Norme del Regolamento Edilizio

Art. 61 Disposizioni specifiche per strutture sanitarie non soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. LL.SS.

1. Gli studi medici e le strutture sanitarie non soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. LL.SS. dovranno essere dotati dei seguenti locali:

  • sala di attesa, di superficie non inferiore a 9 mq. ed altezza minima 2,70 ml.; il locale dovrà essere dotato di finestra apribile e qualora la porta di accesso alla sala d'aspetto sia rappresentata da porta a vetri comunicante con l'esterno e non vi siano finestre apribili, una porzione della stessa dovrà essere apribile indipendentemente dall'apertura della porta; le pareti dovranno essere lavabili per una altezza di 1,80 ml.;
  • sala visite, di superficie non inferiore a 9 mq. ed altezza minima 2,70 ml.; il locale dovrà essere dotato di finestra apribile di superficie corrispondente ad almeno 1/8 rispetto alla superficie del pavimento; le pareti dovranno essere lavabili per una altezza di 1,80 ml. e tinteggiate con colori chiari; dovrà essere dotata di lavabo a comando non manuale eccetto il caso in cui comunichi con il servizio igienico ad uso esclusivo;
  • servizio igienico, dotato di WC per i pazienti; qualora il locale sia privo di finestra dovrà essere dotato di idoneo sistema di estrazione dell'aria; nel caso che comunichi direttamente con la sala di attesa dovrà essere dotato di antibagno.

2. I pavimenti di questi ambienti dovranno essere costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

3. I locali dovranno essere provvisti di acqua potabile.

4. Lo smaltimento dei liquami dovrà avvenire in base alla normativa vigente.

5. Gli ambulatori medici soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. LL.SS. dovranno adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa regionale.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37