Norme del Regolamento Edilizio

Art. 100 Cartelli e materiali pubblicitari

1. È vietato collocare alla pubblica vista cartelloni, affissi, oggetti pubblicitari e simili senza la preventiva autorizzazione comunale, da richiedere secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, dimostrando le caratteristiche dell'opera e il suo rapporto con l'ambiente con la presentazione di disegni e/o fotografie, al fine di valutare che sia confacente al decoro ed al carattere della località e che l'aspetto ambientale della località non resti in alcun modo turbato.

2. È vietato apporre scritte, cartelli pubblicitari, oggetti luminosi, pitture e simili sui muri degli edifici pubblici, di quelli di culto e di quelli dichiarati d'interesse storico-artistico.

3. Lungo le strade statali e provinciali la pubblicità è regolata da apposite norme ed i relativi permessi sono rilasciati dagli Uffici competenti.

La pubblicità è vietata lungo le strade comunali e vicinali; sono consentiti solo cartelli per le indicazioni delle varie attività.

4. L'installazione di impianti pubblicitari è inoltre soggetta alle disposizioni del Regolamento Urbanistico.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37