Norme del Regolamento Edilizio

Art. 101 Occupazione del suolo pubblico

1. È facoltà concessa al privato, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, di disporre di una porzione di suolo pubblico individuata nell'atto autorizzativo, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nel caso di attività estemporanee quali fiere, mercati, esposizioni, raduni ecc. l'autorizzazione è concessa subordinatamente all'adempimento di norme igieniche relativamente alla disponibilità di acqua potabile, di servizi igienici e loro scarichi regolamentari ed alla disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti ed alla predisposizione di indicazioni e mezzi di soccorso.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37