Norme del Regolamento Edilizio

Art. 33 Area di sedime

1. Si definisce area di sedime l'impronta a terra della sagoma dell'edificio o manufatto edilizio.

Il perimetro dell'area di sedime è pertanto delimitato dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio o manufatto edilizio.

2. È escluso dall'area di sedime ciò che non concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio ed in particolare lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente 0,30 ml. ed i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, ecc.), nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme vigenti.

3. Nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi accessori privi di valore storico-documentale, ove ammessi dal Regolamento Urbanistico, al fine di garantire il rispetto delle norme sulle distanze potrà essere valutata la possibilità di realizzare le nuove costruzioni anche parzialmente all'esterno dell'area di sedime.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37