Art. 45 Soppalco
1. Si definisce soppalco la struttura orizzontale praticabile con la quale viene ricavata, all'interno di un locale principale di idonea altezza, un quantitativo aggiuntivo di Superficie Utile Abitabile o Agibile (SUA) oppure di Superficie Non Residenziale o accessoria (SNR).
In tal modo si ha utilizzazione su quote diverse di un ambiente che, pur restando unico e aperto, presenta una altezza tale da consentire la parziale suddivisione orizzontale.
2. Il soppalco ha almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato.
3. La formazione di soppalchi in ambienti destinati ad abitazione, ufficio e vendita, è ammissibile soltanto ove la porzione del vano principale, libera dal soppalco, mantenga le caratteristiche di abitabilità/agibilità e la superficie occupata dal soppalco sia inferiore a 1/3 della superficie dell'intero vano.
In ogni caso lo spazio sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a 2,40 ml. e i parapetti devono avere una altezza non inferiore a 1 ml.