Art. 42 Lucernario
1. Si definisce lucernario l'apertura dotata di serramento complanare alla copertura, atta a fornire l'aerazione e l'illuminazione dei vani sottostanti.
2. I lucernari non devono interferire con le strutture principali di copertura e devono essere posizionati ad una distanza non inferiore a 1,50 ml. dalla linea di gronda; le dimensioni devono essere previste in funzione dei rapporti minimi di illuminazione ammessi per i locali sottostanti.
3. Nel caso di edifici di antica formazione, le dimensioni dei lucernari devono essere previste in funzione delle strutture di copertura (interasse travetti) e non possono essere superiori a due ordini dell'orditura secondaria originale.