Norme del Regolamento Edilizio

Art. 99 Toponomastica stradale, numerazione civica ed indicatori stradali

1. Le targhe della toponomastica stradale e le targhette dei numeri civici sono collocate dall'Amministrazione Comunale ai muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento comunale per gli adempimenti toponomastici ed ecografici.

2. L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, ha il diritto di collocare e fare collocare, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura gli indicatori e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

I proprietari, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato al quale sia apposto uno degli indicatori o apparecchi sopra citati, dovranno darne avviso all'Amministrazione Comunale che prescriverà i provvedimenti del caso.

3. L'Amministrazione Comunale e gli Enti istituzionalmente competenti alla gestione della viabilità possono installare indicatori ed impianti relativi alla segnaletica stradale. Per tali opere non è necessaria l'autorizzazione comunale ma la collocazione deve avvenire previo avviso scritto al proprietario dell'immobile eventualmente interessato, che non vi si può opporre qualora tale collocazione non rechi danni all'immobile stesso.

I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

4. Per indicatori o insegne collocati da soggetti diversi da quelli citati al precedente comma è necessaria l'autorizzazione comunale; il rilascio potrà avvenire ove ciò non contrasti col decoro ambientale né rechi danno o intralcio alla circolazione e l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'unificazione in un'unica insegna di più indicatori da installare nel medesimo posto oppure l'unificazione tipologica e grafica di più insegne da apporre sullo stesso prospetto di edificio.

5. I privati che siano portatori di diritti prediali e intendano renderli di pubblica notorietà possono installare, nelle proprietà attinenti, apposita segnaletica previa sempre l'Autorizzazione da conseguirsi nei modi di legge.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37