Art. 117 Piscine e campi da tennis
1. Per la realizzazione di piscine ad uso privato valgono le seguenti condizioni:
- la forma della piscina dovrà integrarsi con le geometrie degli edifici di cui è pertinenza
- la pavimentazione ai bordi dovrà essere delle dimensioni più contenute possibili e dovranno essere utilizzati materiali presenti nel contesto naturale circostante e/o nell'edificio con preferenza per quelli naturali (pietra, legno) o, se presente, il cotto
- per il rivestimento interno della vasca dovranno essere utilizzati colori appartenenti a tutta la gamma dei grigi e dei sabbia o il bianco.
Gli scarichi non in pubblica fognatura sono soggetti ad Autorizzazione.
2. La realizzazione di piscine o di campi da tennis è soggetta al pagamento del costo di costruzione sulla base di una perizia analitica alla quale si applica l'aliquota del 10%.