Norme del Regolamento Edilizio

Art. 3 Funzioni ed oggetti sottoposti a parere

1. La Commissione Edilizia, di cui all'art. 85 della L.R. 1/2005, è organo tecnico/consultivo dell'Amministrazione Comunale che si esprime su questioni in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, ferma restando la competenza esclusiva del Responsabile del Procedimento circa l'accertamento della conformità alle norme vigenti.

2. Sono sottoposti al parere della Commissione edilizia:

  • i progetti per i quali è richiesto il Permesso di Costruire, nonché sulle varianti e sulla revoca di Permessi già rilasciati
  • i Piani Attuativi
  • gli Atti di assenso ai sensi dell'art. 79 comma 4 della L.R. 1/2005.

La Commissione esprime altresì parere su tutti gli strumenti urbanistici comunali.

In ogni caso può essere sottoposta a parere della Commissione qualsiasi delibera degli organi comunali attinente alle competenze specifiche della Commissione stessa.

3. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere con riferimento:

  • alla qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico/ambientale ed alla loro qualità funzionale e tecnologica;
  • alle problematiche relative all'attività e alla disciplina edilizia ed urbanistica di interesse comunale derivate dall'applicazione di norme di Regolamento Urbanistico o del presente Regolamento Edilizio ovvero evidenziate dal Responsabile del Procedimento o da Organi Comunali con adeguate motivazioni.
Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37