Norme del Regolamento Edilizio

Art. 64 Chiostrine, cavedi, pozzi di luce

1. La costruzione di chiostrine e cavedi interni ai fabbricati è consentita allo scopo di dare aria e luce esclusivamente a scale oppure a locali di servizio.

La superficie minima non dovrà essere inferiore a 9 mq. con lato minimo di 3 ml.; in ogni caso la superficie della chiostrina non potrà essere inferiore ad 1/20 della somma delle superfici delle pareti che lo recingono.

Non ne è consentita la copertura.

I pozzi di luce e le chiostrine devono essere facilmente accessibili per la pulizia, pavimentati e dotati di tubazioni per lo scarico di acque meteoriche; essi devono essere aerati dal basso per mezzo di corridoi o passaggi.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37