Norme del Regolamento Edilizio

Art. 62 Disposizioni specifiche per strutture ricettive

1. Per gli edifici che hanno particolare valore storico-artistico o che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 o che comunque, a giudizio della Commissione Comunale per il Paesaggio debbano mantenere inalterati i propri caratteri tipologici-architettonici, nel caso di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, quando gli interventi proposti non determinino condizioni peggiorative rispetto a quelle originarie, sono ammesse le seguenti deroghe ai requisiti minimi igienico-sanitari previsti:

  • a) altezza media dei locali: 2,50 ml.;
  • b) altezza minima dei locali: 2,20 ml.;
  • c) aeroilluminazione naturale: rapporto superficie finestrata e superficie pavimentata non inferiore a 1/14
  • d) superficie minima dei locali, a condizione che almeno uno dei due requisiti rimanenti, altezza e superficie aeroilluminante sia rispettato:
    • camere 8 mq. per n° 1 posti letto, 10 mq. per n° 2 posti letto, 6 mq. per ogni posto letto aggiuntivo
    • soggiorno 10 mq.: può essere consentita la sistemazione temporanea di non più di n° 2 posti letto supplementari, purché la cucina sia un locale separato;
      • e) locali seminterrati: devono avere gli stessi requisiti dei locali fuori terra; dovrà essere dimostrata una sufficiente protezione dall'umidità mediante scannafosso intorno alle pareti e pavimento isolato con intercapedine ventilata o vespaio.

      2. Tali disposizioni si applicano a tutte le strutture ricettive di cui alle seguenti normative: L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana", L.R. 42/2000 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo" e L.R. 102/1994 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive".

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37