Norme del Regolamento Edilizio

Art. 22 Ordinanza di sospensione dei lavori

1. Qualora sia constatata dagli uffici dell'Amministrazione Comunale l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo, l'Autorità comunale competente ordina l'immediata sospensione dei lavori, secondo le disposizioni del Titolo VIII capo I della L.R. 1/2005.

2. Tale ordinanza non richiede, in quanto atto di diffida/ordinanza sorretto da ragioni di celerità ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 anche a garanzia del privato, la comunicazione di avvio del procedimento, che comunque è assolta mediante la fissazione di un termine breve di 15 (quindici) giorni, utile ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e memorie.

3. L'ordinanza può avere ad oggetto anche porzioni di cantiere escludendo le parti che non abbiano connessioni funzionali con i lavori presunti abusivi.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:37