Norme del Regolamento Edilizio

Art. 9 Presentazione delle istanze

1. Le richieste di Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e le richieste di formazione di Piani Attuativi corredate dagli elaborati e dai documenti previsti devono essere inoltrate all'Amministrazione Comunale la quale ne attesta il ricevimento.

2. Le richieste e i depositi dei titoli abilitanti l'attività edilizia devono essere presentati utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione comunale e devono essere corredati dalla documentazione indicata all'allegato A del presente Regolamento, fino alla emanazione di apposito Regolamento regionale contenente l'elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare per ogni tipo di opera e di intervento.

I modelli e l'allegato A sono aggiornati con determinazione dirigenziale.

Art. 10 Esame delle istanze e rilascio del titolo abilitativo

1. L'esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse.

2. Sulle richieste per il rilascio di Permessi di costruire, sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, sulle richieste di formazione di Piani Attuativi il Responsabile del Procedimento verifica la completezza formale delle istanze e, nel caso che le stesse risultino incomplete, provvede, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, a richiedere la documentazione mancante o le eventuali integrazioni necessarie ai fini istruttori.

Nel caso in cui l'interessato non provveda a presentare le integrazioni richieste entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta stessa il procedimento amministrativo si considera concluso e si procede all'archiviazione della pratica; nel caso di Piani Attuativi il termine per la presentazione delle integrazioni può essere stabilito in 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

3. La determinazione sulla richiesta di Permesso di Costruire deve essere notificata all'interessato nei 15 (quindici) giorni successivi alla data in cui il Responsabile del Servizio competente l'ha emessa.

4. Dell'avvenuto rilascio del Permesso di Costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi. In tale avviso sono specificati il nome del titolare e il luogo dove verrà effettuato l'intervento.

Art. 11 Caratteristiche del titolo abilitativo

1. Il documento con il quale il Responsabile del Servizio competente rilascia il titolo abilitativo all'esecuzione delle opere edilizie deve contenere:

  • a) le generalità ed il codice fiscale del titolare del titolo abilitativo;
  • b) il tipo di intervento con succinta descrizione delle opere per le quali si rilascia il titolo abilitativo con riferimento agli elaborati tecnici che fanno parte integrante del medesimo;
  • c) l'esatta ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile o dell'area oggetto dell'intervento;
  • d) gli estremi del documento attestante il titolo a richiedere il titolo abilitativo;
  • e) gli estremi delle altre autorizzazioni richieste per legge per l'intervento in oggetto;
  • f) gli estremi dei pareri espressi dalla Commissione Edilizia e dalla ASL;
  • g) gli estremi di validità del titolo abilitativo, dalla data entro la quale debbono essere iniziati i lavori e la data entro la quale debbono essere ultimati;
  • h) l'entità del contributo per gli oneri di urbanizzazione da corrispondere ai sensi dell'art. 120 della L.R. 1/2005 oppure la descrizione delle opere da realizzare in via sostitutiva totale o parziale con il relativo progetto se trattasi di opera di urbanizzazione di modesta entità, essendo previsto uno specifico Permesso di Costruire per opere di maggiore rilevanza;
  • i) l'entità del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi dell'art. 121 della L.R. 1/2005;
  • j) la dimensione e l'identificazione catastale delle aree e dei manufatti eventualmente da cedere all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;
  • k) le destinazioni ammesse e la superficie relativa con riferimento agli elaborati tecnici del titolo abilitativo;
  • l) ogni altro elemento necessario ed utile, che possa essere incluso dall'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle disposizioni della legislazione vigente nazionale, regionale e delle norme e regolamenti comunali in quanto applicabili.

2. Una copia di questi elaborati con gli estremi dei pareri, nulla osta e firma del Responsabile del Servizio competente deve essere restituita al momento del ritiro dell'atto e deve essere tenuta a disposizione per i controlli comunali; un'altra copia analogamente vistata deve essere conservata presso gli uffici del Servizio competente.

Art. 12 Richiesta di parere preventivo

1. Qualora l'interessato ritenga di acquisire un parere preventivo dall'Amministrazione Comunale per interventi edilizi che comportino una complessa elaborazione definitiva oppure la realizzazione di nuove attività sul territorio non inquadrabili nella vigente disciplina di Regolamento Urbanistico, può presentare apposita richiesta di parere preventivo.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione indicata all'allegato A.

3. L'istanza viene esaminata ed istruita dal Servizio competente che richiede i pareri eventualmente necessari agli altri Uffici comunali o ad altri Enti competenti e, ove opportuno, sottopone la proposta anche alla Commissione Consiliare competente, preliminarmente all'esame da parte della Commissione Edilizia.

Il parere della Commissione Edilizia è comunicato al richiedente con le modalità previste al precedente art. 11.

4. Il parere preventivo non vincola quello definitivo che verrà espresso al momento della presentazione del progetto definitivo.

Art. 13 Interventi ammissibili con procedura di urgenza

1. Oltre alle opere da eseguire su ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, potranno essere iniziate senza domanda preventiva le opere da eseguirsi quando siano motivate da carattere di assoluta urgenza e necessità, purché entro ventiquattro ore dall'inizio dei lavori ne sia data comunicazione all'Amministrazione Comunale.

2. Il proprietario, il conduttore e congiuntamente il progettista sono responsabili della valutazione relativa alla effettività del pericolo.

3. Tale comunicazione dovrà essere corredata da perizia redatta da un tecnico abilitato relativa alla sussistenza del pericolo e da documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi, oltre che dal nominativo dell'avente titolo e dalla descrizione dell'intervento.

4. Gli interventi di salvaguardia per l'incolumità di persone e cose possono essere soltanto di carattere provvisorio e non possono quindi prevedere o precostituire la realizzazione definitiva dell'opera, la quale potrà avere esecuzione solo con il titolo edilizio previsto dalle norme vigenti.

La domanda e la documentazione essenziale relativa alla regolarizzazione delle opere oggetto della comunicazione dovrà essere presentata entro quindici giorni dall'inizio delle stesse. Per tutti gli ulteriori lavori di ricostruzione/ripristino del manufatto dovranno essere effettuate le ordinarie procedure abilitative.

5. Nel caso di edifici di pregio o di interesse storico-documentale l'opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell'edificio o porzione di esso.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37