Art. 41 Loggia, portico, porticato
1. Si definisce loggia, portico o porticato lo spazio praticabile coperto, aperto sul fronte esterno su uno o più lati talora scanditi da pilastri o colonne.
Le logge, non collocate al piano terreno, sono di norma delimitate da un parapetto o da una ringhiera.
Di norma logge e portici sono direttamente accessibili dall'unità immobiliare e comunque ad uso privato esclusivo mentre i porticati costituiscono spazio condominiale o di uso comune oppure pubblico o asservito ad uso pubblico.
2. Le logge, i portici ed i porticati, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio.