Art. 91 Impianti fotovoltaici
Scheda
3.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Tipologia di intervento
NUOVA COSTRUZIONE
Grado d'intervento
OBBLIGATORIO
Metodo
Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla previsione di installare contestualmente impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tali da garantire una produzione energetica minima di:
- a. 1 kW per ciascuna unità immobiliare e per qualunque destinazione d'uso, con esclusione della destinazione d'uso industriale e artigianale, con Superficie Utile Lorda (SUL) inferiore a 250 mq.;
- b. 2 kW per ciascuna unità immobiliare e per qualunque destinazione d'uso, con esclusione della destinazione d'uso industriale e artigianale, con SUL compresa tra 250 mq. e 1.000 mq.;
- c. 5 kW per ciascun fabbricato con destinazione d'uso industriale e artigianale con SUL pari o superiore a 100 mq. ed inferiore a 1.000 mq., nonché per ciascuna unità immobiliare con destinazione d'uso diversa da quella industriale e artigianale con SUL superiore a 1.000 mq.;
- d. 10 kW per ciascun fabbricato con destinazione d'uso industriale e artigianale con SUL pari o superiore a 1.000 mq.
Riferimenti normativi e/o legislativi
- Legge Finanziaria 2008; D.P.R. 59/2009; d.lgs. 28/2011
Destinazioni d'uso
tutte con esclusione delle Attività agricole