Norme del Regolamento Edilizio

Art. 45 Soppalco

1. Si definisce soppalco la struttura orizzontale praticabile con la quale viene ricavata, all'interno di un locale principale di idonea altezza, un quantitativo aggiuntivo di Superficie Utile Abitabile o Agibile (SUA) oppure di Superficie Non Residenziale o accessoria (SNR).

In tal modo si ha utilizzazione su quote diverse di un ambiente che, pur restando unico e aperto, presenta una altezza tale da consentire la parziale suddivisione orizzontale.

2. Il soppalco ha almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato.

3. La formazione di soppalchi in ambienti destinati ad abitazione, ufficio e vendita, è ammissibile soltanto ove la porzione del vano principale, libera dal soppalco, mantenga le caratteristiche di abitabilità/agibilità e la superficie occupata dal soppalco sia inferiore a 1/3 della superficie dell'intero vano.

In ogni caso lo spazio sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a 2,40 ml. e i parapetti devono avere una altezza non inferiore a 1 ml.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37