Art. 107 Allineamenti
1. Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici o dalle strade, può essere imposta, in sede di rilascio del titolo abilitativo, una distanza maggiore al fine di realizzare allineamenti con gli edifici preesistenti.
Per comprovati motivi estetici e/o funzionali può essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici o l'edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati.
2. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione con una cortina più avanzata.
3. Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, possono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali.