Norme del Regolamento Edilizio

Art. 36 Ballatoio

1. Si definisce ballatoio lo spazio praticabile di uso comune finalizzato a distribuire l'accesso a più unità immobiliari, configurato come elemento a sviluppo orizzontale compreso entro il filo delle pareti perimetrali esterne dell'edificio o posto in aggetto alle medesime.

2. Il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio anche ove configurato come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto.

Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre altresì alla determinazione dell'involucro edilizio.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37