets, cippato, briquettes) in abbinamento agli eventuali impianti termici già presenti nell'edificio.

Le più importanti tipologie di biomasse sono:

  • residui della manutenzione dei boschi;
  • potature di legnose agrarie (vigneti, oliveti e frutteti);
  • potature del verde urbano;
  • scarti della lavorazione del legno;
  • scarti di materiale legnoso e vegetale;
  • materiale ricavato dalle operazioni di manutenzione delle scarpate stradali, di ripulitura degli alvei fluviali e delle linee elettriche;
  • impianti specializzati (ceduo a turno breve e colture annuali energy crops);
  • combustibili di origine vegetale o biocombustibili, come olii vegetali, biodiesel, biometanolo, bioetanolo.

L'installazione di caldaie e/o generatori a biomassa è limitato alle sole zone non urbane oppure a zone che possano rifornirsi di combustibile proveniente da "filiere corte" (D.M. 02/03/2010).

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • D.M. 11/03/2008; Legge Finanziaria 2009; D.p.r. 59/2009; d.lgs. 28/2011; d.lgs. 152/2006 D.g.r. 322/2005
  • UNI CEN TS 14961; UNI TS 11263; UNI TS 11264

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 93 Geotermia

Scheda

3.4 GEOTERMIA

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE

Grado d'intervento

CONSIGLIATO

Metodo

In alternativa ai generatori termici tradizionali si suggerisce l'installazione di impianti finalizzati allo sfruttamento dell'energia geotermica del suolo mediante pompe di calore abbinate a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore.

Le sonde geotermiche possono essere esclusivamente del tipo a circuito chiuso, quindi deve essere evitato qualsiasi prelievo o utilizzo diretto di acqua di falda.

I valori di COP ed EER delle pompe di calore devono essere conformi a quanto stabilito con il D.M. 19/02/2007.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • D.M. 19/02/2007

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 94 Pompe di calore ad alto rendimento

Scheda

3.5 POMPE DI CALORE AD ALTO RENDIMENTO

Tipologia di intervento

TUTTI GLI INTERVENTI

Grado d'intervento

CONSIGLIATO

Metodo

La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più alta, utilizzando energia, generalmente in forma elettrica.

Le pompe di calore ad alto rendimento possono essere assimilate a fonti rinnovabili (Direttiva Europea 28/2009, d.lgs. 192/2005).

Per garantire l'alta efficienza dei nuovi impianti nel caso di installazione di pompe di calore si prescrive un COP pari o superiore ai valori previsti dalla L. 244/2007.

Qualora non sia possibile - come prevede la norma - utilizzare fonti rinnovabili nella nuova costruzione oppure nei casi di rifacimento dell'impianto di climatizzazione si deve provvedere all'installazione di pompe di calore per coprire almeno il fabbisogno minimo da normativa.

I valori di COP ed EER delle pompe di calore devono essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 19/02/2007.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • d.lgs. 192/2005; d.m. 19/02/2007;
  • Direttiva CE 28/2009

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 95 Conformità

1. La conformità dell'opera alle prescrizioni del presente capo ed alle disposizioni del Regolamento Urbanistico deve essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso il Servizio competente della dichiarazione di conformità prevista dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti.

2. In sede di certificazione di abitabilità/agibilità degli edifici dovrà essere espressamente attestata la sussistenza degli impianti di cui agli articoli precedenti e la loro idoneità ad assicurare il fabbisogno energetico prescritto.

Capo IV Sostenibilità ambientale

Art. 96 Materiali eco-sostenibili

Scheda

4.1 MATERIALI ECO-SOSTENIBILI

Tipologia di intervento

TUTTI GLI INTERVENTI

Grado d'intervento

CONSIGLIATO

Metodo

Garantire l'impiego di prodotti edilizi (materiali e componenti) a ridotto impatto ambientale e incentivare l'utilizzo di prodotti edilizi le cui caratteristiche consentono, per l'intero ciclo di vita del prodotto (pre-produzione materie prime, produzione, distribuzione, utilizzazione, riuso, riciclaggio, smaltimento), di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei seguenti aspetti ambientali:

  • qualità dell'aria;
  • qualità dell'acqua;
  • protezione dei suoli;
  • riduzione dei rifiuti;
  • risparmio energetico;
  • gestione delle risorse naturali;
  • prevenzione del riscaldamento globale;
  • protezione della fascia di ozono;
  • sicurezza ambientale;
  • impatto acustico;
  • biodiversità.

Per la realizzazione degli edifici è consigliato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia ed abbiano un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.

I materiali adottati devono godere di una certificazione delle loro caratteristiche bio-edili prodotta da un organismo operante in modo indipendente.

A titolo d'esempio si riportano le Certificazioni ed i Marchi più diffusi: FSC (Certificato internazionale per il Legno derivante dallo sfruttamento sostenibile delle foreste), Blauer Engel 1977 (Marchio tedesco), White Swan 1988 (Marchio paesi nordici), NFEnviroment 1991 (Marchio francese), Ecocerto 1994 (Marchio italiano), Certificazione volontaria ANAB-ICEA, Certificazione volontaria IBR (Istituto tedesco di Biologia Edile di Rosenheim per prodotti bio-ecocompatili), NATUREPLUS.

Si considerano preferibili le materie prime locali in quanto generalmente più adatte alle caratteristiche climatiche del luogo (questa opzione comporta anche minori costi di trasporto). Per facilitarne la scelta si rimanda alla consultazione dell'elenco base dei materiali per l'edilizia sostenibile predisposto dalla Regione Toscana e riportato all'interno delle Linee guida per l'edilizia sostenibile.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • D.g.r. 322/2005
  • UNI 11277

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 97 Recupero acque piovane

Scheda

4.2 RECUPERO ACQUE PIOVANE

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, nel caso di nuova costruzione con una superficie di pertinenza destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq. è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, il recupero delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi, per il lavaggio delle auto, per l'alimentazione delle cassette WC e per usi tecnologici come sistemi di climatizzazione.

In particolare:

  • tutti gli edifici di nuova costruzione a destinazione residenziale o ricettiva devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a 1 mc. ogni 25 mq. di superficie a tetto, considerando la proiezione orizzontale dello stesso;
  • tutti gli edifici di nuova costruzione a destinazione artigianale, industriale, commerciale o agricola (esclusi gli annessi agricoli previsti dall'art. 41 comma 5 e 8 della L.R. 1/2005) devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a 1 mc. ogni 50 mq. di superficie a tetto, considerando la proiezione orizzontale dello stesso;
  • le acque provenienti dai drenaggi delle superfici impermeabili suscettibili di contaminazione non potranno essere convogliate al sistema di raccolta;
  • il sistema di distribuzione dovrà prevedere come minimo una bocchetta da localizzarsi nei passaggi comuni; rimane a discrezione del progettista prevedere ulteriori punti di stacco in funzione della conformazione planimetrica dell'edificio in progetto;
  • la cisterna sarà dotata di uno scarico di troppo pieno collegato, tramite uno sfioratore sifonato, ad un pozzo perdente (ove idrogeologicamente possibile) il quale a sua volta sarà dotato di uno scarico di troppo pieno collegato alla pubblica fognatura bianca o unitaria; la cisterna di raccolta dovrà essere interrata e dotata di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti;
  • l'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile";

Nel caso di interventi regolati da convenzione pubblico/privata è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere valori più restrittivi rispetto a quanto stabilito ai punti precedenti.

Lo schema dell'impianto dovrà essere presentato in allegato alla richiesta di Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • D.g.r. 322/2005
  • UNI EN 806; UNI 9182

Destinazioni d'uso

tutte

Art. 98 Riduzione del consumo di acqua potabile

Scheda

4.3 RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

Tipologia di intervento

NUOVA COSTRUZIONE / ALTRI INTERVENTI CON RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Grado d'intervento

OBBLIGATORIO

Metodo

Negli interventi di nuova costruzione e in quelli nei quali è previsto il rifacimento dell'impianto idrico-sanitario è obbligatoria, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, l'adozione di dispositivi per la gestione sostenibile.

Per la riduzione dei consumi idrici di acqua potabile possono essere utilizzate differenti strategie tra le quali il monitoraggio dei consumi, la raccolta ed il recupero di acqua piovana e/o di acque grigie.

È consigliata l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua quali: limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, interruttori meccanici di flusso, ecc.

Le cassette WC devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua; per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dei servizi igienici.

Il requisito si intende raggiunto quando siano installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:

  • la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata;
  • la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.

Per tutti gli edifici, esclusi quelli appartenenti alle categorie E.1 ed E.3 (D.P.R. 412/93), è consigliato l'utilizzo di rubinetterie a tempo o elettroniche.

Riferimenti normativi e/o legislativi

  • D.P.R. 412/93; D.G.R. 322/2005

Destinazioni d'uso

tutte

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37