Norme del Regolamento Edilizio

Art. 13 Interventi ammissibili con procedura di urgenza

1. Oltre alle opere da eseguire su ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, potranno essere iniziate senza domanda preventiva le opere da eseguirsi quando siano motivate da carattere di assoluta urgenza e necessità, purché entro ventiquattro ore dall'inizio dei lavori ne sia data comunicazione all'Amministrazione Comunale.

2. Il proprietario, il conduttore e congiuntamente il progettista sono responsabili della valutazione relativa alla effettività del pericolo.

3. Tale comunicazione dovrà essere corredata da perizia redatta da un tecnico abilitato relativa alla sussistenza del pericolo e da documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi, oltre che dal nominativo dell'avente titolo e dalla descrizione dell'intervento.

4. Gli interventi di salvaguardia per l'incolumità di persone e cose possono essere soltanto di carattere provvisorio e non possono quindi prevedere o precostituire la realizzazione definitiva dell'opera, la quale potrà avere esecuzione solo con il titolo edilizio previsto dalle norme vigenti.

La domanda e la documentazione essenziale relativa alla regolarizzazione delle opere oggetto della comunicazione dovrà essere presentata entro quindici giorni dall'inizio delle stesse. Per tutti gli ulteriori lavori di ricostruzione/ripristino del manufatto dovranno essere effettuate le ordinarie procedure abilitative.

5. Nel caso di edifici di pregio o di interesse storico-documentale l'opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell'edificio o porzione di esso.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37