Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 53 Regole urbanistiche generali

In conformità agli obiettivi, alle strategie e agli indirizzi del Piano Strutturale, alla articolazione del sistema ambientale in sistemi territoriali, sub-sistemi e unità territoriali organiche elementari (UTOE) risultante dalla cartografia del Regolamento Urbanistico, negli articoli seguenti sono stabilite le regole urbanistiche generali per le aree sottoposte a vincoli particolari (art. 55), per il riuso, l’ampliamento, la nuova edificazione in relazione alle destinazioni compatibili (art. 56 e 57), le regole di intervento sugli edifici in relazione al valore ed a tipologie particolari (art. 58 e 59), le regole tipologiche per i nuovi edifici rurali, le pertinenze, le sistemazioni esterne, gli impianti (articoli da 60 a 65), le regole su attività e opere particolari (campeggi, cave, impianti, strade ecc.. articoli da 66 a 72), le regole per la salvaguardia del paesaggio e della viabilità minore (articoli da 73 a 75); le regole per i nuclei (articolo 76). All’interno delle UTOE del territorio aperto sono consentite, in linea generale, le destinazioni riportate di seguito: di residenza rurale, produttiva agricola, di attività di trasformazione di prodotti agricoli eccedenti le capacità produttive dei fondi, agrituristica, di civile abitazione, artigianale ed industriale limitatamente alle attività individuate come esistenti nella carta A del R.U., turistico-ricettiva, direzionale, di valorizzazione dell’economia rurale e del territorio aperto mediante funzioni compatibili con la tutela del territorio (ricreativa, sportiva, commerciale limitatamente alle dimensioni corrispondenti agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita ed esclusivamente con finalità di valorizzazione delle attività produttive tipiche delle zone agricole); saranno consentite inoltre, sempre in linea generale, altre attività localizzabili solo nel territorio aperto, di carattere produttivo (cave, depositi all’aperto, lavorazioni di inerti) di interesse collettivo (canili privati) per servizi pubblici ed impianti. A fronte delle destinazioni potenziali gli articoli successivi del Titolo 2 Capo V contengono già delle limitazioni; per le zone assoggettate a particolari vincoli, in base al valore degli edifici ecc, alle destinazioni potenziali; le effettive destinazioni consentite nelle singole UTOE del territorio aperto sono comunque indicate, sulla base di criteri selettivi basati sulle caratteristiche delle singole UTOE, nel successivo Titolo 3 Capo V. Nel successivo Titolo 3 Capo V sono prescritte regole urbanistiche specifiche per le singole UTOE del territorio aperto relative, oltre che alle destinazioni d’uso, agli interventi ammissibili ed alla disciplina paesaggistica e ambientale. Per l’edilizia bioclimatica si richiamano le indicazioni del precedente art. 5.

Le norme del presente capo sono dettate dalle norme del Titolo IV, Capo III della LR 1/2005 “Il territorio rurale” e dal DPGR 5R/2007 “Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III della LR 1/2005”, al fine di una maggiore integrazione delle disposizioni del RU a tali riferimenti normativi si rimanda.

Art. 54 Definizioni relative agli interventi sui fabbricati

Per le definizioni ed i parametri urbanistici e edilizi si rimanda all’art. 6 del presente R.U. Per gli interventi di trasformazione con ampliamento del patrimonio edilizio esistente, di ristrutturazione edilizia con spostamento dei volumi minori, di ristrutturazione urbanistica, di nuova edificazione, in merito alle distanze valgono i parametri riportati di seguito:

  • d. minima dalle strade pubbliche e ad uso pubblico in base alle norme del Codice della Strada
  • d. minima dai confini ml. 5 (anche in aderenza)
  • d. minima dai fabbricati ml. 10 fra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti o in aderenza.

Per tali norme potranno essere previste deroghe ed integrazioni in base a previsioni più puntuali contenute per le singole UTOE nel Capo V del Titolo 3 (in particolare nelle schede per i nuclei con normativa particolare) e, limitatamente agli interventi di trasformazione ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente ed agli interventi di ristrutturazione urbanistica, applicando le norme contenute nel presente R.U. Per le attività commerciali e le relative dotazioni di parcheggi di relazione vengono specificate al successivo art. 78 bis.

Art. 55 Regole urbanistiche per le aree sottoposte a vincolo

Nei punti che seguono sono individuate le zone del territorio aperto sottoposte a vincoli particolari, in attuazione delle previsioni del P.S., riprese a loro volta da quelle del PTCP; negli stessi punti sono indicate in modo analitico le norme corrispondenti a ciascuna categoria di vincolo.

Alcune categorie di vincolo e le relative norme derivano dagli studi specifici geologici ed idraulici di supporto allo Strumento Urbanistico Generale (effettuati sia in sede di P.S. che di R.U.); tali studi hanno condotto ad una definizione dettagliata del grado di pericolosità e di rischio geologico ed idraulico con indicazioni di fattibilità per ogni singolo intervento edilizio/urbanistico ed in generale in riferimento ad ogni tipologia di modifica del territorio.

Su alcune zone si sovrappongono varie categorie di vincolo; in tal caso si applicheranno le norme corrispondenti all’ ”insieme sommatoria” delle norme indicate per ciascuna categoria di vincolo.

Alcune delle categorie di vincolo elencate di seguito si riferiscono anche ad aree che in base alla cartografia del R.U., sono state inserite all’interno della UTOE dei sistemi insediativi; le norme del presente articolo valgono di conseguenza anche per tali aree.

Aree da tutelare in quanto aree instabili collinari

In base agli studi geologici di supporto allo Strumento Urbanistico Generale nel territorio comunale sono state rilevate aree collinari a pericolosità geologica elevata definite come Aree Instabili Collinari ed individuate nella Tavola 7 delle Indagini geologico-tecniche di supporto al P.S. e nella Tavola A delle Indagini geologico-tecniche di supporto al R.U. come aree in classe di pericolosità geologica 4 elevata. In tali aree non si possono realizzare nuove edificazioni o modifiche morfologiche significative, se non quelle previste dal R.U. a seguito di studi geologico-tecnico ed indagini geognostiche eseguite a livello di S.U.G. e quelle che rispettano quanto indicato nella Del. C.R. 94/85.

Comunque per ogni intervento edilizio/urbanistico, modifica morfologica o che possa avere incidenza sul terreno e sul regime delle acque (superficiali e sotterranee) in qualsiasi classe di pericolosità individuata nelle Tavole suddette, per una corretta gestione del territorio e per evitare rischi geologici, si dovrà rispettare quanto prescritto nell’Allegato “Fattibilità Geologica – Normativa e Prescrizioni” di supporto al R.U. (allegato integrale alle presenti N.T.A.) ed alle relative Tavole allegate.

Aree da tutelare in quanto soggette a rischio idraulico

1) Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico. Sono individuate nella carta B del R.U. a conferma della perimetrazione effettuata nella tavola 5 di progetto del P.S., sulla base della analoga individuazione del PTCP.

Nelle aree sensibili non saranno consentite nuove costruzioni neppure legate alla conduzione dei fondi. Tale proibizione non dovrà applicarsi alle nuove costruzioni previste in lottizzazioni approvate sulla base della precedente normativa urbanistica, se convenzionate prima della adozione del Piano Strutturale e per il periodo di validità della convenzione previsto dalla legge. Sul patrimonio edilizio esistente potranno essere effettuati i seguenti interventi fra quelli individuati nell’Allegato A: A, B, C1, C2, C3, C5, DP1, DP2, DP3, DA1, DT1, DH senza aumento della superficie coperta, E1 senza aumento del volume e della superficie coperta, E2 senza aumento del volume e della superficie coperta e con il mantenimento o l’aumento della differenza fra la quota di imposta del fabbricato e la quota di riferimento dell’argine più vicino.

Per quanto riguarda le destinazioni possibili valgono le norme dei successivi articoli 56 e 57 con il vincolo di non realizzare nuove abitazioni al piano terra.

Potranno essere realizzati manufatti in materiali leggeri, della superficie coperta massima di 200 mq, a servizio degli impianti sportivi pubblici, a servizio degli impianti sportivi privati aperti al pubblico, a servizio delle attività ricreative all’aperto. Per le strutture private la realizzazione dei manufatti precari sarà subordinata alla sottoscrizione di un impegno formale alla rimozione, al termine dello svolgimento delle attività sportive e ricreative. Potranno essere realizzati e potenziati i servizi e le attrezzature di interesse sovracomunale di cui all’art. 35 del Titolo 2 Capo III, corrispondenti alle attrezzature di interesse provinciale e regionale individuate dal PTCP. Potranno essere realizzate le infrastrutture viarie individuate nella carta A del R.U. Nelle aree sensibili dovranno essere attuati, in occasione degli interventi edilizi, urbanistici, di utilizzo del suolo, di sistemazione dei terreni, di regimazione idraulica, gli interventi necessari per mantenere in efficienza le reti naturali ed artificiali di drenaggio superficiale ed in generale per migliorare le condizioni fisiche ed ambientali delle aree e per valorizzare le funzioni idrauliche. Il proponente dovrà eseguire tali interventi sulla base delle risultanze di uno studio geologico ed idrologico che tenga in dovuta considerazione l’allegato “Fattibilità Geologico-Normativa e Prescrizioni” di supporto al R.U.

Nella carta B del R.U. sono individuate come “aree sensibili a termine” le aree che verranno messe in sicurezza con la realizzazione della cassa di espansione di Madonna della Tosse e delle opere collaterali, in fase di completamento sulla base della Concessione Edilizia n. 171/1999/Bis del 7/11/2000. Le “aree sensibili a termine” decadranno dopo il completamento ed il collaudo delle opere relative alla cassa di espansione e con la definizione di aree sensibili decadranno i vincoli indicati in precedenza.

Dalle aree sensibili potranno essere stralciate (nel rispetto dell’art. 3 delle Norme di Attuazione del PTCP) le aree per le quali, sulla base di studi geologici ed idraulici approfonditi, venga accertata l’assenza e/o la eliminabilità delle condizioni di rischio di esondazione con tempo di ritorno di 200 anni, senza aumentare il rischio idraulico per le aree limitrofe.

Gli studi geologici ed idraulici dovranno essere esaminati dalla Commissione edilizia Comunale e, dopo l’espressione del parere favorevole e la realizzazione ed il collaudo delle opere eventualmente necessarie per l’eliminazione del rischi, decadranno la individuazione come area sensibile ed i vincoli indicati in precedenza.

2) Aree soggette ai vincoli idraulici indicati nella Delibera C.R. n. 12/00

In tali aree, individuate nelle Tavole 7 delle Indagini geologico-tecniche di supporto al P.S. e nella Tavola A delle Indagini geologico-tecniche di supporto al R.U. (Ambito B, A1 e A2 in prossimità dei corsi d’acqua classificati, Pericolosità idraulica 3a e 3b e Pericolosità Idraulica 4), dovranno rispettarsi in maniera integrale le salvaguardie di cui agli artt. 73-74-75-76-77-78-79-80 della Delibera C.R. n. 12/00. In particolare per quanto concerne la classe di Pericolosità Idraulica 4 nel territorio aperto non si potranno realizzare nuove edificazioni o modifiche morfologiche in aree a rischio idraulico. Per la classe di pericolosità idraulica 3b, in assenza di Studi Idrologico-Idraulici che dimostrino l’assenza del rischio con T100 e ove vi sono notizie storiche di esondazione documentate e comunque prima del collaudo delle eventuali opere di messa in sicurezza idraulica, ogni intervento edilizio è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • per le nuove edificazioni il piano di calpestio del primo solaio fuori terra deve porsi ad una quota superiore di un franco di 0,50 m rispetto al massimo evento alluvionale registrato nella zona, tenendo in considerazione gli studi di base di supporto al P.S.;
  • gli interrati ed i seminterrati di nuova costruzione ove non esclusi dalle salvaguardie sovracomunali dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:
    • non dovranno essere realizzate caldaie o altri impianti tecnologici a livello di piani interrati o seminterrati;
    • non potranno essere realizzati impianti elettrici con livello di protezione inferiore a IP 65 in piani interrati o seminterrati;
    • è vietata la chiusura dei piani interrati o seminterrati con basculanti in quanto in caso di allagamento l’apertura potrà essere impedita dalla pressione dell’acqua;
    • gli impianti elettrici dei piani interrati o seminterrati dovranno essere dotati di centralina di allarme per il rilevamento della presenza di acqua, che tolga la tensione al piano in caso di allagamento, e di dispositivo che impedisca la discesa dell’ascensore ai piani interrati o seminterrati;
    • i locali interrati o seminterrati dovranno essere impermeabilizzati e si dovrà provvedere a munire le rampe di accesso e le aperture verso l’esterno di paratoie opportunamente posizionate e di facile e rapida manovrabilità ;
    • i piani interrati o seminterrati dovranno essere muniti di pozzetto con pompa sollevante a livello dotata di generatore autonomo ubicato al piano terra.

Per la classe di pericolosità idraulica 3a, in considerazione del fatto che dagli studi di dettaglio allegati allo strumento urbanistico non risultano notizie storiche di esondazione (condizione di rischio medio-basso), pur trovandosi in una condizione di basso morfologico, si prescrive in linea generale che gli interventi di nuova edificazione o modifica morfologica devono prevedere le seguenti disposizioni:

  • non si crei ostacolo al normale flusso delle acque;
  • che le opere siano eseguite senza creare situazioni di ristagno o di impaludamento per difficoltà di drenaggio;
  • che si dia una corretta continuità ai rivoli esistenti in modo da consentire un normale deflusso superficiale.

3) Aree indicate nella “Carta guida delle aree esondate” allegata al Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno

Per le aree censite nella “Carta Guida delle Aree esondate” allegata al Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno approvato con il DPCM 05/11/1999, valgono e si applicano i disposti di cui alla norma 6 del suddetto DPCM; in attuazione di tali disposti, ai fini di tutelare l’incolumità dell’utente, si dovrà tener conto della valutazione degli eventi di piena fatta nella tavola n. 3 (Geomorfologica con indicazione delle aree allagate nel 66’ e nel 91-92-93) dello studio geologico allegato al P.S.; in base a tale valutazione per le nuove costruzioni e per gli interventi sull’esistente si dovranno adottare gli accorgimenti indicati di seguito, se pertinenti e sufficienti, o altri che si rendessero necessari:

non dovranno essere realizzate caldaie o altri impianti tecnologici a livello di piani interrati o seminterrati;

  • non potranno essere realizzati impianti elettrici con livello di protezione inferiore a IP 65 in piani interrati o seminterrati;
  • è vietata la chiusura dei piani interrati o seminterrati con basculanti in quanto in caso di allagamento l’apertura potrà essere impedita dalla pressione dell’acqua;
  • gli impianti elettrici dei piani interrati o seminterrati dovranno essere dotati di centralina di allarme per il rilevamento della presenza di acqua, che tolga la tensione al piano in caso di allagamento, e di dispositivo che impedisca la discesa dell’ascensore ai piani interrati o seminterrati;
  • i locali interrati o seminterrati dovranno essere impermeabilizzati e si dovrà provvedere a munire le rampe di accesso e le aperture verso l’esterno di paratoie opportunamente posizionate e di facile e rapida manovrabilità ;
  • i piani interrati o seminterrati dovranno essere muniti di pozzetto con pompa sollevante a livello dotata di generatore autonomo ubicato al piano terra.
  • Non potranno essere realizzate unità abitative che si sviluppino per intero e comunque per una parte prevalente al piano terra. Tale proibizione decadrà, limitatamente alle aree individuate come “aree sensibili a termine” nella Carta B, dopo la realizzazione ed il collaudo della cassa di espansione di Madonna della Tosse.

4) Aree indicate nella “Carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno e dei suoi affluenti” allegata al Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno.

Per le aree censite come sopra valgono e si applicano i disposti di cui alla norma 5 del DPCM 5/11/1999.

5) Aree individuate dal D.L. 180/98 (Decreto Sarno)

Per le aree individuate dal DL 180/98 (Decreto Sarno), valgono i vincoli e le prescrizioni contenute nella Normativa allegata a tale Decreto. Si prende atto che in data 1/08/2002 è stato adottato dalla Autorità di Bacino il PAI (Piano Assetto Idrogeologico) che sostituirà con specifica cartografia e normativa il DL 180/98 dopo l’approvazione definitiva.

6) Aree per il contenimento del rischio idraulico individuate dal DPCM 05/11/1999 ed ulteriori aree per il contenimento del rischio idraulico

Le aree destinate alla realizzazione delle opere per il contenimento del rischio idraulico, in base al DPCM 05/11/1999, sono individuate nella carta B del R.U. mediante specifica simbologia (campitura di colore più chiaro).

Tali aree corrispondono a quelle individuate nella “Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico del Bacino dell’Arno” allegata al Piano Stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del bacino del Fiume Arno approvato con il DPCM 05/11/1999. In tali aree si dovranno rispettare le prescrizioni ed i vincoli indicati nelle norme 2 e 3 del DPCM.

A seguito di eventi calamitosi che hanno interessato il territorio comunale, essenzialmente sotto il profilo idraulico, si propongono ulteriori aree per il contenimento del rischio idraulico (bacino di accumulo del Rio Morto, canale scolmatore interno alle UTOE Praticelli, bacino di decantazione del Rio Pietroso) da sottoporre alle stesse salvaguardie indicate per le aree individuate dal DPCM 05/11/1999; anche tali aree sono individuate nella carta B del e nella carta D del R.U, mediante specifiche simbologie (campitura di colore più scuro per le aree, evidenziazione per i corsi d’acqua).

In base alla “relazione di fattibilità geologica” ed allo “studio idrologico idraulico”, redatti per l’inserimento nel R.U. del progetto definitivo della nuova SRT 429 elaborato dalla Provincia nell’ambito dell’Accordo di Programma per la realizzazione della strada, si individuano alcune aree destinate agli interventi di messa in sicurezza idraulica necessari per la realizzazione della strada stessa (risagomatura del Rio Petroso, modifica di tracciato e risagomatura del rio Morto, cassa di laminazione con bocca tarata sul corso del rio Grignana, risagomatura del rio Broccolino) da sottoporre alle stesse salvaguardie indicate per le aree individuate dal D.P.C.M. 05/11/1999; anche tali aree sono individuate nella carta B del R.U. mediante specifiche simbologie (campitura di colore più scuro per le aree, evidenziazione per i corsi d’acqua).

Gli interventi nelle aree destinate al contenimento del rischio idraulico verranno precisati con gli specifici progetti esecutivi sulla base della normativa vigente.

Oltre alle limitazioni previste dalla norma 6 del DPCM 05/11/1999, limitatamente a tali aree, non potranno essere realizzate nuove costruzioni neppure per le esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli, Sul patrimonio edilizio esistente potranno essere effettuati i seguenti interventi, fra quelli individuati nell’allegato A: A, B, C1, C2, C3, C5, DP1, DP2, DP3, DA1, DT1, DH senza aumento della superficie coperta, E1 senza aumento del volume e della superficie coperta.

Per gli edifici ricadenti nelle aree destinate alle casse di espansione ed alle casse di laminazione sarà consentita, al momento della realizzazione della cassa, di effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica E2 anche con il trasferimento in altre UTOE, con le procedure e le modalità indicate nel successivo art. 58.

Per quanto riguarda le destinazioni possibili valgono le norme dei successivi articoli 56 e 57 con il vincolo di non realizzare nuove abitazioni al piano terra.

Per i corsi d’acqua minori per i quali sono previsti interventi di modifica del tracciato e/o di risagomatura, gli ambiti A1 e A2, di cui alla Delibera CR 12/2000, dovranno essere calcolatI a partire dal corso d’acqua spostato e risagomato.

Fra le opere per il contenimento del rischio idraulico individuate nella carta B e nella carta D del R.U. si possono distinguere le seguenti tipologie di opere comprensive di quelle individuate dal DPCM 05/11/1999 e delle ulteriori aree proposte in base al P.S.:

Canali scolmatori:

  • canale scolmatore di Castelfiorentino, dalla località Pettinamiglio fino a nord del Rio di Grignana, (comprendendo anche il prolungamento in fase di realizzazione);
  • canale scolmatore all’interno dell’UTOE Praticelli.

Casse di espansione e casse di laminazione:

  • di “Madonna della Tosse” in riva sinistra dell’Elsa a nord di Castelfiorentino;
  • della Pesciola in riva sinistra (nel tratto più a monte) e destra (nel tratto più a valle);
  • delle “Vecchiarelle” in riva sinistra dell’Elsa a sud di Castelfiorentino;
  • del Rio Orlo (laminazione con bocche tarate)
  • Del Rio Morto (laminazione con bocche tarate)
  • Del Rio Pietroso a monte della UTOE di Casenuove (invaso compensativo)
  • Del Rio Grignana (laminazione con bocche tarate)

Bacini di decantazione:

  • Per il Rio Pietroso prima della immissione nello scolmatore di Castelfiorentino.

INTERVENTI DI MODIFICA DEL TRACCIATO E DI RISAGOMATURA DI CORSI D’ACQUA MINORI:

  • del rio Pietroso (risagomatura)
  • del rio Morto (modifica di percorso e risagomatura)
  • del rio Broccolino (risagomatura)

AREE DI PROTEZIONE DEI POZZI PER USO POTABILE ED AREE VULNERABILI ALL’INQUINAMENTO

Sono individuate nella carta B del R.U. e nella tavola 1:5000 dal titolo “CARTA DI SINTESI DELLE ZONE DI RISPETTO “allegata al P.S. sulla base dell’analisi specifica redatta dallo studio GETAS in occasione del P.S. Nella carta B e nella tavola 1/5000 indicata in precedenza sono individuate le tipologie di vincolo riportate di seguito; i vincoli valgono, oltre che nel territorio aperto, anche nei sistemi insediativi.

  • Nella zona di tutela assoluta attorno a sorgenti, pozzi e punti presa, di raggio non inferiore a ml 10.00, sono ammesse esclusivamente opere di presa e strutture di servizio. Tale area deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque meteoriche, protetta da esondazioni di corpi idrici limitrofi;
  • Nella zona di rispetto compresa entro l’isocrona di 60 giorni dal campo pozzi sono vietati gli interventi, le opere, le destinazioni d’uso e le attività indicate dal D.L. 258/2000.
  • Nelle suddette zone di rispetto è comunque vietata la trivellazione di pozzi con la sola esclusione di quelli da adibirsi ad uso pubblico per reperimento di risorse idriche ad uso potabile. Le zone di rispetto, dovranno essere preservate dal degrado tramite la destinazione ad attività, insediamenti ed infrastrutture che non rechino pregiudizio alla risorsa idrica, nonché tramite il monitoraggio della qualità delle acque e la conservazione del territorio anche attraverso interventi di manutenzione e/o riassetto. Per la gestione delle aree di salvaguardia vigono le disposizioni dell’art.13 della legge n. 36/1994, e per quanto applicabili, si richiamano le disposizioni dell’art.24 della stessa legge.
  • Nella zona di protezione compresa entro l’isocrona di 180 giorni dal campo pozzi sono vietati l’utilizzazione di diserbanti, pesticidi o simili nelle zone messe a coltura; l’inquinamento da sostanze indesiderabili utilizzate nelle attività classificate come insalubri; gli sversamenti di sostanze pericolose sulle strade; lo sversamento di sostanze indesiderabili nei pozzi privati esistenti; la creazione di pozzi irrigui. Inoltre dovranno essere attuate, ai fini della tutela dell’esistente, verifiche della rete fognaria, della compatibilità di eventuali attività insalubri, dell’impermeabilizzazione di scoline di tratti della viabilità, delle condizioni dei pozzi privati. Dovranno inoltre essere adottati idonei sistemi di monitoraggio da parte dell’ARPAT affinché l’eventuale fonte inquinante venga intercettata prima del raggiungimento della falda.
  • Nelle aree previste per l’espansione dei campi pozzi per uso potabile valgono tutti i vincoli indicati per le zone di protezione entro l’isocrona di 180 giorni e valgono inoltre i vincoli e le prescrizioni indicati di seguito:
    • le attività con presenza di animali dovranno esser oggetto di particolari precauzioni al fine di contenere lo sversamento di sostanze inquinanti: la permanenza degli animali sul terreno dovrà essere limitata nel tempo; i ricoveri per gli animali e le aree immediatamente adiacenti dovranno essere opportunamente pavimentati ed attrezzati con canali di scolo e fognatura delle acque reflue, con recapito in depositi a tenuta da svuotare periodicamente (con convogliamento al depuratore) o con recapito diretto in fognatura;
    • le cisterne ed i depositi interrati dovranno essere attrezzati con dispositivi di tenuta, per evitare la filtrazione nel sottosuolo di sostanze pericolose;
    • in presenza di strade di scorrimento dovranno essere realizzati opportuni pozzetti di intercettazione per le sostanze pericolose eventualmente sversate sulle strade;
    • le nuove fognature dovranno essere realizzate con manufatti e criteri costruttivi che garantiscano la impermeabilità; le fognature esistenti dovranno essere opportunamente controllate ed eventualmente ristrutturate;
    • in presenza di manufatti e di attività che comportino un pericolo di inquinamento il Comune potrà prescrivere la predisposizione di pozzi per il controllo periodico delle acque di falda, da effettuare da parte dell’ARPAT;
    • non sarà consentita la realizzazione di vivai.

AREE DI PERTINENZA DEI CORSI D’ACQUA INDIVIDUATE AI SENSI DEL D.LGS. 490/99 (EX L. 431/85)

Sono individuate nella carta C del R.U. Per gli interventi che comportano modifiche esterne ai fabbricati ed al terreno dovrà essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica a norma di legge. Nel merito degli interventi, nelle aree di pertinenza dei corsi d’acqua, dovranno essere limitate al massimo le recinzioni, dovranno essere salvaguardate ed integrate le reti di drenaggio superficiale, dovranno essere mantenute il più possibile l’orditura e la dimensione dei campi, dovrà essere mantenuta e se necessario ripristinata la vegetazione riparia, dovrà essere mantenuta e se necessario ripristinata ed integrata la viabilità minore, in particolare i percorsi d’argine.

Aree soggette a vincolo idrogeologico

Sono individuate nella carta C del R.U. e sono sottoposte al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e della Legge Regionale 39/2000. Per le aree di protezione idrogeologica il R.U. non individua vincoli particolari in aggiunta a quelli che già insistono su tali aree in base agli altri punti del presente art. 55. Per gli interventi nelle aree di protezione idrogeologica si dovranno seguire le disposizioni procedurali contenute nella L.R. 39/2000, nel regolamento R. n.44 del 5/9/2001 (che distinguono fra l’altro tra le opere per le quali è necessaria l’autorizzazione della Provincia e le opere per le quali è sufficiente la Dichiarazione di Inizio Lavori) e nelle successive modifiche ed integrazioni.

Corridoi biologici

Sono individuati nella carta A del R.U. Sono individuate come corridoi biologici tutte le valli (aree di pertinenza, di invaso) dei corsi d’acqua minori. I corsi d’acqua minori con le relative valli pur non costituendo un ambito a se stante costituiscono un sistema unico. La loro individuazione come elementi unitari è data dal fatto che essi sono corridoi con valenze biologiche e paesaggistiche degli ambienti fluviali. Nei corridoi biologici dovranno essere mantenute e ripristinate le caratteristiche tipiche degli ambienti fluviali attraverso il divieto di coltivazioni inquinanti, il mantenimento e il ripristino della vegetazione lungo i corsi d’acqua, il mantenimento ed il ripristino delle reti di drenaggio superficiale, il divieto di nuove costruzioni. Non potrà essere modificata la dimensione e l’orditura dei campi che dovrà essere, comunque, con direzione perpendicolare al corso d’acqua. Sono ammesse le sistemazioni a terra finalizzate alla utilizzazione turistica, sportiva e ricreativa a condizione che non alterino l’orditura dei campi e le reti di drenaggio superficiale.

Per esigenze legate alla conduzione dell’attività agricola è ammessa la realizzazione di annessi agricoli, nei limiti consentiti dal PMAA o dalle norme del presente R.U., a condizione che venga dimostrata la effettiva impossibilità di individuare altre ubicazioni e comunque ad una distanza non minore di 50 ml. dai corsi d’acqua centrali ai corridoi biologici. Potrà essere consentita, altresì, la realizzazione dei locali di servizio e delle strutture ricreative e sportive previste per i campeggi nell’art. 68; tali costruzioni non potranno comunque essere realizzate ad una distanza minore di 50 ml. dai corsi d’acqua centrali ai corridoi biologici.

Saranno consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati dai successivi articoli 56, 57, 58, 59 con i seguenti ulteriori limiti:

  • gli ampliamenti volumetrici dovranno essere al massimo del 10% della volumetria esistente;
  • non sarà consentito alcun ampliamento agli edifici classificati “di rilevanza storico ambientale”;
  • sarà consentito effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica a condizione che gli edifici spostati vengano ubicati in posizione più lontana dai corsi d’acqua, con aumento della differenza fra le quote d’imposta dei fabbricati e la quota di riferimento dell’argine, in modo da costituire un sistema integrato con altri insediamenti esistenti.

AMBITI DI REPERIMENTO PER L’ISTITUZIONE DI PARCHI, RISERVE ED AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE

Sono individuati nella carta B del R.U. Sono costituiti dalle aree di fondovalle del Fiume Elsa (comprese le aree golenali del tratto di attraversamento di Castelfiorentino) e di alcuni affluenti (rio Morto, torrente Pesciola, borro di Corniola) che sono rimaste fuori dai sistemi insediativi. Tali aree costituiscono un settore di territorio caratterizzato da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di colture agrarie, di presenza antropica che si è concretizzato in edifici tipici per il loro valore formale e caratteristici di una determinata cultura e civiltà.

Negli ambiti territoriali di cui sopra si potranno istituire, ai sensi della legge regionale 49/95, parchi, riserve ed aree naturali protette di interesse locale e si potranno prevedere comunque forme di organizzazione del territorio tali da garantire gli obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione fissati dal Piano. Prima della istituzione dei parchi, delle riserve e delle aree naturali protette all’interno degli ambiti potranno essere effettuati gli interventi e valgono i vincoli e le prescrizioni indicati di seguito:

dovranno essere mantenute e ripristinate le caratteristiche tipiche degli ambienti fluviali attraverso il divieto di coltivazioni inquinanti, il mantenimento ed il ripristino della vegetazione lungo i corsi d’acqua e degli elementi vegetazionali tipici lungo le strade ed intorno agli edifici di valore storico, il mantenimento dell’orditura e possibilmente della dimensione dei campi, il mantenimento ed il ripristino della rete di drenaggio superficiale. Dovrà essere mantenuta e ripristinata la viabilità minore, in particolare i percorsi d’argine e la viabilità di accesso ai corsi d’acqua. Saranno consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati dai successivi articoli 56, 57, 58, 59 con i seguenti ulteriori limiti:

  • gli ampliamenti volumetrici dovranno essere al massimo del 10% della volumetria esistente
  • non sarà consentito alcun ampliamento agli edifici classificati “di rilevanza ambientale e storico culturale” di cui al successivo art. 58;
  • sarà consentito effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica alle seguenti condizioni: che i nuovi edifici vengano collocati in posizione più lontana dai corsi d’acqua; che ci sia aumento della differenza fra le quote di imposta dei fabbricati e la quota di riferimento dell'argine più vicino; che gli edifici spostati costituiscano un sistema integrato con altri insediamenti esistenti.
  • I nuovi edifici rurali e non disciplinati dai successivi art. 56 e 57 potranno essere realizzati esclusivamente quando sia dimostrato mediante il programma aziendale di cui all’art. 42 della LR 1/2005 la assoluta impossibilità della localizzazione al di fuori degli ambiti di reperimento; per la dimostrazione di tale impossibilità si dovrà fare riferimento alla situazione della proprietà alla data di adozione del Regolamento Urbanistico;
  • i nuovi annessi agricoli potranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione di insediamenti esistenti;
  • sono vietate le autorimesse esterne di cui al punto c dell’art. 61;
  • sono vietati gli impianti di servizio in vista, fabbricati ad uso servizi agricoli ecc, silos di cui ai punti e), f), g) dell’art. 61;
  • è vietata la realizzazione di serre fisse.

Dopo l’istituzione dei parchi, risorse ed aree naturali protette, al loro interno valgono le normative specifiche individuate per le aree interessate; nelle aree che risulteranno escluse verranno invece applicate, senza ulteriori vincoli, le altre regole delle Norme Tecniche del RU.

Il Comune di Castelfiorentino potrà essere parte proponente per la istituzione dei parchi, riserve, ed aree naturali protette e per la elaborazione delle normative urbanistiche relative alle aree interessate.

Il Comune eserciterà il diritto di proposta mediante un atto con il quale individuerà le finalità dell’istituzione dei parchi, le aree interessate, i soggetti pubblici e privati da coinvolgere, gli strumenti di pianificazione e di programmazione da utilizzare, fra i quali potranno essere previsti accordi di pianificazione e di programma con la Regione, la Provincia, gli altri comuni del Circondario ed in generale con tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

In tutte le aree inserite nella perimetrazione della “area naturale protetta di interesse locale” approvata con la Deliberazione C.P. n.41 del 15.03.99 e trasmessa ai comuni interessati il 14.06.99 n.26589, perimetrazione che coincide sostanzialmente con il perimetro degli “ambiti di reperimento…”, si dovrà tenere conto degli “OBIETTIVI ED INTERVENTI” indicati nella suddetta deliberazione C.P. n. 41/99.

Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio

Sono individuate nella carta B del R.U. Sono costituite dalle aree delle colline argillose intorno al rio Morto comprese fra lo scolmatore di Castelfiorentino (con l’esclusione delle “enclave” insediative costituite dalla UTOE dei Praticelli e dalla UTOE di Dogana) la strada vicinale “delle colline” per Montaione, il confine comunale con Montaione, la linea costituita dal corso inferiore del rio Morto e dal rio della Campera. Tali aree costituiscono un ecosistema naturale con caratteristiche specifiche dovute in prevalenza alla geologia dei terreni, caratteristiche che hanno determinato anche colture agrarie ed insediamenti antropici particolari; sia l’ecosistema particolare che le caratteristiche delle colture agrarie e degli insediamenti antropici costituiscono un patrimonio da tutelare.

Il Programma di paesaggio verrà attuato dalla Provincia attraverso azioni speciali di programmazione e di intervento da inserire nel Piano di Sviluppo Provinciale.

Il Programma di paesaggio sarà costituito da studi, politiche ed azioni coordinate, finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche delle aree, con i contenuti individuati dal PTCP; in particolare il Programma definirà indirizzi, criteri e parametri di valutazione per:

  1. 1) i Programmi Aziendali di cui all’art. 42 della LR 1/2005;
  2. 2) gli interventi di miglioramento fondiario finalizzati alla tutela e alla valorizzazione ambientale;
  3. 3) gli interventi di valorizzazione ambientale da collegare al recupero degli edifici deruralizzati e delle relative pertinenze;
  4. 4) la valorizzazione, il rilancio e la promozione delle risorse locali.

Il Comune di Castelfiorentino potrà essere parte proponente per l’elaborazione del Programma di paesaggio. Il Comune eserciterà il diritto di proposta mediante un atto con il quale individuerà le finalità del Programma di paesaggio, le aree interessate, i soggetti pubblici e privati da coinvolgere, gli strumenti di pianificazione e di programmazione da utilizzare fra i quali potranno essere previsti accordi di pianificazione e di programma con la Provincia, gli altri comuni del Circondario (in particolare il comune di Montaione) ed in generale con tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

Il perimetro delle “aree fragili” coincide sostanzialmente con quello della UTOE E3 (area delle colline nude) del sistema del territorio aperto. Le norme per la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree interessate, norme da applicare anche prima della elaborazione e della attuazione del programma di paesaggio sono indicati pertanto nel Titolo 3 Capo V , come norme specifiche per l’UTOE E3.

Aree di protezione paesistica e storico ambientale

Sono individuate nella carta B del R.U. in quanto ambiti particolarmente significativi per la presenza contestuale di valori naturalistici e di valori storici da conservare e tramandare. Corrispondono a due aree collinari di limitate dimensioni intorno al castello di Oliveto ed al nucleo (con la pieve e la fattoria) di Coiano. Dovranno essere mantenute e ripristinate le caratteristiche tipiche delle aree collinari attraverso il mantenimento ed il ripristino delle aree boscate e degli elementi vegetazionali tipici lungo le strade ed intorno agli edifici, il mantenimento dei coni visivi verso gli edifici monumentali, il mantenimento dell’orditura e possibilmente delle dimensioni dei campi e delle colture tradizionali, il mantenimento ed il ripristino della rete di drenaggio superficiale. Dovrà essere mantenuta e ripristinata la viabilità minore, in particolare quella di crinale e di accesso agli edifici monumentali. Dovrà essere limitata al massimo la realizzazione di nuove strade carrabili, che saranno ammesse solo per esigenze agricole, agrituristiche, di sicurezza e che dovranno essere realizzate con pavimentazioni in terra. Non sarà consentita in alcun caso la realizzazione di muri a retta neppure in pietra o mattoni.

Saranno consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente disciplinati dai successivi articoli 56, 57, 58, 59 con i seguenti ulteriori limiti:

  • gli ampliamenti volumetrici dovranno essere al massimo del 10% della volumetria esistente
  • non sarà consentito alcun ampliamento agli edifici classificati “di rilevanza storico-ambientale”
  • sarà consentito effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica a condizione che gli edifici spostati costituiscano un sistema integrato con altri insediamenti esistenti.

I nuovi edifici rurali disciplinati dai successivi art. 56 e 57 saranno consentiti con i seguenti ulteriori limiti:

  • non potranno essere realizzati nuovi edifici con destinazione di residenza rurale;
  • nuovi edifici per annessi agricoli potranno essere realizzati esclusivamente quando sia dimostrato mediante il programma aziendale di cui all’art. 42 della LR 1/2005, la assoluta impossibilità della localizzazione al di fuori dell’area di protezione paesistica e storico culturale; per la dimostrazione di tale impossibilità si dovrà fare riferimento alla situazione della proprietà alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.
  • i nuovi annessi agricoli di cui all’art. 56, punto 3, potranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione di insediamenti esistenti;
  • sono vietate le autorimesse esterne di cui al punto c dell’art. 61;
  • è vietata la realizzazione di annessi agricoli per l’agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole di cui all’art. 56, punto 4, di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti la capacità produttive aziendali di cui all’art. 56, punto 6 e di manufatti precari di cui all’art. 56, punto 7;
  • vietati gli impianti di servizio in vista, silos di cui ai punti e) f) g) dell’art. 61;
  • è vietata la realizzazione di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all’art. 56, punto 5.
  • la sagoma dei nuovi edifici o degli edifici ristrutturati ed ampliati non dovrà comunque superare il profilo dei crinali od ostacolare la visibilità degli elementi vegetazionali tipici o degli edifici monumentali o di valore storico-architettonico.

Potranno essere realizzati impianti tecnologici per pubblica utilità limitati agli impianti a rete, con l’esclusione di tralicci metallici per l’ENEL e di ripetitori per la telefonia cellulare, a condizione che venga dimostrata l’impossibilità di una localizzazione al di fuori delle aree di protezione paesistica e che vengano adottati idonei sistemi di occultamento e comunque di mitigazione di impatto ambientale da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Comunale.

Aree e manufatti di interesse archeologico

Sono individuate nella carta B del R.U. e nell’elenco che segue:

N. D’ORDINE LOCALITA’ Note
1Poggio CarlottaScavo stratigrafico 1986-1989. Individuato un accumulo di materiali, avvenuto in più fasi, attribuibile ad una "discarica" pertinente ad abitato. Molto probabile la presenza di una fornace nei pressi. Dal VI sec. alla prima metà IV sec. a.C.
2Il CastellareRinvenuta negli anni ‘90 un'area di concentrazione di frammenti "di ceramica di impasto e depurata". Materiali: A .A.V.F. Età etrusca o romana
3Dogana Collepatti
4Dogana Castell. Sopra
5Castelfiorentino
Non precisata
Rinvenute nel 1877 due tegole con bolli, probabilmente disperse (CIL XI 6689, 81; 6689, 222). Età romana
Rinvenuti nel 1926 frammenti ceramici ritenuti pertinenti ad “anfore comunissime di epoca romana. Collocazione del materiale non riportata
6Castelfiorentino Poggio Fate
7Castelfiorentino S.Donato
8Castelfiorentino
9CabbiavoliNegli anni '80-'90 rinvenuti alcuni frammenti di ceramica a vernice nera. Materiali: A.A.V.F. Età etrusca
Rinvenute fortuitamente nel 1930 quattro tombe a pozzetto disposte in linea parallela. Rito funerario incerto, forse ad incinerazione. Materiali probabilmente dispersi.
II sec. d.C.
10Porta RossaRinvenuto in epoca non precisata un tratto di strada “selciata a lastre". Il toponimo non è rintracciabile nell'attuale cartografia.
Età romana
11CastelfiorentinoReperti sporadici Età Romana
12Castelf.no v.la MontorsoliRinvenuta prima del 1726 un’iscrizione funeraria marmorea (CIL XI 1602). Già proprietà Tempi, attualmente risulta dispersa.
79 – 96 d.C.
13Castelf.no Pieve VecchiaInsediamenti non determinabili
14Castelnuovo d’Elsa, Podere CarpinetoNel 1929, circa 200 m a NE della casa poderale, in occasione di lavori agricoli, rinvenute due anfore "a lungo collo coneiformi" frammentarie, "di argilla d'impasto rosso pallido" e "cocci di anfore dello stesso tipo".
II sec. d.C. (?)
15Castelnuovo d’Elsa, Podere CarpinetoRinvenuta negli anni '80-'90 area di concentrazione di laterizi e frammenti di ceramica romana. Materiali: A.A.V.F.
Età romana
16Cambiano, PoggimontiSegnalata nel 1969 la presenza di un presunto "tumulo etrusco".
non determinabile
17CoianoNegli anni '80-'90, durante lavori di sbancamento per la costruzione del parcheggio, è stata rinvenuta ceramica a vernice nera e di impasto. Materiali: A.A.V.F.
Età etrusca
18CoianoNegli anni '80-'90 sono stati rinvenuti, presso il cimitero, un’ansa e vari frammenti dell'età del bronzo". Materiali: A.A.V.F.
Età del Bronzo*
19Il VillinoNegli anni '80-'90 sono stati rinvenuti frammenti di “ceramica sigillata e acroma". Materiali: A.A.V.F.
Età romana
20Il CastellareRinvenuta negli anni '90 un'area di concentrazione di frammenti di ceramica a vernice nera, di impasto e acroma. Materiali: A.A.V.F. età etrusca
21Il CastellareRinvenuta negli anni '90 un'area di concentrazione di frammenti di ceramica presumibilmente altomedievale. Materiali: A.A.V.F
Età altomedie-vale (?)
22Il CastellareRinvenuta negli anni '90 un’area di concentrazione di materiali, tra cui frammenti di ceramica neolitica e una fuseruola. Materiali: A.A.V.F.
Neolitico
23Il CastellareRinvenuta negli anni '90 un'area di concentrazione di materiali, tra cui numerosi laterizi, frammenti di ceramica a vernice rossa e una moneta illeggibile. Materiali: A.A.V.F.
Età romana
24Chiesa di Santa VerdianaNella metà degli anni '90, sul lato sinistro della chiesa, erano visibili i resti di una strada basolata, poi reinterrata.
Età romana o medievale
25Podere Le CollineSegnalata la presenza di due grossi cippi sferici in arenaria locale, in un campo dietro alla casa.
Età etrusca (?)

I siti di interesse archeologico sono stati individuati in base all’”Atlante dei siti archeologici della Toscana” e/o alla “arta archeologica della Provincia di Firenze” (siti 1/9/10/11/12/13), e su indicazione del Dipartimento archeologico dell’Università di Siena (siti 2/3/4/5/6/7/8) e implementati a seguito di indicazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Firenze.

Nelle aree individuate dal R.U. si procederà, insieme alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Firenze e (per le aree segnalate) al DPT archeologico dell’università di Siena, alle verifiche necessarie per arrivare ad una perimetrazione precisa del sito, all’accertamento della presenza e della consistenza dei reperti archeologici, alla individuazione dei vincoli e delle limitazioni d’uso necessari. Tali vincoli e limitazioni d’uso dovranno tendere alla conservazione ed alla valorizzazione delle aree e dei manufatti tenendo conto di quanto stabilito dal Titolo II cap. 8.4 dello Statuto del Territorio del PTCP.

All’interno dei siti perimetrati (dopo le verifiche indicate in precedenza) o in un congruo intorno dei siti indicati nell’elenco (prima delle verifiche) preliminarmente al rilascio degli atti autorizzativi (Concessione, Autorizzazione edilizia) o all’attuazione delle previsioni della DIA e comunque prima di qualunque intervento che comporti movimento di terra o alterazione dello stato dei luoghi dovrà essere acquisito il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archeologici, che potrà subordinare tale nulla osta alla effettuazione di accertamenti preliminari “in loco”.

Aree boscate e forestali

Sono individuate nella carta C del R.U. Sulle aree boscate si dovrà perseguire l’obiettivo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio boschivo con le seguenti finalità: difesa dagli incendi, promozione dell’ambiente e del paesaggio, riassetto idrogeologico, sistemazione idraulica, rimboschimenti. Sarà vietata ogni nuova costruzione all’interno delle aree boscate. Sul patrimonio edilizio esistente potranno essere effettuati i seguenti interventi fra quelli individuati nell’allegato A: A, B, C1, C2, C3, C5, DP1, DP2, DP3, DA1, DT, DH senza aumento della superficie coperta, E1 senza aumento del volume e della superficie coperta e senza interferire con le essenze di alto fusto presenti. Per quanto riguarda le destinazioni possibili valgono le norme dei successivi art. 56 e 57.

Dovranno essere limitate al minimo indispensabile, in corrispondenza degli edifici esistenti, le opere di sistemazione del resede e le opere di recinzione; in ogni caso tali opere non dovranno interferire con le essenze di alto fusto presenti. Non sarà consentita la realizzazione di muri a retta neppure in pietra e mattoni. Non sarà consentita la realizzazione di nuove strade o passaggi, salvo che per motivi di pubblica utilità, per la difesa dei boschi dagli incendi, per la valorizzazione delle aree a sviluppo programmato. In ogni modo le aree a bosco individuate nella carta C non potranno essere ridotte per nessun motivo e nei casi indicati in precedenza dovrà essere previsto il reimpianto contemporaneo di bosco per una superficie almeno doppia di quella originaria.

Non sarà ammessa la installazione di insegne e di cartelli pubblicitari, salvo quelli relativi a percorsi di servizio ciclabili; su tali percorsi potranno essere realizzate piccole piazzole attrezzate per la sosta, che non dovranno interferire con le essenze di alto fusto presenti.

Sul bosco potranno essere effettuate le opere di governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, gli interventi fitosanitari, gli interventi di taglio, da attuare con le necessarie misure di tutela ecologica per gli aspetti di vita naturale presenti nel bosco. Sarà vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali.

I proprietari dovranno intervenire periodicamente per il diradamento del sottobosco, l’eliminazione delle piante infestanti, il mantenimento dei tracciati pedonali, gli interventi di prevenzione degli incendi ritenuti necessari dal Corpo Forestale dello Stato.

Nel bosco potranno essere svolte le attività di raccolta regolamentata e le attività per il tempo libero compatibili. La integrazione delle aree boscate potrà essere prevista nei parchi urbani e territoriali, nei parchi riserve ed aree naturali protette di interesse locale, con i programmi di paesaggio per le aree fragili, con i progetti di recupero delle aree di cava, con i programmi aziendali e con gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla Legge n. 1/2005 in particolare fra le opere di sistemazione ambientale da prescrivere per i programmi aziendali, nelle aree collinari instabili di pericolosità 3 o 4, trattate nel precedente punto sulle aree instabili.

Art. 56 — Regole di intervento per il riuso, l’ampliamento, la nuova costruzione di edifici a destinazione agricola, residenziale e produttiva

Le regole contenute nel presente articolo si applicano alle nuove edificazioni per usi agricoli, agli interventi sugli edifici esistenti nelle UTOE del territorio aperto ed alle destinazioni esistenti e possibili in tali edifici. Le percentuali di ampliamento degli edifici previste nel presente articolo sostituiscono quelle individuate nell’allegato A al R.U. nelle definizioni delle categorie d’intervento sul patrimonio edilizio esistente. Rispetto alla applicazione delle percentuali di ampliamento previste dal presente articolo prevalgono le norme più restrittive indicate nell’art. 55 per le aree sottoposte a vincolo, nell’art. 58 per i siti ed i manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale e per gli edifici non compatibili, nell’art. 59 per particolari tipologie di edifici. Le percentuali di ampliamento del presente articolo sostituiscono quelle previste per gli edifici rurali dall’art. 43 L.R. 01/2005. La regolamentazione degli interventi sugli edifici con destinazione residenziale e produttiva è parte della normativa per gli edifici non rurali, prevista dall’art. 44 L.R. 1/2005. Si specifica infine che in virtù di quanto disposto dalla L.R. 1/2005 gli annessi agricoli costruiti ai sensi dell’art. 41 della suddetta L.R. 1/2005 non potranno mutare la destinazione d’uso agricola.

1. Interventi sul patrimonio edilizio esistente (abitazioni rurali ed annessi agricoli)

Per le unità abitative esistenti si potrà arrivare fino all’incremento volumetrico di 60 mc. (categoria DA4) ed alla realizzazione di autorimesse al piano interrato o terra (categoria DA5). Gli ampliamenti saranno applicabili alle unità abitative esistenti al momento della adozione del R.U.; non si potrà comunque procedere ad una frammentazione preliminare rispetto alle unità abitative esistenti alla data di adozione del R.U., a meno che tale frammentazione non sia esplicitamente motivata nell’ambito di un programma aziendale approvato.

Per gli edifici di valore ambientale e storico culturale di cui al successivo art. 58 le possibilità di ampliamento saranno utilizzabili con le limitazioni indicate di seguito:

  • per gli edifici di valore monumentale ed architettonico e per gli edifici di notevole valore ambientale e tipologico non sarà consentito alcun ampliamento;
  • per gli edifici di valore ambientale e di ridotto valore ambientale nel caso di ampliamento delle unità abitative interne agli edifici, con accorpamenti coerenti con le caratteristiche tipologiche e con le fasi di crescita dell’edificio, i volumi abitativi destinati a tali ampliamenti potranno essere utilizzati per recuperare le unità abitative soppresse mediante la costruzione di nuovi corpi di fabbrica compatibili per tipologia, dimensione e posizione con gli edifici di valore. La realizzazione di tali corpi di fabbrica sarà subordinata alla elaborazione di un piano di insieme su cui dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia.

Per gli annessi agricoli esistenti sarà consentito un ampliamento del 10% della volumetria esistente, fino ad un massimo di 300 mc. per ciascun annesso.

Per gli annessi condonati, costruiti con materiali precari (lamiera, legno, plastica) ed in prevalenza aperti, sarà consentito il consolidamento del 50% della volumetria condonata con corpi di fabbrica di altezza utile massima (o media) di 2,50 ml.; in alternativa tali manufatti potranno essere sostituiti con edifici in legno o con logge aperte di pari volumetria. Per gli annessi condonati costruiti con materiale precario non sarà consentita la deruralizzazione salvo quanto previsto all’art. 126 del Titolo 3 per il sottosistema delle “aree agricole periurbane”. Per gli annessi agricoli assoggettati ad interventi di ampliamento a seguito di accorpamenti e gli annessi agricoli derivanti da consolidamento di precari condonati dovrà essere sottoscritto un vincolo perpetuo di destinazione con obbligo di demolizione al momento della perdita della funzione originaria. Da tale vincolo perpetuo di destinazione sono esclusi gli annessi condonati ricadenti nel sottosistema delle “aree agricole periurbane”.

2.Edifici rurali ad uso abitativo (art.41, comma 2 della LR 1/2005)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46 della LR1/2005 riguardo al divieto di edificare nel caso di trasferimento di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi aziendali, la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita nel rispetto del presente regolamento urbanistico e con le modalità previste dall’articolo 41, comma 2 della l.r.1/2005, nonché nel relativo regolamento di attuazione. Per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale, è presentato al comune dall’imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dalle vigenti norme in materia. Nel caso che il programma aziendale preveda la realizzazione o la ristrutturazione urbanistica di una volumetria complessiva maggiore di 1000 mc, assumerà valore di piano attuativo. La dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è fissata in 125 mq di superficie utile dei vani abitabili, così come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975. Non sarà consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali, compresi i relativi resede, ad una distanza inferiore a 50 ml. dagli allevamenti esistenti. La localizzazione dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo nonché i materiali costruttivi e gli elementi tipologici sono definiti al successivo art. 60 del presente RU. In ogni caso dovrà essere privilegiato lo sviluppo della bio-edilizia e perseguito il contenimento ed il risparmio dei consumi energetici, il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia.

3.Annessi agricoli per imprese agricole professionali (art. 41, comma 4 della LR 1/2005)

La costruzione di nuovi annessi agricoli che costituiscono pertinenze dei fondi agricoli degli IAP è consentita, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, della l.r. 1/2005 e art. 4 del DPGR 5R/2007. Le norme specifiche previste per ogni singola UTOE e l’art. 61 delle presenti norme disciplinano e definiscono in particolare i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali.

4. Annessi agricoli per l’agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole

Gli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005 destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali sono gli annessi e i manufatti necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole. Nel rispetto dei valori paesaggistici nonché delle norme specifiche di ogni singola UTOE, l’installazione di tali annessi e di tali manufatti è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi e manufatti siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri, non abbiano opere di fondazione, escluse soltanto quelle di semplice ancoraggio al suolo, non abbiano dotazioni e impianti che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

L’istanza per il conseguimento del permesso di costruire dovrà essere presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo.

Nell’istanza sono indicate:

  • a) la necessità della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività agricola prevista;
  • b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso o manufatto;
  • c) l’impegno alla rimozione dell’annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
  • d) la verifica della conformità dell’intervento alla LR 1/2005, al DPGR 5-R/2007, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

I soggetti abilitati all’installazione di tali annessi o manufatti, sono: le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli, o comunque non risultino aver titolo di imprenditore agricolo professionale, ed i proprietari del fondo.

Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e costruttive di tali annessi o manufatti sono le seguenti:

  • a) caratteristiche costruttive e di finitura:
    • pareti laterali, infissi, copertura da realizzare in legno anche a pannelli, con verniciatura trasparente (macchiatura in tonalità chiara o media). In determinati sottosistemi, specificati al Titolo 3 Capo V, dovranno essere adottate soluzioni alternative per ciò che concerne la finitura degli elementi esterni al fine di migliorare l’inserimento dei manufatti stessi;
    • copertura a capanna con pendenza del 30% verso il lato lungo;
    • manto di copertura in lamiera grecata color rosso o marrone scuro o con lastre bitumate color rosso o marrone scuro;
    • una sola finestra della superficie complessiva di 1 mq.
  • b) non è consentito realizzare:
    • pavimentazioni interne di tipo stabile, murata o comunque non facilmente rimovibile. Questa potrà essere realizzata in legno o altro materiale su supporto facilmente rimovibile;
    • marciapiedi esterni;
    • impianti di qualsiasi genere;
    • servizi igienici interni ed esterni e locali ad uso cucina o lavanderia;
    • controsoffitti;
    • qualsiasi altro manufatto.
  • c) caratteristiche dimensionali:
    • SUL massima non superiore a 16 mq ;
    • l’altezza media non superiore a 3,00 ml.
  • d) collocazione del manufatto
    • i manufatti dovranno essere collocati possibilmente in posizione marginale rispetto all’area servita rispettando comunque la distanza minima di 5 ml. dai confini e con un orientamento corrispondente a quello prevalente nella partizione di dette proprietà.
  • e) superfici fondiarie minime e superficie agraria utilizzabile
    • per l’installazione degli annessi o manufatti è necessaria una superficie fondiaria minima di 5.000.
  • f) le forme di garanzia per la rimozione di ciascun annesso
    • al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo dovrà essere provveduto alla rimozione dell’annesso;
    • il rilascio del Permesso di costruire è subordinato alla costituzione di una obbligazione che preveda l’impegno alla rimozione della manufatto e il ripristino dell’originarie condizione dell’area ove questo era stato installato al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo e l’impegno al pagamento di una penale a favore del comune nel caso in cui il manufatto non venga rimosso. La penale è quantificata nel doppio del valore del manufatto al momento della costruzione rivalutato nel tempo secondo gli interessi legali maturati. La penale dovrà essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune. Per la mancata demolizione dell’annesso si applicano le disposizioni del Titolo VIII della LR 1/2005.
  • g) le parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi e manufatti:
    • l’installazione di tali annessi non è consentita nelle aree individuate esplicitamente come non compatibili dalle Norme specifiche per le UTOE del territorio aperto del Titolo 3 Capo V.
    • per terreni che siano stati oggetto di frazionamento e/o trasferimento dopo l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Titolo IV capo III “Il territorio rurale” della L.R. 1/2005 non sarà consentita l’installazione di tali annessi facendo riferimento alle attuali superfici fondiarie, ma bensì a quelle risultati a tale data.

5. Serre temporanee e serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari

Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dal presente Regolamento Urbanistico alle aziende agricole è consentita, previa comunicazione al comune, l’installazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell’attività agricola aventi le stesse caratteristiche costruttive dei manufatti precari sopradetti. Tale installazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno, è consentita a condizione che:

  • a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  • b) l’altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;
  • c) le distanze minime non siano inferiori a:
    • metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    • metri 10 da tutte le altre abitazioni;
    • metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
    • distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.

Nella comunicazione presentata dal titolare dell’azienda agricola, sono indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nel presente RU:

  • le esigenze produttive;
  • la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
  • i materiali utilizzati;
  • l’indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
  • la data di installazione e la data di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
  • la verifica della conformità dell’intervento alla L.R. 1/2005, al regolamento regionale di attuazione DPGR 5R/2007, ed al presente regolamento urbanistico.

Per le serre con copertura stagionale, l’impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura.

Le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi, previa ulteriore comunicazione. All’installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al presente comma si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

6. Annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti la capacità produttive aziendali

La costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime è consentita alle aziende agricole che rispettino i requisiti dell’art. 5 comma 1 del DPGR 5R/2007.

La costruzione di nuovi annessi agricoli che non sono soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell’attività dell’azienda nel rispetto delle vigenti normative. La costruzione di annessi agricoli che non sono soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie è ammessa esclusivamente nelle aree individuate esplicitamente come compatibili dalle Norme specifiche per le UTOE del territorio aperto del Titolo 3 Capo V.

La costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime è subordinata ai seguenti parametri:

  • superficie fondiaria minima di 5 ettari;
  • dimensione max dell’annesso mq 150, con esclusione degli allevamenti intensivi di bestiame.

Le caratteristiche tipologiche dovranno essere analoghe a quelle indicate al successivo art. 61 ; potranno essere inseriti elementi architettonici legati alla particolare destinazione d’uso anche se si dovrà evitare di realizzare fabbricati simili a capannoni industriali. Si dovrà comunque tendere ad una articolazione volumetrica analoga a quella dei fabbricati tradizionali, anche nell’ambito di un organismo unitario dal punto di vista funzionale.

Il permesso a costruire dovrà essere presentato dal titolare dell’azienda agricola, nel quale, oltre agli elaborati specifici previsti per il permesso a costruire, dovranno essere riportate:

  • a) la necessità della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività agricola prevista;
  • b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso;
  • c) la verifica della conformità dell’intervento alla L.R. 1/2005, al D.P.G.R. 5-R/2007, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;
  • d) relazione sugli aspetti agronomici in rapporto agli interventi edilizi progettati, redatta da professionista abilitato;
  • d) parere dell’Ente competente in materia.

Per le attività di cui al presente punto potranno essere utilizzati anche gli edifici esistenti.

7. Manufatti precari

L’installazione di manufatti precari di cui all’art. 7 del DPGR 5R/2007 è consentita esclusivamente alle aziende agricole. Per la loro realizzazione valgono le regole del precedente punto 4 “Annessi agricoli per l’agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole” con esclusione del punto f). Al fine della definizione del titolo abilitativo per la realizzazione dei manufatti precari si applicano i punti 4 e 5 dell’art. 7 del DPGR 5R/2007.

8. Abitazioni civili esistenti alla data di adozione del R.U.

Non sarà possibile realizzare nuove abitazioni civili al di fuori dei nuclei regolamentati dal successivo art. 76. Per le unità abitative in oggetto si potrà arrivare fino all’incremento volumetrico di 60 mc.(categoria DA4) ed alla realizzazione di autorimesse al piano interrato o terra (categoria DA5). Gli ampliamenti saranno applicabili alle unità abitative esistenti alla data di adozione del primo R.U. (12.05.2003). Qualunque operazione di frammentazione rispetto alla situazione alla data di adozione del primo R.U. farà decadere la possibilità di utilizzare gli ampliamenti. Ad eccezione che per le aree agricole di margine, nelle quali è consentita la costituzione di unità abitative della superficie utile superiore a 45 mq, non saranno consentite frammentazioni in unità abitative di superficie utile inferiore a 60 , con 2 vani grandi. In relazione a motivati impedimenti strutturali o caratteristiche tipologiche del fabbricato potrà comunque essere sottoposta all’approvazione da parte della Commissione Edilizia Comunale una soluzione progettuale, estesa all’intero immobile, che preveda unità abitative anche di superficie utile inferiore a tali limiti dimensionali. Per gli edifici di valore ambientale e storico culturale di cui al successivo art. 58 le possibilità di ampliamento saranno utilizzabili con le limitazioni indicate di seguito:

  • per gli edifici di valore monumentale ed architettonico e per gli edifici di notevole valore ambientale e tipologico non sarà consentito alcun ampliamento;
  • per gli edifici di valore ambientale e di ridotto valore ambientale nel caso di ampliamento delle unità abitative interne agli edifici, con accorpamenti coerenti con le caratteristiche tipologiche e con le fasi dei crescita dell’edificio, i volumi abitativi destinati a tali ampliamenti potranno essere utilizzati per recuperare le unità abitative soppresse mediante la costruzione di nuovi corpi di fabbrica compatibili per tipologia, dimensione e posizione con gli edifici di valore. La realizzazione di tali corpi di fabbrica sarà subordinata alla elaborazione di un piano di insieme su cui dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia.
  • Le eventuali suddivisioni in unità immobiliari, oltre a rispettare il limite di 60 mq. come superficie utile minima, dovranno essere coerenti con le fasi di crescita dell’edificio.

9. Abitazioni civili in fabbricati agricoli deruralizzati (da abitazioni rurali e da annessi agricoli)

La deruralizzazione di fabbricati agricoli finalizzata alla destinazione di civile abitazione sarà consentita con le procedure previste dagli art. 43 e 44 della L.R. 01/2005. In caso di deruralizzazione con le procedure di cui all’art. 44 sulle aree deruralizzate e sui fondi di origine non potranno essere realizzati nuovi fabbricati ad uso agricolo per un periodo di 10 anni.

Non sarà consentita la deruralizzazione finalizzata alla destinazione di civile abitazione per gli edifici, compresi i relativi resede, ubicati ad una distanza inferiore a 50 ml. dagli allevamenti esistenti.

Sugli edifici deruralizzati per essere destinati a civile abitazione non potrà essere realizzato alcun ampliamento.

Ad eccezione che per le aree agricole di margine, nelle quali è consentita la realizzazione di unità abitative della superficie utile superiore a 45 mq, con le eventuali frammentazioni delle unità abitative esistenti (nel caso di utilizzazione di abitazioni rurali) e con la realizzazione di nuove unità abitative negli annessi agricoli non potranno essere realizzate unità abitative di superficie utile inferiore a 60 mq., con 2 vani abitabili. In relazione a motivati impedimenti strutturali o caratteristiche tipologiche del fabbricato potrà comunque essere sottoposta all’approvazione da parte della Commissione Edilizia Comunale una soluzione progettuale, estesa all’intero immobile, che preveda unità abitative anche di superficie utile inferiore a tali limiti dimensionali.

Per tutti gli edifici di valore ambientale e storico culturale di cui al successivo articolo 58 le eventuali suddivisioni in unità immobiliari, oltre a rispettare il limite di 60 mq. come superficie utile minima, dovranno essere coerenti con le fasi di crescita dell’edificio.

In caso di deruralizzazione di annessi agricoli, con SUL maggiore di 80 mq, è ammissibile un intervento che consenta il recupero almeno della stessa superficie utile lorda (superficie in pianta realmente utilizzabile al lordo delle murature) o comunque per un volume, calcolato secondo i criteri di cui all’art. 6 delle presenti norme, urbanistico non superiore al 60% di quello originario. Sono esclusi da tale limitazione le deruralizzazioni riguardanti il cambio di destinazione turistico-ricettiva, e le deruralizzazioni già previste in PMAA già approvati e quindi in corso di validità.

A meno che tale possibilità sia prevista in modo esplicito nelle norme specifiche per le singole UTOE contenute nel Titolo 3 Capo V, non sarà consentita la deruralizzazione con destinazione a civile abitazione degli annessi agricoli condonati costruiti con materiali precari (lamiera, legno, plastica), ma solo la possibilità di un recupero per la realizzazione di posti auto coperti, porticati, logge, o similari, non aventi alcuna valenza di tipo urbanistico.

10. Attività produttive (industriali ed artigianali, ecc.)

Non sarà consentita in alcun caso la nuova destinazione ad attività produttive tipiche del sistema insediativo specifico (Titolo 2 Capo II e Titolo 3 Capo II) dei fabbricati in zona agricola. Le attività produttive esistenti sono individuate con esplicita perimetrazione nella Carta A del R.U.

Per tali attività le norme di intervento sono indicate nelle normative specifiche delle singole UTOE contenute nel Titolo 3 Capo V e nelle schede grafiche e normative contenute nella carta E.

11. Recupero abitativo dei sottotetti

La disciplina sul recupero abitativo dei sottotetti, di cui all’art. 136 delle presenti norme, si applica alle residenze rurali e civili presenti nel Sistema ambientale e paesaggistico del territorio aperto, con le limitazione relative all’ammissibilità degli interventi edilizi sugli edifici.

Art. 57 — Regole di intervento per il riuso, l’ampliamento, la nuova costruzione di edifici nel territorio aperto, con finalità di valorizzazione dell’economia rurale e del territorio aperto, per le seguenti destinazioni: agrituristica, turistico ricettiva, ricreativa e sportiva e comunque compatibile con la tutela del territorio

Le regole contenute nel presente articolo si applicano agli interventi sul patrimonio edilizio esistente ed alle nuove edificazioni nelle UTOE del territorio aperto, per le destinazioni (esistenti ed ammesse) in oggetto. Le percentuali di ampliamento indicate nel presente articolo sostituiscono quelle individuate nell’Allegato A al RU nelle definizioni delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente (definizioni che restano comunque un riferimento obbligato ai fini della individuazione dell’atto di assenso necessario); rispetto a tali percentuali di ampliamento sono prevalenti le norme più restrittive prescritte nell’art. 55 per le aree sottoposte a vincolo, nell’art. 58 per i siti ed i manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale e per gli edifici non compatibili e nell’art. 59 per particolari tipologie di edifici. Le possibilità di riuso e di nuova edificazione e le percentuali di ampliamento previste nel presente articolo costituiscono la regolamentazione di dettaglio degli interventi finalizzati all’attività agrituristica, il completamento della regolamentazione sulle destinazioni possibili per gli edifici deruralizzati, la regolamentazione delle attività di valorizzazione dell’economia rurale con funzioni compatibili, costituiscono infine la regolamentazione delle previsioni del Piano Strutturale (Statuto dei Luoghi, punto C dei Sistemi Tematici) sugli ampliamenti e la nuova edificazione per strutture turistico-ricettive.

Attività agrituristiche in fabbricati agricoli o attività turistico-ricettive in fabbricati deruralizzati

La destinazione di fabbricati rurali ad attività agrituristica sarà possibile previa presentazione della “relazione sullo svolgimento delle attività agrituristiche” ai sensi della L.R. 30/2003 e 80/2009. Non sarà consentita la destinazione ad attività agrituristiche degli annessi agricoli costruiti in base alla L.R. 10/79 e alla L.R. 64/95. La destinazione di fabbricati rurali ad attività turistico-ricettiva sarà possibile previa deruralizzazione con le procedure di cui all’art. 43 e 45 della L.R. 1/2005. In caso di deruralizzazione con le procedure di cui all’art. 45, sulle aree deruralizzate e sui fondi di origine non potranno essere realizzati nuovi fabbricati ad uso agricolo per un periodo di 10 anni.

Non sarà consentita la destinazione ad attività agrituristica e ad attività turistico-ricettiva per gli edifici, compresi i relativi resede, ubicati ad una distanza inferiore a 50 ml. dagli allevamenti esistenti.

Per le destinazioni in oggetto sul patrimonio edilizio esistente sarà consentito un ampliamento fino al 20% della volumetria esistente. L’ampliamento del 20% potrà essere utilizzato esclusivamente per attività turistico ricettive e/o di somministrazione e non per attività agrituristiche. In ogni caso tali ampliamenti saranno consentiti solo nel caso in cui l’intervento riguardi immobile non isolato ma facente parte almeno di un agglomerato o nucleo rurale e che comunque riguardi un’attività turistico ricettiva con almeno 10 posti letto. La realizzazione degli ampliamenti comporterà un vincolo di destinazione ad attività turistico ricettiva e/o di somministrazione per 20 anni per la volumetria di ampliamento e un vincolo di destinazione ad attività agrituristica o turistico ricettiva per 20 anni per gli edifici esistenti sui quali verrà calcolato l’ampliamento. Per gli edifici di valore ambientale e storico culturale di cui al successivo art. 58 le possibilità di ampliamento saranno utilizzabili con le limitazioni indicate di seguito:

Per gli edifici di valore monumentale ed architettonico e per gli edifici di notevole valore ambientale e tipologico non sarà consentito alcun ampliamento. Per gli edifici di valore ambientale e di ridotto valore ambientale, i volumi corrispondenti agli ampliamenti percentuali consentiti potranno essere utilizzati esclusivamente per attività turistico-ricettiva e/o di somministrazione mediante la costruzione di nuovi corpi di fabbrica compatibili, per tipologia, dimensioni e posizione, con gli edifici di valore. La realizzazione di tali corpi di fabbrica sarà subordinata alla elaborazione di un progetto di insieme che dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Edilizia. In ogni caso per tutti gli edifici di valore ambientale e storico culturale le suddivisioni interne finalizzate alla utilizzazione agrituristica o turistico-ricettiva dovranno essere coerenti con le fasi di crescita dell’edificio.

Attività agrituristiche ed attività turistico-ricettive esistenti alla data di adozione del primo R.U. (12.05.2003)

Per le attività in oggetto, sul patrimonio edilizio esistente sarà consentito un ampliamento fino al 50% della volumetria esistente.

L’ampliamento del 50% potrà essere utilizzato esclusivamente per attività turistico ricettive e/o di somministrazione e non per attività agrituristiche. In ogni caso tali ampliamenti saranno consentiti solo nel caso in cui l’intervento riguardi immobile non isolato ma facente parte almeno di un agglomerato o nucleo rurale e che comunque riguardi un’attività turistico ricettiva con almeno 10 posti letto.

La realizzazione degli ampliamenti comporterà un vincolo di destinazione ad attività turistico ricettiva e/o di somministrazione per 20 anni per la volumetria di ampliamento e un vincolo di destinazione ad attività agrituristica o turistico-ricettiva per 20 anni per gli edifici esistenti con tali destinazioni, sui quali verrà calcolato l’ampliamento. Per gli edifici di valore monumentale ed architettonico e per gli edifici di notevole valore ambientale e tipologico non sarà consentito alcun ampliamento. Per gli edifici di valore ambientale e di ridotto valore ambientale i volumi corrispondenti agli ampliamenti percentuali consentiti potranno essere utilizzati esclusivamente per attività turistico-ricettiva e/o di somministrazione mediante la costruzione di nuovi corpi di fabbrica compatibili, per tipologia dimensione e posizione, con gli edifici di valore. La realizzazione di tali corpi di fabbrica sarà subordinata alla elaborazione di un progetto di insieme che dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Edilizia, che si potrà esprimere in merito alla necessità di procedere mediante piano attuativo. La realizzazione di corpi in ampliamento superiore a 1000 mc sarà comunque subordinata alla approvazione da parte del Consiglio Comunale di un piano attuativo ai sensi dell’art. 65 della L.R. 1/2005 che dovrà contenere fra l’altro la verifica della viabilità e degli impianti esistenti e la previsione delle integrazioni necessarie.

Nuovi insediamenti per attività turistico-ricettiva, regole di ubicazione, di dimensionamento e tipologiche

Il RU, in attuazione delle previsioni del PS (Statuto del Territorio, punto C comma 4 dei Sistemi Tematici) prevede la realizzazione di nuovi insediamenti da destinare ad attività turistico-ricettive e/o di somministrazione sulla base dei criteri e parametri che seguono. Le ubicazioni possibili sono indicate con specifiche simbologie sulla carta A del R.U. e corrispondono:

  • a) ad alcuni controcrinali secondari collegati con il crinale principale su cui corre la strada provinciale Volterrana da Castelfiorentino a Vallecchio;
  • b) ad alcuni controcrinali secondari collegati con il crinale principale su cui corre la strada provinciale da Castelnuovo a Coiano;
  • c) al crinale delle vicinali di Monteravoli – Cafaggi, di Pallerino, di Pugliano
  • d) a parte del crinale della vicinale delle Boscarecce, da Vallecchio a villa Soyi;
  • e) a parte del crinale delle vicinali del Castellare e della Poggiarella, fino al toponimo “podere Carlotta”;
  • f) Alla pendice collinare orientata ad est (verso il centro urbano di Castelfiorentino) a valle del toponimo “Podere Pianacci”;
  • g) A parte della piana delle Vecchiarelle fra la via di Belpiano e la circonvallazione sud.

Ad eccezione della ubicazione relativa al punto f) e g) per la quale viene già individuata l’esatta ubicazione dell’intervento nella Carta E di R.U., si precisa che per quanto riguarda le ubicazioni a) e b) i nuovi insediamenti dovranno essere realizzati ad una distanza non inferiore a 100 ml. dalla strada provinciale di riferimento. Ad eccezione della ubicazione relativa al punto f) e g) per la quale viene già individuata la esatta ubicazione dell’intervento nella carta E di R.U., si precisa che le altre ubicazioni indicate con specifiche simbologie sulla carta A del R.U. devono intendersi come puramente indicative e senza alcuna valenza di destinazione d’uso urbanistica e hanno il solo scopo di individuare le possibili zone di intervento, aventi preferibilmente accesso dalle viabilità indicate nella suddetta carta A. L’esatta ubicazione, il perimetro dell’intervento ed i dati urbanistici di riferimento potranno essere individuati solo contestualmente all’approvazione del piano attuativo relativo all’intervento. Non sarà consentita la realizzazione dei nuovi insediamenti per attività turistico-ricettive, con riferimento sia agli edifici che ai resede ed alle aree attrezzate circostanti, ad una distanza inferiore a 50 ml. dagli allevamenti esistenti. I nuovi insediamenti dovranno avere una dimensione massima corrispondente a quella dei nuclei storicizzati esistenti sulle strade di possibile ubicazione ed in genere nel territorio aperto, compresi quelli per i quali sono stati fissati criteri particolari di intervento e di potenziamento nel successivo art.76. Sulla base di tale criterio vengono individuate le seguenti dimensioni massime:

  • per quanto riguarda l’ubicazione a) 9000 mc.
  • per quanto riguarda le ubicazioni b), c), d), e), f) 5000 mc.
  • per quanto riguarda l’ubicazione g) 1500 mc.

Al fine di evitare una frammentazione eccessiva degli interventi si individua inoltre una volumetria minima di 2500 mc, se non diversamente specificato nelle schede specifiche o nei punti precedenti. Complessivamente su tutto il territorio comunale potrà essere realizzata una nuova volumetria complessiva di 32.000 mc. L’Amministrazione Comunale prenderà in esame le proposte formulate per prime, riservandosi, nell’eventualità di avere richieste che vadano a superare la volumetria complessiva suddetta, di consentire ulteriori interventi anche attraverso una specifica variante allo strumento urbanistico.

Tipologie: i nuovi insediamenti dovranno avere una articolazione planivolumetrica simile a quella dei nuclei storicizzati esistenti; dovranno essere rispettati i criteri tipologici indicati nei successivi art. 60 e 61 per i nuovi edifici nel territorio aperto, rispetto ai quali in ragione delle particolari esigenze dell’attività turistico-ricettiva e/o di somministrazione, potrà essere aumentata la presenza di logge o di aperture di grandi dimensioni. Le sistemazioni esterne dovranno essere analoghe a quelle dei nuclei storicizzati esistenti e compatibili con la salvaguardia del paesaggio circostante; dovranno essere realizzate aree boscate o alberate sulle aree di maggior pendenza, a occultamento dei parcheggi e comunque a schermatura dell’insediamento dalla viabilità di crinale di riferimento e dai coni visivi più panoramici.

Impianti: la realizzazione dei nuovi insediamenti turistico-ricettivi e/o di somministrazione comporterà la sistemazione della viabilità di accesso a partire dalle strade provinciali e comunali, la realizzazione di impianti efficienti di depurazione delle acque reflue, la realizzazione o il completamento degli impianti di acquedotto, Enel, Telecom, l’allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano o in alternativa la realizzazione di un deposito centralizzato e di una rete di distribuzione di G.P.L.

Procedure di realizzazione: gli interventi di cui al presente articolo saranno subordinati alla preventiva approvazione della variante al R.U. che individuerà la esatta ubicazione, il perimetro dell’intervento ed i dati urbanistici di riferimento, e quindi alla approvazione da parte del Consiglio Comunale di un piano attuativo di iniziativa privata ai sensi dell’art. 65 della L.R. 01/2005. In funzione della ubicazione e della consistenza dell’intervento la Commissione Edilizia potrà richiedere una preventiva valutazione integrata sull’intervento proposto.

Il piano attuativo di iniziativa privata dovrà contenere previsioni ed impegni in relazione a tutti i parametri indicati in precedenza; inoltre il piano attuativo dovrà contenere adeguate garanzie per la gestione delle attività turistico ricettive e/o di somministrazione. Il piano attuativo dovrà prevedere un vincolo di destinazione per 30 anni dal completamento delle opere.

Attività turistico-ricettiva in edifici “non compatibili” da assoggettare ad interventi di ristrutturazione urbanistica

All’ultimo punto del successivo art. 58 vengono definiti ed individuati gli “edifici realizzati di recente con caratteristiche non compatibili con il contesto ambientale”. Gli edifici non compatibili sono individuati nella carta B e nella carta D del R.U. e comunque secondo i criteri e le procedure indicati nel successivo art. 58. Le previsioni del RU per questa categoria di edifici sono definite all’art. 58, settimo capoverso.

Altre attività di valorizzazione dell’economia rurale e comunque del territorio aperto, mediante funzioni compatibili con la tutela del territorio (attività ricreativa, attività sportiva, commercializzazione diretta dei prodotti, ecc.)

Per le attività in oggetto sarà consentita l’utilizzazione, senza ampliamenti, del patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di sistemazioni esterne ed impianti, la realizzazione di nuovi manufatti con le caratteristiche e seguendo le procedure indicate di seguito. Gli interventi saranno subordinati ad un piano attuativo di iniziativa privata ai sensi dell’art. 65 della L.R. 01/2005 che dovrà contenere anche una relazione sullo svolgimento delle attività che dimostri la presenza di una attività agricola significativa. La realizzazione delle sistemazioni esterne, degli impianti, dei nuovi manufatti sarà soggetta anche alle norme specifiche per le singole UTOE del territorio aperto contenute nel Capo V del Titolo 3. Tali norme per particolari aree contermini ai centri edificati, vicine alla viabilità principale di scorrimento o lungo la “viabilità minore del territorio aperto da potenziare” di cui al successivo art. 75 potranno prevedere, in caso di realizzazione di impianti aperti al pubblico, la deroga alla obbligatorietà della presenza della attività agricola.

I nuovi manufatti per le attività di cui al presente punto dovranno avere, se realizzabili in base alle norme specifiche delle UTOE, le caratteristiche indicate di seguito:

  • dovranno essere realizzati in legno o in muratura, con le caratteristiche tipologiche e costruttive indicate agli articoli 60 e 61, dovranno essere di forma rettangolare e comunque semplice, con la possibilità di realizzare una loggia su un solo lato;
  • la copertura dovrà essere in laterizio, legno con copertura in lastre bituminose o in lamiera grecata di colore rosso;
  • la superficie complessiva dovrà essere inferiore a 28 mq. o articolata in corpi di fabbrica distinti, anche se collegati, con superficie inferiore a 28 mq.

Per tali manufatti il piano attuativo dovrà prevedere un vincolo perpetuo di destinazione, con obbligo di demolizione a funzione esaurita.

Art. 58 Regole di intervento sugli edifici in territorio aperto in relazione al valore degli edifici

I siti ed i manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale

Vengono individuati in modo definitivo dal R.U. sulla base delle precedenti individuazioni fatte dal PPCS e dal Piano strutturale, come “insieme somma” dei beni immobili di valore storico-culturale elencati e regolamentati nel PPCS approvato con la Deliberazione GRT. n. 278 del 17/1/79) e dei siti e manufatti individuati in una ricerca dell’Arch. S. Poggiali, costituita da una cartografia in scala 1/5000 (13 tavole) e 1/2000 (17 tavole) e da 537 schede fotografiche e descrittive relative agli edifici isolati ed ai nuclei in territorio aperto ed ai tessuti caratteristici nel Centro urbano e nelle Frazioni.

Gli interventi sui siti e sui manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale che ricadono all’interno dei tessuti urbani e più in generale del perimetro delle UTOE relative ai sistemi insediativi (sistemi insediativi del Capoluogo, sistemi insediativi delle Frazioni, sistemi insediativi delle aree produttive di completamento e nuove) sono stati regolamentati con l’art.9 del Capo I del Titolo 2. Il presente articolo si riferisce pertanto esclusivamente ai siti ed ai manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale ubicati all’interno delle UTOE del sistema ambientale e paesaggistico del territorio aperto; tali siti sono individuati con specifiche simbologie nella carta B del R.U. e nell’elenco allegato al R.U. alla lettera F. Le categorie di intervento ammissibili, integrative e più vincolanti rispetto a quelle previste per gli edifici esistenti negli altri articoli del presente Capo V del Titolo 2, sono individuate di seguito in base alla categoria di valore attribuito ai siti ed ai manufatti. Ulteriori regole di carattere specifico legate all’inserimento dei singoli edifici nel loro contesto ambientale verranno indicate nella normativa specifica per le UTOE del territorio aperto contenuta nel Capo V del Titolo 3.

Le categorie di valore individuate sono le seguenti e sono riprese dalle categorie di valore (“caratteri architettonici”) contenute nelle schede della ricerca Poggiali:

  • siti ed edifici di valore monumentale ed edifici di valore architettonico;
  • siti ed edifici di notevole valore ambientale e tipologico;
  • siti ed edifici di valore ambientale;
  • edifici di ridotto valore ambientale.

Per i siti ed i manufatti numerati dal n. 601 al n. 639 dell’elenco allegato al R.U., non compresi nelle schede della ricerca Poggiali, sono state elaborate nuove schede della stessa tipologia e redatte con gli stessi criteri seguiti dall’Arch. Poggiali. Le categorie di valore delle schede sono riferite in modo complessivo a singoli edifici o a complessi di edifici prendendo a base le parti dell’edificio o i corpi di fabbrica caratterizzati dal maggior pregio e non distinguendo eventuali parti di edificio o corpi di fabbrica minori caratterizzati da minor pregio o assoggettati nel tempo ad interventi deturpanti. Ad eccezione che per gli edifici monumentali, per gli altri edifici classificati di valore storico ed architettonico, e/o su corpi di fabbrica con caratteristiche di aggiunte minori, la Commissione Edilizia Comunale potrà valutare, sulla base di una analisi storico-architettonica dettagliata e di un progetto di intervento complessivo, la possibilità di attribuire una diversa classificazione agli stessi e quindi consentire categorie di intervento di tipo superiore.

Si specifica inoltre che su particolari categorie di edifici, indipendentemente dalla catalogazione effettuata dallo strumento urbanistico comunale, sussiste un vincolo monumentale istituito automaticamente per legge (art. 10 comma 3 lett. d e comma 5 del D.Lgs 42/2004 – edifici di proprietà pubblica o similari costruiti da più di 50 anni). Pertanto per la esecuzione degli interventi su tali fabbricati sarà necessaria la preventiva acquisizione di specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza che potrà imporre modalità di intervento più restrittive rispetto a quanto disposto dalla normativa comunale.

Edifici monumentali (1) ed edifici di valore architettonico (2)

Sono gli edifici che costituiscono i luoghi nodali dell’organizzazione storica del territorio (ville e fattorie storiche, edifici religiosi, edifici specialistici, ecc.) sono tutti presenti al Catasto Leopoldino e sono caratterizzati da una precisa identità storica-culturale-ambientale e da peculiarità tipologiche ed architettoniche. Gli edifici monumentali sono notificati e vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 mentre gli edifici di valore architettonico hanno un valore assimilabile. Sugli edifici monumentali e sugli edifici di valore architettonico, sono consentiti i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro scientifico C1 e Restauro C2
  • Ristrutturazione DH

Negli interventi sugli edifici monumentali o di valore architettonico dovranno essere utilizzati i materiali e le tecniche costruttive indicate nell’art.2 dell’allegato A. Gli adeguamenti funzionali e tecnologici dovranno essere coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici originari.

Gli interventi di ristrutturazione DH dovranno essere interni agli edifici e tali da non interferire con gli elementi strutturali e di finitura di particolare pregio architettonico. Gli interventi sugli edifici monumentali o di valore architettonico di categoria C1 dovranno essere riferiti all’intero organismo edilizio. In caso di interventi di categoria C, dovrà essere verificata la presenza di corpi di fabbrica che costituiscono aggiunte minori e successive (compresi quelli già classificati come “superfetazioni” dal P.P.C.S. in vigore prima del R.U.) in aderenza all’edificio monumentale o di valore architettonico e/o all’interno di cortili.

Per i corpi di fabbrica minori in aderenza dovrà essere previsto lo spostamento in posizione non deturpante per l’immagine del monumento e, nel caso di aggiunte nei cortili, al di fuori dei cortili stessi.

Edifici di notevole valore ambientale e tipologico (3)

Sono gli edifici più significativi per caratteristiche tipologiche, per posizione, per la presenza di annessi di pregio, per la qualità delle sistemazioni esterne. Hanno un valore particolarmente rappresentativo per l’organizzazione del territorio. Sugli edifici di notevole valore ambientale e tipologico sono consentiti i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro C1 e C2
  • Risanamento conservativo C3
  • Ristrutturazione DH

Negli interventi sugli edifici di notevole valore ambientale dovranno essere utilizzati i materiali e le tecniche costruttive indicate nell’art.2 dell’allegato A.

Gli adeguamenti funzionali e tecnologici dovranno essere coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici originari. Gli interventi di ristrutturazione DH dovranno essere interni agli edifici e tali da non interferire con gli elementi strutturali e di finitura di particolare pregio architettonico. In caso di interventi di categoria C2 e C3 dovrà essere verificata la presenza di corpi di fabbrica che costituiscono aggiunte minori e successive (compresi quelli classificati come “superfetazioni” dal P.P.C.S. in vigore prima del R.U.) in aderenza all’edificio principale di notevole valore ambientale. Per i corpi di fabbrica minori in aderenza dovrà essere previsto lo spostamento in posizione non deturpante per l’immagine dell’edificio principale;

Edifici di valore ambientale (4)

Sono gli edifici significativi che, per caratteristiche tipologiche e presenza diffusa, sono rappresentativi dell’organizzazione del territorio. Appartiene a questa categoria la maggior parte degli edifici che risalgono al periodo della cosiddetta “civiltà contadina”, edificati nell’800 e nei primi anni del 900 a servizio dell’organizzazione mezzadrile della produzione agricola.

Sugli edifici di valore ambientale sono consentiti i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro C1 e C2
  • Risanamento conservativo C3
  • Ristrutturazione DH
  • Ristrutturazione DP1 DP2 DP3 senza aumento del volume

In caso di interventi in categoria DP3 sarà consentita una nuova localizzazione del fabbricato fino alle distanze minime dalle strade pubbliche previste dal Nuovo Codice della strada, fino alla distanza di 10 ml. dai corsi d’acqua e fino al raggiungimento della distanza di 10 ml. fra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti. Per i fabbricati ricadenti all’interno delle casse di espansione indicate nell’art. 55, in alternativa alla realizzazione di coronelle di protezione, ed interventi DP3 con traslazione verso l’alto fino al raggiungimento della quota prevista per l’acqua di invaso con un ulteriore franco di 50 cm, potranno essere effettuati interventi di ristrutturazione urbanistica E2, anche con il trasferimento in UTOE diverse da quella di localizzazione del fabbricato originario. Tali interventi di ristrutturazione urbanistica saranno consentiti alle condizioni indicate di seguito:

  • dovrà essere dimostrata l’impossibilità di procedere al recupero del fabbricato esistente nella ubicazione originaria per problemi legati alla accessibilità o alle particolari condizioni idrogeomorfologiche modificate a seguito della realizzazione della cassa di espansione. Pertanto dovrà essere espresso un parere favorevole da parte della Commissione edilizia sull’intervento di ristrutturazione urbanistica, riguardo ad una declassificazione di fatto dell’immobile da “valore ambientale” a “ridotto valore ambientale”;
  • la nuova posizione dovrà essere adeguata ai criteri di ubicazione indicati esplicitamente per le singole UTOE nel Titolo 3 Capo V;
  • dovranno essere rispettate tutte le norme contenute nel Titolo 2 Capo V, in particolare quelle relative alle aree sottoposte a vincolo, alle destinazioni d’uso, alla ampliabilità degli edifici di valore;
  • dovrà essere garantita l’efficienza organizzativa delle aziende agricole interessate, mediante dotazioni e localizzazioni adeguate di residenze rurali e di annessi agricoli.

Negli interventi sugli edifici di valore ambientale dovranno essere utilizzati i materiali e le tecniche costruttive indicate nell’art.2 dell’Allegato A) per quanto attiene agli interventi sull’esterno e sulle pertinenze degli edifici. Per gli interventi di livello superiore a C3 dovranno essere ripristinate, per le eventuali parti di edificio alterate, le caratteristiche tipologiche, materiche e di finitura originarie dell’edificio. Gli adeguamenti funzionali e tecnologici dovranno essere coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici originari. Gli interventi di ristrutturazione DH dovranno essere interni agli edifici e tali da non interferire con eventuali elementi strutturali e di finitura di particolare pregio architettonico.

Edifici di ridotto valore ambientale (5)

Corrispondono ad edifici che, per aver subito alterazioni o per effettiva povertà dell’impianto originario, non presentano in sé caratteristiche architettoniche particolarmente significative, ma sono comunque parte di un sistema insediativo tipico e/o si trovano in posizione particolare. Sugli edifici di ridotto valore ambientale sono consentiti i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro C1 e C2
  • Risanamento conservativo C3
  • Ristrutturazione DP1 DP2 DP3
  • Ristrutturazione DA1 con ampliamento
  • DH senza aumento di volume
  • E1 con riorganizzazione planimetrica delle parti che hanno subito manomissioni e senza aumento di volume.

In caso di interventi in categoria DP3 e E1 sarà consentita la traslazione del fabbricato fino alle distanze minime dalle strade pubbliche previste dal Nuovo Codice della strada, fino alla distanza di 10 ml. dai corsi d’acqua e fino al raggiungimento della distanza di 10 ml. fra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti.

Per i fabbricati ricadenti all’interno delle casse di espansione indicate nell’art. 55, in alternativa alla realizzazione di coronelle di protezione, ed interventi DP3 con traslazione verso l’alto fino al raggiungimento della quota prevista per l’acqua di invaso con un ulteriore franco di 50 cm, potranno essere effettuati interventi di ristrutturazione urbanistica E2, anche con il trasferimento in UTOE diverse da quella di localizzazione del fabbricato originario. Tali interventi di ristrutturazione urbanistica saranno consentiti alle condizioni indicate di seguito:

  • la nuova posizione dovrà essere adeguata ai criteri di ubicazione indicati esplicitamente per le singole UTOE nel Titolo 3 Capo V;
  • dovranno essere rispettate tutte le norme contenute nel Titolo 2 Capo V, in particolare quelle relative alle aree sottoposte a vincolo, alle destinazioni d’uso, alla ampliabilità degli edifici di valore;
  • dovrà essere garantita l’efficienza organizzativa delle aziende agricole interessate, mediante dotazioni e localizzazioni adeguate di residenze rurali e di annessi agricoli.

Per gli interventi di livello superiore a C3 dovranno essere ripristinate, per le parti di edificio alterate, le caratteristiche tipologiche, materiche e di finitura originarie dell’edificio; in caso di alterazione estesa a tutto l’edificio si dovrà procedere per analogia con l’edilizia tradizionale nel territorio aperto e comunque inserendo le caratteristiche tipologiche, materiche e di finitura previste per le nuove costruzioni in zona agricola ai successivi articoli 60 e 61. Per gli interventi sull’esterno e sulle pertinenze degli edifici dovranno essere utilizzati i materiali e le tecniche costruttive indicate nell’art.2 dell’Allegato A.

Edifici realizzati di recente, senza particolare valore

Le categorie indicate ai due punti successivi riguardano edifici privi di valore storico-architettonico ed ambientale, che di conseguenza non rientrano fra i siti ed i manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale. Sono gli edifici costruiti dal dopoguerra ad oggi, o che sono stati ristrutturati in modo radicale nello stesso periodo. Tali edifici non hanno le caratteristiche tipiche dei fabbricati tradizionali in zona agricola. Gli edifici che fanno parte della presente categoria non sono individuati in modo specifico nella carta B del R.U. e non sono inseriti nelle schede della ricerca Poggiali integrata.

Su tali edifici sono consentiti tutti gli interventi sull’esistente fino alla ristrutturazione urbanistica E1 ed E2. Per quanto riguarda le possibilità di ampliamento si applicheranno in ogni caso i limiti percentuali indicati ai precedenti articoli 56 e 57. Per gli interventi di livello superiore a C3 si dovranno inserire le caratteristiche tipologiche, materiche e di finitura previste per le nuove costruzioni nel territorio aperto ai successivi articoli 60 e 61; tale inserimento dovrà essere completo in caso di intervento di ristrutturazione urbanistica E1 ed E2.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica E2 saranno consentiti solo alle seguenti condizioni:

  • la nuova ubicazione consenta un adeguamento ai criteri di ubicazione indicati esplicitamente per le singole UTOE nel Titolo 3 Capo V ;
  • la nuova ubicazione consenta di costituire un sistema integrato con altri insediamenti esistenti.

Per gli edifici senza particolare valore che ricadono all’interno delle casse di espansione individuate nell’articolo 55 del Titolo 2 potranno essere effettuati, in alternativa alla realizzazione di “coronelle” di protezione, interventi di ristrutturazione urbanistica E2 anche con il trasferimento in UTOE diverse da quella di localizzazione del fabbricato originario. Tali interventi di ristrutturazione urbanistica saranno consentiti alle condizioni indicate di seguito:

  • la nuova posizione dovrà essere adeguata ai criteri di ubicazione indicati esplicitamente per le singole UTOE nel Titolo 3 Capo V;
  • dovranno essere rispettate tutte le norme contenute nel Titolo 2 Capo V, in particolare quelle relative alle aree sottoposte a vincolo, alle destinazioni d’uso, alla ampliabilità degli edifici di valore;
  • dovrà essere garantita l’efficienza organizzativa delle aziende agricole interessate, mediante dotazioni e localizzazioni adeguate di residenze rurali e di annessi agricoli.

Edifici realizzati di recente con caratteristiche non compatibili con il contesto ambientale ed in contrasto con l’edilizia tradizionale del territorio aperto

Sono edifici costruiti nel dopoguerra o ristrutturati in modo radicale nello stesso periodo che per motivi di posizione, dimensionali, tipologici, di finitura sono in esplicito contrasto con l’edilizia tradizionale nel territorio aperto e costituiscono un elemento di forte disturbo nell’ambiente e nel paesaggio. Gli edifici che fanno parte della presente categoria sono individuati con specifica campitura nella carta B del R.U. Fanno parte della categoria, e saranno da assoggettare alla normativa del presente punto, anche alcuni edifici ubicati nei settori di territorio aperto (aree agricole di margine) che sono contermini alle aree edificate e sono stati inseriti all’interno delle UTOE dei sistemi insediativi. Tali edifici sono individuati in modo specifico nelle tavole della carta D del R.U. La individuazione degli edifici non compatibili riportata nella carta B sarà da considerarsi integrabile; l’eventuale esistenza di altri edifici con caratteristiche tali da poter essere considerati “non compatibili” con il contesto ambientale ed edilizio del territorio aperto potrà essere segnalata dagli interessati sulla base di una analisi storico-architettonica dettagliata e dovrà essere valutata dalla Commissione Edilizia Comunale. In caso di riconoscimento del carattere di “non compatibilità” da parte della C.E. su tali edifici e su quelli già identificati dal R.U. come tali potranno essere effettuati gli interventi previsti ai punti seguenti:

  1. 1. Interventi di ristrutturazione urbanistica E1 ed E2 con l’obbligo al cambio di destinazione d’uso ad attività turistico ricettive e con le seguenti specificazioni:
    • l’eventuale nuova ubicazione dovrà essere adeguata ai criteri indicati esplicitamente per le singole UTOE nel Titolo 3 Capo V;
    • i nuovi edifici dovranno essere adeguati alle caratteristiche tipologiche, materiche e dimensionali previste per le nuove costruzioni nel territorio aperto nei successivi articoli 60 e 61;
    • potrà essere effettuato il trasferimento della volumetria al di fuori della UTOE di localizzazione del fabbricato originario, e comunque all’interno delle UTOE del territorio aperto, a condizione che la nuova ubicazione rientri fra quelle indicate nel precedente art. 57 per i nuovi edifici destinati ad attività turistico- ricettiva;
    • gli interventi di ristrutturazione urbanistica E2, compresi i trasferimenti al di fuori della UTOE di localizzazione del fabbricato originario, nelle UTOE del territorio aperto, dovranno portare alla costituzione di nuclei con destinazione turistico ricettiva e/o di somministrazione; tali nuclei potranno avere una volumetria massima di 9000 mc. in caso di ristrutturazione all’interno della UTOE mentre in caso di trasferimento in altre UTOE dovranno rispettare i parametri quantitativi previsti nell’art. 57;
    • gli interventi di cui sopra saranno subordinati alla approvazione di un piano attuativo ai sensi dell’art. 65 della L.R. 1/2005. Il piano attuativo dovrà contenere previsioni ed impegni in relazione a tutti i parametri indicati nel precedente art. 57 per i nuovi insediamenti destinati ad attività turistico-ricettiva e/o di somministrazione, compreso il vincolo di destinazione per 30 anni dal completamento delle opere.
  2. 2. Interventi di ristrutturazione urbanistica E2 con spostamento delle volumetrie nelle UTOE poste all’interno del Sistema insediativo a prevalente funzione residenziale seguendo i criteri di cui all’art. 9bis, delle presenti norme.

In carenza degli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2, potranno essere effettuati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro C1, C2, C3. Ulteriori margini di intervento vengono individuati, per gli edifici dove sono in atto attività produttive (con riferimento alla data di adozione del R.U.), con le norme specifiche della Carta E

Art. 59 Regole di intervento su particolari tipologie di edifici

Le regole del presente articolo sono integrative di quelle contenute nel precedente art. 58 in relazione al valore degli edifici. In analogia a quanto disposto dal suddetto art 58, la Commissione Edilizia Comunale potrà valutare, sulla base di una analisi storico-architettonica dettagliata e di un progetto di intervento complessivo, la possibilità di attribuire una diverso livello di importanza agli edifici stessi e quindi consentire categorie di intervento anche di tipo superiore.

Ville e fattorie

Sono individuate con il “tipo edilizio” omonimo nelle schede della ricerca Poggiali. Sono edifici o complessi di edifici che presentano una organizzazione spaziale e caratteristiche architettoniche diverse dalla casa rurale; in genere sono composte da più abitazioni con edifici di servizio (cappella, annessi rurali), spazi comuni, giardini, viali, alberature. Ad integrazione delle regole di intervento del precedente art. 58 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • gli edifici individuati nelle schede come “ville e fattorie” non potranno essere ampliati, per tali edifici non si applicheranno le norme di ampliamento dei precedenti articoli 56 e 57;
  • nelle vicinanze degli edifici individuati nelle schede non potranno essere realizzati nuovi fabbricati;
  • le sistemazioni esterne non potranno modificare in modo significativo l’assetto attuale per quanto riguarda la viabilità di accesso, le alberature, le aree pavimentate; gli spazi esterni che attualmente hanno un carattere unitario non potranno essere frazionati mediante recinzioni e comunque tutti gli interventi di modifica esterna dovranno essere inseriti in un progetto generale esteso a tutto il complesso della villa o fattoria.

Fienili separati a due piani

Sono costituiti da volumi elementari con tetto a capanna, con stalla o portico al piano terreno e fienile al piano superiore. Potranno essere riutilizzati a fini abitativi o turistico ricettivi e per le attività di valorizzazione dell’economia rurale di cui al precedente art. 57; mediante interventi che dovranno essere effettuati rispettando i seguenti criteri:

  • i fienili non potranno essere assoggettati ad interventi di ristrutturazione urbanistica E2 e dovranno essere preferibilmente mantenuti nella posizione e con la sagoma originarie;
  • in base al valore architettonico attribuito potranno essere consentiti interventi anche di sostituzione edilizia. In ogni caso però dovranno essere mantenute le caratteristiche tipologiche dell’organismo edilizio originario, sia come dimensioni esterne sia come caratteristiche costruttive. A tal proposito dovranno essere mantenute e/o ripristinati settori significativi delle superfici grigliate in mattoni, anche utilizzate come aperture mediante la dotazione di infissi interni, come dovranno essere mantenute le aperture caratteristiche originarie del fienile. In caso di intervento di sostituzione edilizia E1 saranno consentite nuove localizzazioni nell’ambito del nucleo rurale originario, al fine di raggiungere le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal Nuovo Codice della strada, la distanza di 10 ml. dai corsi d’acqua, la distanza di ml. 10 fra pareti e pareti finestrate;
  • le nuove aperture, di dimensioni e forme adeguate, dovranno essere preferibilmente inserite in posizioni marginali ai grigliati;
  • la suddivisione interna in unità immobiliari dovrà essere coerente con la posizione degli elementi strutturali dell’edificio;
  • potranno essere effettuate modeste traslazioni degli orizzontamenti interni attuali, nel caso che tali traslazioni siano assolutamente necessarie per garantire ai locali soprastanti o sottostanti le altezze minime prescritte per i locali di abitazione.

Annessi minori tipici

Sono gli annessi minori con caratteristiche architettoniche e costruttive da salvaguardare (capanne ad un piano con aperture ad arco, forni, pozzi, ecc.). Tali annessi dovranno essere mantenuti nella posizione e con le caratteristiche costruttive originarie e non potranno essere assoggettati agli interventi di concentrazione possibili per gli annessi minori.

Tabaccaie

Sono individuate come “edifici specialistici” od “opifici” nelle schede della ricerca Poggiali. Sono edifici di grandi dimensioni costruiti per l’essiccazione del tabacco, che hanno perso la loro destinazione originaria con la scomparsa della coltivazione del tabacco dalla nostra zona. Le caratteristiche architettoniche fondamentali, da salvaguardare, sono costituite dalla sezione trasversale costante (che rappresenta l’elemento generatore dell’intero organismo edilizio)e dalla ripetizione modulare degli elementi di finitura e delle aperture.

Le tabaccaie potranno essere riutilizzate a fini abitativi, turistico ricettivi, ricreativi. Potranno essere utilizzate a fini produttivi solo se previsto in modo esplicito dalle norme specifiche delle UTOE di cui al Titolo 3. Gli interventi sulle tabaccaie dovranno essere effettuati rispettando i seguenti criteri, anche se più permissivi rispetto a quelli indicati nel precedente art. 58:

  • le tabaccaie non potranno essere assoggettate ad interventi di ristrutturazione urbanistica e dovranno essere mantenute nella posizione e con la sagoma originarie;
  • non potranno essere realizzate unità abitative, anche per attività turistico-ricettive, di superficie utile inferiore a 60 mq.;
  • la suddivisione interna in unità immobiliari dovrà tendenzialmente portare alla formazione di moduli fissi, da ripetere su tutta la lunghezza dell’edificio, e dovrà essere coerente con la disposizione degli elementi strutturali;
  • le aperture attuali dovranno essere conservate; per garantire il rapporto illuminante necessario in relazione alle nuove destinazioni potranno essere realizzate nuove aperture che dovranno configurarsi chiaramente come elementi aggiunti, dovranno essere integrative e non sostitutive rispetto alle aperture attuali e dovranno costituire un sistema ripetuto in modo modulare su tutto l’edificio; potranno essere realizzati anche lucernari e terrazze a tasca nelle coperture, anch’essi secondo uno schema di ripetizione modulare; i terrazzi a tasca dovranno essere sufficientemente occultati, con un parapetto esterno alto almeno 1 ml.;
  • dovranno essere conservati e ripristinati tutti gli elementi architettonici e decorativi attuali.

Mulini storici

Sono individuati come “edifici specialistici” nelle schede della ricerca Poggiali e potranno comunque essere individuati su segnalazione documentata durante tutto il periodo di validità del R.U. Gli interventi sui mulini storici dovranno essere effettuati rispettando i seguenti criteri:

  • non potranno essere assoggettati ad interventi di ristrutturazione urbanistica e dovranno essere mantenuti nella posizione e con la sagoma originarie tutti gli edifici che facevano parte storicamente del complesso del mulino;
  • dovrà essere conservato e mantenuto, anche se non più funzionale, il sistema dei canali di adduzione dell’acqua al mulino e dovrà essere conservato e ripristinato il sistema delle canalizzazioni ai livelli inferiori degli edifici;
  • dovranno essere conservati e ripristinati tutti gli elementi architettonici e decorativi collegati alla destinazione originaria;
  • gli ampliamenti recenti, successivi alla cessazione dell’attività di mulino e collegati con le destinazioni di sostituzione dovranno essere caratterizzati con sistemi di aperture e finiture di facciata di particolare semplicità.

Art. 60 Regole tipologiche e di ubicazione per nuovi edifici abitativi rurali

La tipologia dei nuovi edifici abitativi dovrà ripetere i caratteri tipici delle costruzioni rurali tradizionali, improntati alla massima semplicità, adottando di norma forme compatte o comunque con articolazioni minime. Le costruzioni non potranno avere più di due piani, con altezza massima fuori terra di mt. 7,00, salvo sovraccorpo di un piano, sulla copertura, avente i caratteri tipologici di cui al successivo comma 5. Di norma sarà da preferire un corpo di fabbrica a due piani compatto o con articolazione planivolumetrica ad un piano. Le norme specifiche per le singole UTOE potranno indicare le zone dove per particolari esigenze paesaggistiche saranno da preferire costruzioni a un solo piano.

Le facciate dovranno presentare un’articolazione con partiture regolari, e con prevalenza dei pieni sui vuoti. Sono vietati balconi e corpi aggettanti in genere.

Si dovrà escludere il ricorso a citazioni stilistiche non collegate in modo coerente alla tradizione locale e si dovrà comunque evitare di inserire un eccesso di citazioni stilistiche anche legate alla tradizione locale, per evitare un effetto di “falso antico”.

Finestre e porte potranno essere incorniciate con pietra o con fasce di colore: i davanzali dovranno essere in pietra grigia o comunque in materiale tradizionale. E’ da escludere l’uso del marmo.

La superficie coperta del corpo di fabbrica sovrammontante la copertura, non potrà essere maggiore del 20% della superficie coperta del fabbricato sottostante di altezza corrispondente a 2 piani. Il corpo stesso avrà preferibilmente posizione centrale rispetto al sottostante edificio; potrà presentare una percentuale di vuoti maggiore di quella del corpo di fabbrica principale.

La facciata principale dovrà essere riconoscibile dal loggiato o portico o dalla porta d’ingresso, dalla prevalenza di aperture e dal maggior decoro architettonico.

Non sono ammesse scale esterne a sbalzo.

La copertura dovrà essere improntata alla massima semplicità; sono ammesse unicamente coperture a due falde (a capanna) o a padiglione, in relazione all’articolazione della pianta. E’ da escludere la formazione di sporti di gronda con forti aggetti, l’introduzione di elementi fuori sagoma, fatto salvo il corpo sovrammontante di cui al precedente comma 5. Sono da escludere le terrazze a tasca inserite nelle coperture, con l’unica eccezione di una sola terrazza a tasca collegata con il corpo di fabbrica sormontante la copertura. Tale terrazza dovrà avere una superficie massima del 10% della superficie coperta del corpo di fabbrica a 2 piani e comunque della dimensione massima di 10 mq., dovrà essere a una distanza superiore a 2,5 ml. dalla più vicina facciata del fabbricato e dovrà essere ricavata in una sola falda di copertura senza interferenze con le linee di colmo, di displuvio o di compluvio.

Le gronde dovranno essere in legno o in travetti di cemento armato sagomati e tinteggiati; potranno essere realizzate anche gronde inclinate in cemento armato a vista, se coerenti con le altre caratteristiche di finitura dei nuovi edifici. In ogni caso le gronde dovranno essere di sporgenza contenuta. In caso di copertura a capanna le sporgenze di gronda sulle facciate laterali dovranno essere di sporgenza minima e non dovranno comunque contenere elementi strutturali come travi o mensolotti. I canali di gronda dovranno essere in rame o in ferro.

L’intradosso della copertura dei portici aperti dovrà essere inclinato come l’estradosso e dovrà avere la struttura in legno. Sarà escluso l’inserimento di terrazzi a tasca sulla copertura di portici e loggiati.

La localizzazione delle nuove abitazioni rurali dovrà essere di preferenza ad integrazione di insediamenti esistenti ed in tal caso i nuovi fabbricati dovranno aggiungersi in modo organico a quelli esistenti, anche tenendo conto della necessità di salvaguardare il contesto degli edifici di valore architettonico e ambientale. La realizzazione di nuove abitazioni rurali in posizione isolata sarà possibile, salvo espliciti divieti contenuti nelle norme specifiche per le singole UTOE, di cui al Titolo 3 Capo V, sulla base di precise motivazioni di carattere funzionale da indicare nel programma aziendale ed in tal caso l’ubicazione dovrà uniformarsi ai criteri contenuti nelle norme specifiche delle UTOE.

In ogni caso la localizzazione dovrà essere congruente con i caratteri morfologici del sito in modo da ridurre al minimo i movimenti di terra e da non alterare la configurazione del luogo.

Dovranno essere mantenuti per quanto possibile gli andamenti del terreno, le quote, i dislivelli, le opere di sostegno originarie; eventuali dislivelli dovuti alle nuove costruzioni dovranno essere raccordati con prode erbose o con muri in pietra o in mattoni di altezza limitata. Sono vietati i muri a retta in cemento a vista.

Art. 61 – Regole tipologiche e di ubicazione per i nuovi annessi agricoli e le nuove costruzioni accessorie

Di seguito vengono fornite le regole per la realizzazione di nuovi manufatti nel territorio aperto ad integrazione di quanto stabilito all’art. 56 delle presenti norme.

Annessi agricoli (di cui all’art. 56, punto 3)

Si definiscono annessi agricoli le costruzioni strettamente funzionali all’esercizio dell’attività agricola: depositi, magazzini, locali produttivi, ricoveri per animali etc.

Salvo quanto prescritto all’art. 56, gli ampliamenti o le nuove costruzioni devono porsi in organico rapporto con i fabbricati esistenti o di progetto sia per quanto riguarda la tipologia, sia per quanto riguarda i caratteri architettonici e i materiali costruttivi. Non sono in ogni caso ammesse tipologie costruttive proprie di fabbricati produttivi urbani: in particolare, sono vietati capannoni in prefabbricato.

Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti regole:

  • la localizzazione dei nuovi annessi agricoli dovrà essere di preferenza ad integrazione di insediamenti esistenti ed in tal caso i nuovi fabbricati dovranno aggiungersi in modo organico a quelli esistenti;
  • la realizzazione di nuovo annessi agricoli in posizione isolata sarà possibile, salvo espliciti divieti contenuti nelle norme specifiche per le singole UTOE, di cui al Titolo 3 Capo V sulla base di precise motivazioni di carattere funzionale da indicare nei programmi aziendali ed in tal caso l’ubicazione dovrà uniformarsi ai criteri contenuti nelle norme specifiche delle UTOE;
  • la localizzazione dovrà essere congruente con i caratteri morfologici del sito, in modo da ridurre al minimo i movimenti di terra e da non alterare la configurazione del luogo. I dislivelli conseguenti ai movimenti di terra strettamente necessari dovranno essere raccordati con prode erbose si potrà ricorrere alla esecuzione di muri a retta solo per settori limitati e di modesta altezza. I nuovi volumi, o quelli in ampliamento, dovranno avere forme semplici, compatte e lineari; la forma, la dimensione e la scansione delle superfici finestrate dovranno di norma ripetere quelle dell’edificio esistente in caso di ampliamento e quelle dell’edilizia tradizionale in caso di nuova edificazione. In ogni caso la forma, il numero e la scansione delle aperture dovranno essere coerenti con la destinazione specifica dei singoli annessi agricoli;
  • nel rispetto delle esigenze d’uso dei locali è prescritta l’altezza massima di m. 5,50, salvo settori di altezza fino a ml. 7,00 motivati da precise esigenze produttive da indicare nei programmi aziendali; nei settori con altezza superiore a 5,5 ml. non potranno essere realizzati solai intermedi;
  • la copertura sarà di norma a capanna;
  • non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli con materiali e fogge assimilabili ad edifici industriali e comunque con materiali e tecnologie “leggere” e comunque con materiali assimilabili a tessuto, plastica e similari.

Autorimesse, ricoveri tettoie

Non è ammessa la costruzione di autorimesse, ricoveri, tettoie ecc.., in prefabbricati, in lamiera o comunque in materiale di risulta. Potranno essere costruite autorimesse interrate a servizio degli insediamenti abitativi (rurali o civili) o delle attività turistico ricettive nella misura necessaria per raggiungere lo standard minimo di 1 mq/10 mc di costruzione nuova o esistente con le modalità riportate di seguito:

  • interrate sotto abitazioni o annessi nuovi o in caso di ristrutturazione; rampe minime (larghezza 3 ml., pendenza 20%) coperte ad almeno 4 ml. dalla più vicina parete del fabbricato);
  • interrate esterne ai fabbricati mediante lo sfruttamento di pendici esistenti; apertura di accesso della larghezza minima possibile (larghezza di circa 3 ml., in piano o in leggera pendenza in discesa) e poco visibile;
  • interrate esterne ai fabbricati in piano; copertura pavimentata o inerbita; rampe minime in linea o curve (larghezza 3 ml., pendenza 20%), lontano dagli edifici (in particolare da quelli di valore ambientale e storico culturale) a meno di localizzazione sotto aie esistenti; posizione poco visibile; in ogni caso comunque le rampe dovranno essere posizionate il più lontano possibile dagli edifici;
  • in alternativa alle autorimesse interrate potranno essere realizzate autorimesse al piano terra in aderenza agli edifici esistenti; finiture come gli annessi; dimensione massima ammissibile pari a 1 mq/20 mc Tale soluzione non sarà consentita in corrispondenza di edifici di valore monumentale e di valore architettonico e di edifici di notevole valore ambientale e tipologico, in corrispondenza di edifici di valore ambientale e di ridotto valore ambientale la realizzazione di autorimesse esterne sarà subordinata a un progetto di insieme che dovrà evidenziare il rapporto fra i vari corpi di fabbrica e le sistemazioni esterne e che dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Edilizia Comunale.

Impianti di servizio

Gli Impianti di accumulo idrico, depositi di gas ecc. dovranno essere collocati in posizioni riparate dalla vista e protetti con schermature di essenze vegetali diversificate e tipiche del luogo, in moda tale da non avere l’effetto recinto verde; i depositi di G.P.L. dovranno preferibilmente essere realizzati interrati.

Annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti la capacità produttive aziendali

La progettazione di nuovi fabbricati destinati a servizi agricoli, alla produzione e trasformazione agricola, ad allevamenti, ad attività di trasformazione di prodotti agricoli eccedenti le potenzialità del fondo (ove consentite in base alla normativa specifica delle singole UTOE), dovrà verificare, in relazione alla dimensione dell’intervento l’impatto visivo sul contesto preesistente. Non saranno in ogni caso ammesse le tipologie costruttive tipiche dei capannoni industriali. I tamponamenti esterni verranno realizzati preferibilmente con murature intonacate. Il prefabbricato potrà esser utilizzato eccezionalmente per fabbricati di grandi dimensioni, a condizioni che vengano adottate congrue soluzioni di mitigazione dell’impatto visivo, ricorrendo anche a schermature di verde con alberi di alto fusto. In ogni caso la copertura dovrà essere a falde inclinate, con manto in cotto. Gli edifici ed in generale tutti i manufatti per allevamenti dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

  • a. m. 20 dai confini del fondo aziendale
  • b. m. 300 da zone residenziali, centri e nuclei abitati
  • c. m. 20 dalle strade di pubblico transito salvo distanze maggiori imposte dal Codice della Strada
  • d. m. 50 dalle case di abitazione e dai relativi resede.

Tali distanze minime devono essere rispettate anche dai recinti utilizzati per delimitare gli spazi aperti ad uso degli animali. Le presenti disposizioni valgono anche per i canili, i ricoveri per gatti, e comunque per tutti gli edifici in genere utilizzati per il ricovero di animali, anche se non destinati ad attività di riproduzione ed allevamento.

Non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli con materiali e fogge assimilabili ad edifici industriali e comunque con materiali e tecnologie “leggere” e con materiali assimilabili a tessuto, plastica e similari.

Silos

I silos necessari allo stoccaggio dovranno essere localizzati in posizione marginale e schermata. Per quanto possibile, tenendo conto delle esigenze produttive delle singole aziende, saranno preferibili silos di altezza contenuta anche se in numero maggiore. Non sono ammessi silos nelle zone collinari e alberate e comunque dove il divieto è previsto dalle norme specifiche delle singole UTOE contenute nel Titolo 3 Capo V.

Art. 62 — Sistemazioni Esterne

Di seguito vengono fornite le regole per la sistemazione degli spazi scoperti nel territorio aperto.

Viabilità di accesso

I nuovi percorsi carrabili privati di accesso agli edifici dovranno presentare dimensioni modeste e dovranno essere compatibili con la morfologia del terreno e con le caratteristiche di arredo consolidate (pavimentazioni, muri a retta, recinzioni, alberature etc.); per quanto possibile dovranno ricalcare i tracciati esistenti, adeguandosi all’andamento naturale del terreno. Gli interventi di rettifica del tracciato viario, ove consentiti, dovranno essere comunque tali da non incidere sull’assetto paesistico.

In caso di tratti stradali di accesso alle nuove costruzioni particolarmente lunghi, è opportuno prevedere alberi ad alto fusto sui loro lati, scelti tra le specie vegetazionali presenti in zona, salvo diverse prescrizioni delle norme specifiche delle singole UTOE contenute nel Titolo 3 Capo V..

Spazi esterni pertinenziali

Le aree inedificate interposte tra gli edifici, o comunque a essi pertinenti, dovranno essere lasciate libere per consentire il massimo di permeabilità visiva. Le pertinenze degli edifici saranno mantenute il più possibile a verde al fine di assicurare la permeabilità del suolo. I dislivelli e gli andamenti del terreno saranno conservati.

Saranno ammesse limitate modifiche morfologiche solo per comprovati motivi funzionali ed in tal caso i dislivelli rispetto al terreno naturale dovranno essere raccordati con prode erbose o con muri in pietra o mattoni dell’altezza limitata. Sono vietati i muri a retta in cemento a vista.

I percorsi interni potranno essere in ghiaia in terra battuta; nei tratti più vicini alle abitazioni potranno essere utilizzate pavimentazioni, purchè permeabili e di colore uniforme simile a quello della terra battuta. Le pavimentazioni esterne originarie dovranno essere conservate e, dove necessario, ripristinate. In particolare le pavimentazioni esterne di marciapiedi, aie, aree di riposo e di lavoro, se ripristinate, dovranno essere in mattone pieno o pietra arenaria. Sono da evitare le sistemazioni a carattere urbano consistenti in vialetti, aiuole, prato all’inglese, etc.

Le nuove opere di pavimentazione esterne, non riconducibili ad interventi di ripristino, dovranno essere realizzate in prevalenza con materiali filtranti per ridurre i ruscellamenti.

La vegetazione esistente, alberi e siepi, di riconosciuto impianto originario deve essere mantenuta e, dove necessario, ripristinata o sostituita con essenze arboree e arbustive uguali o comunque autoctone o di uso consolidato. Per l’individuazione della vegetazione da mantenere si dovrà fare riferimento anche ai sistemi vegetazionali di interesse ambientale rilevati nella cartografia in scala 1/2000 e 1/5000 che costituisce parte integrante dell’allegato G (Siti e Manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale nell’intero territorio Comunale). L’introduzione di nuovo arredo vegetazionale a corredo dei complessi edilizi dovrà essere prevista in rapporto agli edifici esistenti e di progetto, secondo le disposizioni tradizionali. Dovranno essere utilizzate essenze arboree autoctone e di uso consolidato quali: noce, quercia, rovere, acero, gelso, cipresso (con esclusione di tutti i tipi di cipresso esotico), pioppo, acacia, etc.; in base allo stesso criterio dovranno essere utilizzate essenze arbustive quali rosmarino, biancospino, lavanda, glicine, rosa canina, erica, alloro, bosso, etc.. Le nuove alberature previste saranno progettate in modo tale che, insieme agli edifici, definiscano gli spazi aperti, i percorsi. e gli spazi di sosta e di parcheggio.

Aree per sosta automezzi

Le aree per la sosta auto saranno ricavate in posizione marginale e schermata, seguendo i segni naturali esistenti (fossi, filari, alberi, sentieri ecc.) ed escludendo l’uso di forme eccessivamente regolari tipiche del disegno urbano, sia per la delimitazione dell’area che per l’organizzazione degli spazi di sosta. Le aree per la sosta auto dovranno essere in terra battuta o comunque sistemate con materiali permeabili a green–pav o di colore uniforme simile a quello della terra battuta.

Recinzioni

I tradizionali elementi divisori e di confine (filari o alberi isolati, siepi, chiusure di vario tipo, stecconate, arginature, fossi), fondamentali nel disegno del paesaggio agrario toscano, i muri di recinzione in pietra, in mattoni o con i muri intonacati, di fondamentale importanza paesaggistica, devono essere conservati, se ancora presenti, oppure ripristinati.

Sono vietati tagli o sostituzioni di alberi, fatti salvi i casi di malattie o senescenza e gli interventi di potatura e manutenzione in quanto la vegetazione ha una funzione di decoro, di protezione (dagli smottamenti su terrazzi e ciglioni, dai venti, dall’erosione), di supporto al ripopolamento animale.

Nell’ambito dei progetti di riordino fondiario le nuove perimetrazioni dovranno essere realizzate preferibilmente mediante siepi con essenze arbustive locali.

Le nuove delimitazioni delle proprietà saranno realizzate, di norma, sfruttando i segni già presenti sul terreno: fossi, muri a retta, filari di alberi, cespugli, dislivelli del terreno.

Le recinzioni degli insediamenti non dovranno costituire, in qualunque materiale e forma realizzate, un cordone continuo intorno all’insediamento; esse saranno diversificate e dovranno permettere sempre una certa visibilità verso l’interno.

Per la realizzazione di nuove recinzioni si dovrà prevedere l’uso di materiali e tipologie che si integrino bene nel contesto paesaggistico, preferibilmente siepi ed elementi di essenze locali, o comunque tecniche e materiali compatibili con il paesaggio; è vietato l’uso del filo spinato.

Le recinzioni ubicate nel resede o comunque nelle vicinanze degli edifici, dovranno essere realizzate in legno o con pali e rete su cui addossare le siepi. Sono ammesse recinzioni in pietra, mattoni o muratura intonacata sul lato di accesso; tali recinzioni dovranno avere una altezza massima di ml.1,50 e un profilo superiore lineare, con l’esclusione di linee curve e di elementi decorativi appariscenti. I cancelli di accesso dovranno essere delimitati da strutture murarie semplici e lineari con l’esclusione anche per tali strutture di linee curve e di elementi decorativi appariscenti.

Le recinzioni dei fondi agricoli dovranno essere realizzate con materiali leggeri (paletti in legno o in ferro e reti a maglia larga).

Le recinzioni dei fondi agricoli non potranno determinare la formazione di fondi chiusi ed in ogni caso non dovranno ostruire strade vicinali, dovranno consentire il passo a terra della fauna di piccole dimensioni (distacco minimo da terra di m, 0,20, qualora non si usino siepi) e dovranno essere di altezza non superiore a m. 1.80; comunque dovranno essere creati varchi e/o scavalchi ogni m. 100.

Potranno essere costituiti fondi chiusi, con recinzioni realizzate con materiali leggeri, per le pertinenze delle abitazioni, per i piccoli appezzamenti che richiedono protezioni particolari in relazione alle colture ed alle utilizzazioni agricole (orti, allevamenti, ecc.), e nei casi e con le procedure previsti dalla legge.

Illuminazione esterna

L’illuminazione delle zone a giardino dovrà tendere soprattutto a valorizzare le aree a verde e gli arredi di tipo tradizionale, evitando luminosità uniforme e disponendo una serie differenziata di sorgenti luminose che non “appiattiscano” l’ambiente. E’ preferibile, in genere, utilizzare diversi tipi di sorgenti luminose a seconda che si debbano illuminare percorsi, spazi all’aperto ecc. Dovrà essere evitata comunque l’illuminazione continua sui percorsi carrabili e sui parcheggi.

Accessori ed arredi

Si intendono per accessori e arredi: muretti, marciapiedi, forni, fontanili, pozzi, barbecue, recinzioni, fioriere, aie, strade di accesso, piste ecc. I manufatti esistenti che presentano i materiali e le caratteristiche costruttive tipiche dell’ambiente rurale dovranno essere conservati e ripristinati. In fase di progettazione si dovrà provvedere all’individuazione di eventuali manufatti esistenti che per materiali e tipologie costruttive non siano compatibili con il contesto ambientale e prevedere la loro schermatura attraverso la piantumazione di essenze arboree tipiche del luogo e/o la sostituzione con altri maggiormente congrui. Ogni nuovo manufatto dovrà essere localizzato all’interno dell’area di pertinenza (resede) dell’edificio. La progettazione dovrà tenere conto delle caratteristiche del resede stesso e del rapporto con il paesaggio circostante e dovrà prevedere l’utilizzazione di materiali e tipologie tradizionali.

Art. 63 — Campi da tennis, piscine

La realizzazione dei campi da tennis e delle piscine è soggetta alle seguenti regole:

  • dovrà essere mantenuto il migliore rapporto possibile con l’andamento naturale del terreno, evitando sbancamenti e muri a retta; eventuali dislivelli (da mantenere comunque in dimensioni molto contenute), dovranno essere realizzati con prode erbose;
  • sono vietati piazzali pavimentati in cemento o asfalto; le pavimentazioni saranno limitate allo stretto necessario, e saranno sempre in pietra o mattoni; le restanti parti saranno rifinite con manto erboso;
  • i campi da tennis e le piscine devono essere schermati con siepi e gruppi di alberi di alto fusto, di essenze tipiche del luogo;
  • dovranno essere rispettati gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta esistenti, alberature, filari e sistemazioni in genere;
  • per le schermature a verde e per le piantumazioni nelle aree di pertinenza si dovranno utilizzare essenze tipiche della zona, o comunque paesaggisticamente compatibili.
  • il campo da tennis non deve essere localizzato in nessun caso a distanza maggiore di m. 75,00 dai fabbricati esistenti e di progetto;
  • in nessun punto il piano del campo dovrà discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota originaria del terreno.
  • la piscina non dovrà essere localizzata in nessun caso a distanza maggiore di m. 50, dai fabbricati esistenti e di progetto;
  • il bordo superiore della piscina non potrà avere in nessun punto una quota che si discosti di oltre cm. 50 dalla quota originaria del terreno.

Art. 64 — Manufatti minori di valore storico ed artistico

Sono le opere d’arte minori con funzione celebrativa (come croci, tabernacoli ecc.), i ponti, i muri di sostegno, le fonti ed abbeveratoi e in genere i manufatti di piccole dimensioni, solitamente ubicati lungo pubbliche vie, quali cippi, lapidi ed edicole votive. Saranno da considerare manufatti minori di valore storico da tutelare anche le centraline elettriche realizzate negli anni 30 lungo il corso dell’Elsa.

I monumenti minori esistenti dovranno essere conservati innanzi tutto mantenendo il contesto in cui sono inseriti: argini, muri di recinzione, vie poderali, ecc.; gli interventi diretti sui monumenti minori dovranno essere finalizzati alla conservazione ed al ripristino delle caratteristiche costruttive e delle finiture.

Art. 65 — Impianti di depurazione e sistemi di smaltimento delle acque reflue

Per gli insediamenti nel territorio aperto, qualora risulti impossibile o comunque eccessivamente oneroso l’allacciamento con la fognatura pubblica, potranno essere realizzati i seguenti sistemi di smaltimento delle acque reflue: a) scarico in acque superficiali previa depurazione con impianti tecnologici (ossidazione ecc.); b) scarico in acque superficiali previa depurazione mediante fito-depurazione; c) dispersione nel sottosuolo mediante subirrigazione previo trattamento preliminare o depurazione parziale; d) spandimento sul terreno mediante fertirrigazione previo trattamento preliminare o depurazione parziale, e) impiego di altri sistemi previsti dalla vigente normativa regionale.

La qualità delle acque da scaricare in acque superficiali, da disperdere nel sottosuolo mediante subirrigazione, da spandere sul terreno mediante fertirrigazione dovrà rispondere ai valori limite prescritti dalla normativa nazionale e regionale in vigore sulla materia.

Per la scelta e le caratteristiche dei sistemi di smaltimento valgono le prescrizioni riportate di seguito:

  • nelle aree collinari instabili e nelle aree di protezione idrogeologica di cui all’art.55 non potranno essere realizzati impianti di fertirrigazione;
  • nelle aree di protezione dei pozzi di cui all’art.55 dovranno essere realizzati gli allacciamenti con la fognatura pubblica e, in caso di assoluta impossibilità di adottare tale soluzione, le acque reflue dovranno essere portate con fognature impermeabili ad un punto di recapito in acque superficiali il più vicino possibile alle soluzioni di attraversamento degli argini del fiume Elsa;
  • per gli insediamenti superiori a 15 abitanti o equivalenti si dovrà adottare il sistema di depurazione con impianti tecnologici;
  • in ogni caso gli impianti di depurazione dovranno essere abbastanza lontani dagli insediamenti da non recare molestia e dovranno essere opportunamente schermati con alberi e cespugli.

Dal punto di vista procedurale tutti gli scarichi dovranno essere preventivamente autorizzati da Comune, Provincia o ATO a seconda della tipologia dello scarico e del recapito finale.

Art. 66 — Individuazione delle zone a vocazione agrituristica

Il R.U. individua come aree nelle quali è consentito il superamento dei limiti di ospitalità di 30 posti letto, ai sensi dell’art.8 della L.R. 76/94, le UTOE del sistema del territorio aperto elencate di seguito:

  • aree del sottosistema dei crinali (E2A, E2B, E2C, E2D);
  • aree del sistema delle colline nude (E3);
  • aree del sottosistema di raccordo dei crinali trasversali (E4A, E4B, E4C, E4D, E4E).

Art. 67 — Individuazione delle zone nelle quali è possibile realizzare strutture di agricampeggio

Il R.U. individua come zone nelle quali è consentita l’ospitalità in spazi aperti (agricampeggio), ai sensi dell’art.6 comma 1/b della L.R. 76/94, le UTOE del sistema del territorio aperto elencate di seguito:

  • aree del sottosistema di pianura e del sistema fluviale (E1A, E1B, E1C, E1D);
  • aree del sottosistema di raccordo e dei crinali trasversali (E4A, E4B, E4C, E4D, E4E);
  • aree agricole periurbane (E5A, E5B, E5C).

Le strutture per l’ospitalità in spazi aperti dovranno essere realizzate in conformità con la normativa statale e regionale in materia. Gli spazi aperti destinati alla ospitalità dovranno essere attrezzati con i servizi essenziali in conformità alle norme igienico-sanitarie. I locali di servizio dovranno essere ricavati all’interno di edifici esistenti. Le sistemazioni delle aree di sosta dovranno essere conformi alle prescrizioni sulle sistemazioni esterne contenute nel precedente art. 62. Le aree di sosta dovranno essere schermate con essenze arboree ed arbustive rispetto alla viabilità ad uso pubblico più vicina e rispetto agli edifici con diversa destinazione.

Art. 68 — Campeggi

Il R.U. in attuazione delle previsioni del P.S. (Statuto del Territorio, punto C8 dei Sistemi tematici) prevede la realizzazione di uno o due campeggi sulla base dei seguenti parametri:

  • ubicazione: le ubicazioni possibili sono indicate con specifica campitura sulla carta A del R.U. e corrispondono
    • a) a parte dei crinali collinari collegati nei pressi di Vallecchio con il crinale principale su cui corre la strada provinciale Volterrana;
    • b) a parte del crinale collinare della strada comunale da Dogana a Coiano;
    • c) a parte del crinale collinare e del fondovalle della strada vicinale di Broccolino;

I campeggi potranno essere realizzati a partire da una distanza di 30 ml. dalla strada provinciale più vicina (Volterrana e Coianese) o come previsto dalla campitura sulla Carta A e di 10 ml. dalle strade comunali e vicinali di accesso; leggere variazioni di questo parametro saranno possibili per motivi documentati legati alla morfologia del terreno ed alla stabilità dei versanti. Dovranno essere scelte preferibilmente aree contigue ad aree boscate, che dovranno essere alberate nell’ambito della realizzazione del campeggio.

  • dimensionamento: potranno essere autorizzati 1 o 2 campeggi per un numero massimo complessivo di 150 piazzole. La superficie complessiva dei campeggi in relazione al numero delle piazzole dovrà essere conforme alla normativa nazionale e regionale in vigore.
  • Organizzazione funzionale e fabbricati di servizio: i campeggi dovranno essere attrezzati per tende e camper; compatibilmente con l’eventuale presenza dei vincoli di cui all’art.55 su una parte delle piazzole potranno essere installati manufatti in materiale leggero tipo “bungalow”. I locali di servizio (servizi igienici, ristoro, informazioni turistiche, ecc.) saranno ricavati di norma in edifici esistenti; in caso di impossibilità potranno essere realizzati manufatti analoghi a quelli indicati nel precedente art. 57 per le attività di valorizzazione dell’economia rurale. Potranno essere realizzati in muratura solo gli edifici strettamente necessari per i locali di servizio. In ogni modo per la dotazione di servizi e per i requisiti funzionali interni al campeggio dovrà essere rispettata la normativa nazionale e regionale vigente in materia. Per i bungalow ed i locali per servizi dovrà essere sottoscritto un vincolo perpetuo di destinazione con obbligo di rimozione o di demolizione al momento della perdita della funzione originaria.
  • Sistemazioni esterne: dovranno essere il più leggere possibile e comunque conformi alle prescrizioni sulle sistemazioni esterne contenute nel precedente art. 62. La recinzione esterna dell’area dovrà essere realizzata o comunque occultata con siepi sempreverdi di essenze autoctone. Le recinzioni interne potranno essere realizzate esclusivamente con siepi. I percorsi e le piazzole dovranno essere realizzati con materiali permeabili. Le aree destinate alle piazzole dovranno essere alberate con essenze analoghe e comunque compatibili con quelle dei boschi vicini. Potranno essere realizzate strutture ricreative e sportive all’aperto a servizio del campeggio, con l’esclusione di alterazioni morfologiche del terreno e limitando al minimo le pavimentazioni impermeabili. All’interno dell’area del campeggio dovranno essere realizzate aree boscate o alberate con le seguenti finalità: per ombreggiare le piazzole, sui terreni di maggiore pendenza; per migliorare la stabilità dei pendii, infine come schermatura dell’insediamento dalla viabilità pubblica di accesso e dai coni visivi più panoramici.
  • Infrastrutture viarie ed Impianti: la realizzazione dei nuovi campeggi comporterà la sistemazione della viabilità di accesso a partire dalle strade provinciali e comunali, la realizzazione di impianti efficienti di depurazione delle acque reflue, la realizzazione degli impianti di acquedotto, Enel, Telecom.
  • Procedure di realizzazione: la realizzazione dei nuovi campeggi sarà subordinata alla approvazione di un piano attuativo che dovrà contenere previsioni ed impegni in relazione a tutti i parametri indicati in precedenza e potrà essere sottoposto ad una preventiva valutazione integrata.

Art. 69 Regole generali per altre attività da localizzare nel territorio aperto

Il R.U. consente la realizzazione nel territorio aperto delle seguenti attività: canili privati, depositi di materiali all’aperto e lavorazione di inerti. Tali attività saranno realizzabili esclusivamente nelle aree individuate in modo esplicito come compatibili dalle Norme specifiche per le UTOE del territorio aperto del Titolo 3 Capo V.

Per la realizzazione delle singole attività dovranno essere rispettate le regole generali di carattere costruttivo e procedurale riportate di seguito:

  • a) canili privati
    • caratteristiche funzionali (suddivisione in settori e servizi collaterali)
      • zona box opportunamente recintata
      • cucina magazzino
      • infermeria
      • eventuale gattile
      • area esterna recintata per sgambatura e riabilitazione
      • parcheggio di relazione
    • parametri dimenzionali
      • superficie minima di 50 mq. per cane
      • capienza minima di 40 cani
      • nei box superficie minima di 4 mq. per cane
        (1 mq. coperta + 3 mq. scoperta)
    • accorgimenti costruttivi
      • utilizzazione di strutture prefabbricate per i box
      • inserimento di siepi di separazione fra i box per limitare l’effetto gruppo
      • alberature e siepi per la schermatura del canile verso l’esterno
      • box da realizzare su superfici impermeabili inclinate verso griglie
      • di raccolta collegate a un impianto di depurazione e alla pubblica
      • fognatura
    • procedure di realizzazione
      • Permesso di costruire esteso ai manufatti, alle recinzioni ed alle
      • sistemazioni esterne
  • b) depositi di materiali all’aperto
    Per la realizzazione dei depositi di materiali all’aperto si dovranno applicare le stesse norme di carattere procedurale, funzionale, costruttivo indicate nell’art. 24 del Titolo 2 Capo II per le “zone per depositi di materiali all’aperto” previste all’interno del SISTEMA INSEDIATIVO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA.
  • c) Area per recupero inerti. Viene individuata un’area per recupero inerti provenienti da lavori edili in località Val D’Orlo all’interno del perimetro della zona di cava individuata con la sigla CN3 con opportune specificazioni riportate nel successivo art. 70.

Art. 70 — Attività estrattive, regole di progettazione, gestione e recupero

Le aree destinate ad attività estrattive sono indicate nella carta A del R.U. Si confermano a tutti gli effetti i contenuti della “Variante al PRG di adeguamento al PRAE” approvato dal Consiglio Comunale con la Delibera n.47 del 29.05.97 in attuazione delle previsioni del Piano Regionale per le Attività Estrattive. La conferma dei contenuti della “Variante al PRG di adeguamento al PRAE” avrà carattere provvisorio e varrà fino a quando non saranno stati approvati gli atti di programmazione e di pianificazione previsti dalla L.R. 78 del 3.11.98 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavabili e riutilizzazione di residui recuperabili). Tali atti di programmazione e di pianificazione dovranno essere approvati dalla Regione (PRAER, articolato in due settori) e dalla Provincia (PAERP, anch’esso articolato in due settori). Dopo l’approvazione del PAERP (Piano di Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia) il Comune adeguerà il R.U. nei termini previsti dal PAERP stesso.

La variante al PRG di adeguamento al PRAE regolamenta per tutte le aree ubicate nella carta A del R.U. i criteri di progettazione per gli interventi, le modalità di escavazione e di gestione delle cave, le modalità di ripristino delle aree al termine della escavazione, le destinazioni finali delle aree dopo l’intervento di ripristino.

Rispetto alla Variante al PRG di adeguamento al PRAE il R.U. ha modificato le previsioni relative alla aree CEA2, CEA3 (escavazione di argilla per la fornace PLP), trasformandole nelle previsioni CE3 e CE4 (ripristino delle aree di escavazione) e ha annullato le previsioni relative all’area CEA1 (escavazione di argilla per la fornace SILAP) e all’area CE2 (ripristino delle aree di escavazione delle ex fornaci Castellana e Colc).

Le aree CEA1, CEA2, CEA3, sono state annullate o modificate a seguito della cessazione dell’attività delle fornaci SILAP e PLP; l’area CE2 è stata annullata a seguito della individuazione dell’area come verde pubblico e tenendo conto del fatto che sono già stati effettuati interventi significativi di ripristino.

Per le aree annullate (CEA1, CE2) il R.U. ha individuato nuove regole di intervento nell’ambito dell’UTOE 7 (sistema del Capoluogo, sottosistemi delle aree esterne con funzioni miste), e dell’UTOE 8 (sistema del Capoluogo, sottosistemi delle aree esterne con funzioni miste).

Per le aree CE3 e CE4, che sostituiscono le aree CEA2 e CEA3, si riportano di seguito le regole di intervento, elaborate in analogia formale e sostanziale con le norme confermate della “Variante al PRG di adeguamento al PRAE”.

Sottozona ce3

Cava di argilla in Località S. Matteo (ex Fornace P.L.P.). Recupero ambientale di cave dismesse.

Prescrizioni per la redazione del progetto di ripristino

Le risorse essenziali da salvaguardare sono il suolo, la flora, il paesaggio, i documenti materiali della cultura; in particolare come emergenze di carattere storico architettonico si rilevano nelle vicinanze della cava il complesso monumentale della Villa e della Fattoria di Granaiolo notificate ai sensi della legge 1089/39, e la chiesa di S. Matteo. Da tutti e due i complessi è visibile la zona di cava. Per salvaguardare tali risorse l’escavazione dovrà essere limitata agli interventi strettamente necessari per garantire la stabilità del pendio; la sistemazione finale dell’area dovrà essere tale da garantire all’area stessa un assetto morfologico “naturale” ed analogo a quello dei pendii con pendenza accentuata tipici del vicino sistema collinare, in modo da non introdurre elementi incoerenti nel paesaggio.

Per l’area dovrà essere presentato apposito progetto di ripristino con particolare attenzione al recupero ambientale. Il progetto dovrà basarsi su una indagine geognostica che definisca i problemi connessi con l’attività estrattiva secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 36/80.

In particolare dovranno essere valutate le caratteristiche idrologiche, litotecniche, idrogeologiche e geomorfologiche di dettaglio.

Dovrà essere posta particolare attenzione sulle modalità di deflusso superficiale esterno e sul progetto delle opere di raccolta delle acque superficiali, nonché sull’analisi di stabilità dei versanti sia nelle condizioni di taglio rapido che a lungo termine.

Dovrà essere posta particolare attenzione per la zona in prossimità del crinale di Pugliano, dove è presente una scarpata di erosione e l’inclinazione dei terreni rientra nelle classi di acclività 5 e 6.

Per quanto riguarda l’analisi sulla stabilità dei pendii e dei fronti di scavo, si deve fare riferimento a quanto previsto al punto “G” del D.M.L.PP 11/03/1988.

Il progetto di ripristino, presentato ai sensi della L.R. 36/80 o delle successive modifiche e delle presenti prescrizioni, dovrà essere corredato di un dettagliato piano di intervento con indicate le eventuali zone di rimodellamento, quelle di deposito del materiale movimentato, le aree di rispetto, le infrastrutture, i servizi, le recinzioni e le opere di urbanizzazione necessarie.

Dovranno essere rispettate le norme, salvo diversa e comprovata motivazione tecnica, indicate nel D.P.R. n. 128 del 09/04/1958 che vieta di tenere a strapiombo i fronti di escavazione.

La pendenza dei fronti di cava dovrà comunque essere realizzata in relazione alle caratteristiche geotecniche puntuali valutate con apposite analisi di laboratorio.

Il progetto dovrà essere il risultato di un’attività interdisciplinare che individui oltre alle caratteristiche geologiche sopra definite anche quelle vegetazionali, agronomiche, pedologiche, socio economiche e paesaggistiche. Il progetto dovrà contenere delle valutazioni sugli effetti ambientali a firma dei tecnici abilitati (interdisciplinari) che integrino quelle eseguite nella presente analisi. Dovranno essere salvaguardate le strade vicinali di Pugliano e di Ormicello.

Prescrizioni per il ripristino ambientale e i tempi massimi

Al termine dell’intervento di ripristino dovrà essere realizzata una sistemazione con ripristino vegetazionale, con arbusti e rimboschimento utilizzando essenze locali. La sistemazione finale dovrà tenere conto in modo specifico della visibilità dalla villa e dalla fattoria di Granaiolo. Dovrà essere studiato in modo particolare il sistema di regimazione delle acque meteoriche provenienti dalla pendice risistemata, anche con soluzioni di ritenzione temporanea.

Il progetto di risistemazione ambientale dovrà essere dettagliato per quanto concerne la regimazione idraulica, la sistemazione a verde, la viabilità e gli interventi di riporto.

Per quanto concerne l’assetto morfologico finale dovranno essere realizzati dei versanti di adeguata pendenza in moda da ricostruire un assetto morfologico simile a quello originario e da effettuare il recupero ambientale come unico progetto di tutta l’area di variante. Il recupero ambientale potrà avvenire, seguendo le indicazioni del progetto complessivo, anche per fasi.

Tempi massimi di ripristino: 3 anni dall’inizio dell’intervento di ripristino.

Destinazioni finali dell'area e relativi interventi consentiti

Destinazione finale dell’area: zona agricola (sistema ambientale e paesaggistico del territorio aperto), interventi consentiti: sfruttamento del bosco, attività agricola.

Criteri e metodi di coltivazione, limiti di escavazione (punto 3.4. delle istruzioni tecniche)

Il recupero della cava dismessa rientrerà nella ipotesi B (recupero di cava dismessa con incentivo). Ai sensi di tale punto potrà essere eventualmente commercializzato solo il materiale che sarà assolutamente necessario asportare per garantire un assetto stabile alle pendici di cava e che non sarà opportuno riutilizzare per interventi di rinterro sempre finalizzati a stabilizzare le pendici di cava. La durata degli interventi di recupero e ripristino non dovrà essere superiore a 1 anno.

Sottozona ce4

Cava di argilla in Località S. Matteo/Colombaie. Recupero ambientale e funzionale di cave dismesse.

Prescrizioni per la redazione del progetto di coltivazione e ripristino

Le risorse essenziali da salvaguardare sono il suolo, l’acqua, la flora, il paesaggio, i documenti materiali della cultura. In particolare come emergenza di carattere storico architettonico si rileva nelle vicinanze la Chiesa di S. Matteo, dalla quale è visibile la zona di cava.

Per salvaguardare tali risorse l’escavazione dovrà essere contenuta in modo da non modificare sostanzialmente, anche se potrà abbassare il livello, il contro crinale che parte dal sistema collinare interno e si attesta attualmente sulla collinetta a quota 83,8 e sul toponimo “Le Colombaie” ed in modo da tenere nettamente separate, dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista della regimazione idrica, la valletta di Via Ormicello dalla valletta del borro Spranganelli. Per l’area dovrà essere presentato apposito progetto di recupero mediante coltivazione e ripristino con particolare attenzione al recupero ambientale. Il progetto dovrà basarsi su una indagine geognostica che definisca i problemi connessi con l’attività estrattiva secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 36/80. In particolare dovranno essere valutate le caratteristiche idrogeologiche, litotecniche, idrogeologiche, geomorfologiche e geotecniche di dettaglio. Per quanto riguarda l’analisi sulla stabilità dei pendii e dei fronti di scavo, si deve fare riferimento a quanto previsto al punto G del D.M.LL.PP. 11/03/1988.

Il progetto di coltivazione, presentato ai sensi della L.R. 36/80 o delle successive modifiche e delle prescrizioni, dovrà essere corredato di un dettagliato piano di coltivazione con indicate le zone di escavazione, quelle di deposito del materiale cavato, le aree di rispetto, gli impianti di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi, le recinzioni e le opere di urbanizzazione necessarie.

La coltivazione dovrà essere sviluppata tenendo in considerazione la morfologia attuale dell’area già scavata in modo da adattare i nuovi gradoni a tale morfologia.

Dovranno essere rispettate le norme, salvo diversa e comprovata motivazione tecnica, indicate nel D.P.R. n. 128 del 09.04.4958 che vieta di tenere a strapiombo i fronti di escavazione.

La pendenza dei fronti di cava dovrà comunque essere realizzata in relazione alle caratteristiche geotecniche puntuali valutate con apposite analisi di laboratorio.

Dove le condizioni lo consentono la coltivazione dovrà essere eseguita a gradoni con alzata preferibilmente di circa 3.0 m. e scarpa di 6.0 m. per consentire un agevole passaggio dei mezzi.

Il progetto deve essere il risultato di una attività interdisciplinare che individui oltre alle caratteristiche geologiche sopra definite anche quelle vegetazionali, agronomiche, faunistiche, pedologiche socio-economiche e paesaggistiche.

Il progetto dovrà contenere delle valutazioni sugli effetti ambientali a firma dei tecnici abilitati (interdisciplinari) che integrino quelle eseguite nella presente analisi.

In fase di coltivazione si dovranno prendere tutte le misure di protezione e salvaguardia necessarie per le abitazioni del toponimo “Colombaie”.

La strada Vicinale di Ormicello dovrà essere adeguata, nel tratto percorso dai mezzi di trasporto funzionali all’attività estrattiva, all’incremento di traffico ed in modo da evitare innalzamenti di polvere eccessivi.

Prescrizioni per il ripristino ambientale e i tempi massimi.

Al termine delle coltivazione dovrà essere ripristinato l’uso agricolo. Dovrà essere ripristinata la viabilità poderale esistente nell’area, anche con soluzioni alternative a quelle attuali.

Il progetto di risistemazione ambientale dovrà essere dettagliato per quanto concerne la regimazione idraulica la sistemazione a verde la viabilità e gli interventi di riporto.

La morfologia a ripristino avvenuto dovrà lasciare un crinale significativo tra il Borro di Spranganelli ed il fosso che scorre parallelo alla Strada Vicinale dell’Ormicello.

Per l’assetto finale si dovrà quindi ricostituire la forma del rilievo attuale con quota topografica più bassa e mantenendo un rilievo più elevato a protezione sul lato della S.S. 429 e delle abitazioni del toponimo “Colombaie”. Tempi massimi di ripristino: 3 anni dalla fine dell’attività di coltivazione.

Destinazioni finali dell'area e relativi interventi consentiti

Destinazione finale dell’area: Zona agricola (sistema ambientale e paesaggistico del territorio aperto). Interventi consentiti: attività agricola e attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con le specificazioni e le limitazioni sotto indicate.

In conformità con quanto disposto dal P.I.T. si individua la suddetta area CE4 come zona di possibile ubicazione di attività di produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione comunque che gli impianti da eseguire abbiano una potenzialità complessiva inferiore ad 1 megawatt. A tale proposito si rileva che sia la disciplina dei beni paesaggistici del P.I.T. che la L.R. 11/2011 privilegiano l’insediamento delle suddette attività nell’ambito di aree degradate fra le quali risultano ricomprese le aree di cava non ancora ripristinate e le aree di cava dismesse come quella in oggetto. Fra le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili di possibile insediamento si prevedono le seguenti:

Impianti eolici con altezza al rotore inferiore a 10 mt. (minieolico);

Impianti solari a terra sia termici che fotovoltaici;

Impianti alimentati da biomasse di combustibile ligneo vergine (masse prodotte da abbattimenti di alberature o da tagli vegetazionali e potature) provenienti da filiera corta secondo la normativa vigente (approvvigionamento da masse vegetali provenienti da un ambito limitato in termini di distanza dal luogo di produzione). Sarà in ogni caso vietato l’impiego di F.O.R.S.U. o altro tipo di rifiuto per l’alimentazione del suddetto impianto.

Dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di valori storici e architettonici presenti nell’edificato circostante, nonché ad armonizzarne la percezione visiva dell’impianto con il contesto paesaggistico di riferimento. Gli impianti dovranno essere opportunamente sistemati secondo un disegno coerente e ordinato rispetto alla morfologia degli insediamenti esistenti ed al disegno del paesaggio. Nella esecuzione degli impianti sarà possibile ricorrere alla esecuzione di limitate operazioni di modifica morfologica rispetto all’assetto dei luoghi conseguente alla esecuzione dell’intervento di ripristino ambientale del sito oltre alla previsione di specifiche fasce alberate/arbustive coerenti con il contesto paesaggistico. Dovrà inoltre essere verificata la possibilità di connessione alla rete senza opere pregiudizievoli sul paesaggio e le connessioni stesse dei nuovi impianti alle reti di trasporto esistenti dovranno avvenire preferibilmente con l’impiego di linee interrate. L’esecuzione dell’impianto non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità carrabile ma soltanto l’adeguamento della viabilità esistente.

Ai fini di valutare l’impatto e l’inserimento nel contesto ambientale degli impianti, con particolare riferimento agli effetti visivi negativi sul paesaggio, dovranno essere prodotte specifiche indagini rivolte a garantire un adeguato inserimento rispetto ai coni di visuale di particolare pregio paesaggistico, da sottoporre a preventivo parere da parte della Commissione Comunale Edilizia.

Per l’alloggiamento ed il funzionamento dei suddetti impianti potrà essere realizzato un edificio avente una superficie massima di 200 mq oltre a locale di stoccaggio e magazzino avente una superficie massima di 100 mq da realizzare preferibilmente in posizione seminterrata. Per le altre caratteristiche dimensionali e di finitura degli edifici si farà riferimento alle disposizioni generali vigenti per le costruzioni in zona agricola. L’esecuzione dei suddetti impianti e dei relativi manufatti sarà subordinata alla redazione di specifico atto d’obbligo unilaterale che impegni il richiedente al mantenimento della destinazione ad impianto produttivo con obbligo di smantellamento al momento della cessazione dell’attività.

Criteri e metodi di coltivazione, limiti di escavazione (punto 3.4. delle istruzioni tecniche)

Il recupero della cava dismessa rientrerà nella ipotesi B (recupero di cava dismessa con incentivo). Ai sensi di tale punto la quantità di materiale da commercializzare non dovrà essere superiore al 20% del materiale escavato in precedenza; il richiedente elaborerà un piano finanziario dimostrando che l’utile di Impresa non sarà superiore al 20% dei costi di recupero, la durata degli interventi di coltivazione e ripristino non dovrà essere superiore a 3 anni.

Specificazione per la sottozona cn3

In conformità con quanto disposto dall’art. 53 e dall’art. 118 delle presenti norme tecniche si individua la suddetta area CN3 come di possibile ubicazione di attività di stoccaggio e recupero mediante lavorazione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento di attività edilizia ed attività connesse.

In particolare la zona da destinare allo svolgimento di tale attività dovrà essere ricompresa all’interno del perimetro della zona di cava individuata con la sigla CN3 e non potrà avere una estensione superiore al 20% della suddetta zona di cava. Al fine di mitigare la visibilità degli impianti e dei cumuli la collocazione dell’area di stoccaggio e lavorazione dovrà essere individuata nel settore più a valle della zona CN3. Sul limite della suddetta zona dovranno essere operate adeguate operazioni ed interventi di mitigazione con inserimento di cortine vegetali ed eventuali dune o collinette artificiali di coronamento.

Detta attività di stoccaggio e recupero di rifiuti derivanti dallo svolgimento dell’attività edilizia ed attività connesse potrà essere svolta anche successivamente al completamento delle attività di coltivazione e di ripristino ambientale della cava stessa ai sensi e per gli effetti degli art. 208 e 216 del D.Lgs. 152/2006 limitatamente al trattamento di rifiuti non pericolosi.

L’attività sarà soggetta alla acquisizione di specifica autorizzazione a fronte delle necessarie verifiche in relazione alle emissioni in atmosfera (rumore, polveri, ecc.) ed alla regimazione e conferimento delle acque meteoriche e di dilavamento nel vicino corso d’acqua.

Per consentire il funzionamento e l’alloggiamento dei suddetti impianti potranno essere realizzati adeguati manufatti nel numero e con le caratteristiche dimensionali strettamente necessarie (tettoia, deposito, servizi igienici, ecc.) per una superficie massima complessiva di 200 mq.

L’esecuzione dell’impianto e dei suddetti manufatti sarà subordinata alla redazione di specifico atto d’obbligo unilaterale che impegni il richiedente al mantenimento della destinazione di impianto produttivo con obbligo di smantellamento al momento della cessazione dell’attività.

Art. 71 — Regole generali per la realizzazione di impianti pubblici e di pubblico interesse in territorio aperto

Gli impianti pubblici e di pubblico interesse dovranno essere realizzati tenendo conto dei vincoli e delle prescrizioni contenuti nell’art.55 (regole urbanistiche per le aree sottoposte a vincolo) e delle norme specifiche per le singole UTOE contenute nel Titolo 3 Capo V.

Per quanto riguarda l’inserimento degli impianti nel territorio valgono inoltre le prescrizioni di carattere generale riportate di seguito:

  • linee Enel. Le linee aeree dovranno essere di norma realizzate al di fuori delle aree boscate; in caso di assoluta necessità si dovranno comunque posizionare i sostegni all’interno delle radure e dovrà essere studiato un profilo delle campate che escluda la necessità del taglio per realizzare corridoi di sicurezza o piste all’interno delle aree boscate. Nel caso che tali tagli siano assolutamente necessari dovrà essere previsto il reimpianto contemporaneo di bosco in posizione vicina per una superficie almeno doppia di quella originaria. Le linee Enel ad alta tensione potranno essere realizzate solo ad una distanza superiore a 28 ml. dagli edifici esistenti. Non potranno essere realizzate linee Enel e sostegni che ingombrino i coni visivi principali dalle strade verso gli edifici classificati di valore monumentale o di valore architettonico nella ricerca Poggiali.
  • Impianti e cabine di trasformazione dell’Energia elettrica. Nel territorio aperto non si prevede la realizzazione di impianti di trasformazione da alta a media tensione. Per la realizzazione di impianti che si rivelassero necessari dovrà essere apportata una variante al R.U. Le cabine di trasformazione da media a bassa tensione dovranno essere realizzate rispettando la distanza dalle strade pubbliche prevista dal codice della strada. Per quanto riguarda le distanze dai confini di proprietà si potrà derogare dalle distanze minime prescritte nell’art. 54 e tener conto esclusivamente delle norme del Codice Civile e della distanza minima di 10 ml. fra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti. Non potranno essere realizzate nuove cabine di trasformazione all’interno delle aree di protezione paesistica e storico-ambientale di cui all’art. 55 e all’interno dei coni visivi principali dalle strade verso gli edifici classificati di valore monumentale o di valore architettonico nella ricerca Poggiali.
  • Condutture, centrali di spinta, depositi dell’acquedotto, condutture e cabine di decompressione del gas metano. Nel territorio aperto non è prevista la realizzazione di impianti di potabilizzazione dell’acqua. Per la realizzazione di impianti che si rivelassero necessari dovrà essere approvata una variante al R.U. Le centrali di spinta ed i depositi dovranno essere realizzati interrati o seminterrati, in caso di impossibilità ad adottare tale soluzione le centrali di spinta potranno essere realizzate adottando i criteri tipologici previsti nel precedente art. 56 per gli annessi agricoli. Nel caso che per motivi non eludibili (igienici, funzionali, ecc.) dovesse essere necessario realizzare depositi per l’acqua potabile fuori terra dovranno essere preventivamente studiate tipologie edilizie in grado di garantire la massima funzionalità e di inserirsi in modo armonico nel paesaggio, pur presentando una “leggibilità” precisa della destinazione. Per le cabine di decompressione da alta a media pressione del gas metano dovranno essere utilizzati gli stessi criteri indicati per le centrali di spinta dell'acquedotto; le cabine di decompressione da media a bassa pressione dovranno essere realizzate rispettando le distanze dalle strade pubbliche previste dal Codice della Strada per le recinzioni. Le condutture dell’acquedotto e le condutture del gas metano dovranno essere realizzate di norma al di fuori delle aree boscate; in caso di assoluta necessità di attraversare le aree boscate e di realizzare dei tagli di bosco dovrà essere previsto il reimpianto contemporaneo di bosco in posizione vicina per una superficie almeno doppia di quella originaria.
  • Ripetitori della telefonia cellulare. Il R.U. individua nel territorio aperto le aree compatibili con la localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare. Le aree compatibili sono individuabili in base alle carte A e B del R.U. in quanto corrispondono alle seguenti UTOE o settori di UTOE:
    • UTOE E1 del sottosistema delle aree di pianura e del sistema fluviale, con l’esclusione delle aree per il contenimento del rischio idraulico.
    • UTOE E3 del sottosistema delle colline nude, limitatamente alle aree posizionate a nord-est del tracciato della nuova Strada Statale 429.
    • UTOE E4 del sottosistema delle aree di raccordo e dei crinali trasversali, con l’esclusione della E4D e dell’area di protezione paesaggistica e storico ambientale posizionata nella UTOE E4C.
    • UTOE E5 del sottosistema delle aree agricole periurbane.
    • UTOE E6 del sottosistema delle aree morfologicamente deboli.

All’interno delle UTOE o settori di UTOE elencati dovranno essere escluse inoltre: a) le ubicazioni che rispetto agli edifici classificati di valore monumentale o di valore architettonico dalla ricerca Poggiali ricadano all’interno di un raggio di 200 ml. o sui coni visivi principali dalle strade; b) le ubicazioni all’interno delle aree boscate. In ogni caso il Comune potrà prescrivere la colorazione dei sostegni e la colorazione o la adozione di adeguate tecniche di occultamento, fino al completo interramento, per gli “shelter” di base. Le zone del territorio aperto escluse dall’elenco delle aree compatibili sono state individuate come aree “sensibili” per motivi ambientali e paesaggistici. Il Comune potrà elaborare per la telefonia cellulare uno specifico piano di settore per precisare meglio le aree compatibili e le aree sensibili e per individuare, le procedure da seguire per promuovere l’accorpamento degli impianti e la localizzazione degli impianti accorpati in aree di proprietà pubblica facilmente accessibili e con destinazione compatibile.

Per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo in casi di particolare importanza (per la vicinanza di edifici di valore monumentale o architettonico, per la presenza di direttrici visuali verso edifici di tale valore, per la presenza di direttrici visuali significative verso i centri storici, per la presenza di direttrici visuali significative verso il territorio aperto) il conseguimento del titolo di assenso sarà subordinato all’esito positivo di una specifica valutazione degli effetti paesaggistici.

Art. 72 — Viabilità principale nel territorio aperto: strade di attraversamento e viabilità principale a servizio del territorio aperto. Regole generali di inserimento per le strutture viarie.

La viabilità principale nel territorio aperto è evidenziata con specifica colorazione nella carta A del R.U. La carta A distingue con tratti differenziati la viabilità esistente, compresa quella da migliorare, e la viabilità di previsione. La carta A individua per la viabilità di previsione il tracciato più probabile (definito a livello urbanistico o già oggetto di un progetto preliminare) ed il corridoio infrastrutturale (strade più fasce di rispetto) all’interno del quale potrà essere posizionato il tracciato del progetto definitivo; individua per le strade da migliorare il tracciato attuale ed il corridoio infrastrutturale all’interno del quale potranno essere posizionati gli allargamenti della carreggiata e le modifiche parziali al tracciato.

L’indicazione dei corridoi infrastrutturali si sovrappone alle altre previsioni normative del R.U.; nei corridoi prima degli interventi di realizzazione della nuova viabilità e di miglioramento della viabilità esistente saranno vietate le nuove costruzioni ed in generale tutte le opere che possano costituire ostacolo alla realizzazione degli interventi. Per i fabbricati che ricadono entro i corridoi infrastrutturali saranno consentite le categorie di intervento A, B, C1, C2. Dopo gli interventi di nuova realizzazione o di miglioramento della viabilità previsti dal R.U., nelle aree intorno alle strade stesse si applicheranno le altre previsioni normative del R.U. comprese le norme specifiche per le UTOE di appartenenza contenute nel Titolo 3 Capo V, e valgono i vincoli di inedificabilità previsti dal Codice della strada.

I progetti delle strade di nuova realizzazione e quelli di miglioramento delle strade esistenti, dovranno comprendere gli assetti vegetazionali, le modellazioni del terreno e l’eventuale arredo stradale, necessari ad assicurarne l’integrazione con l’ambiente e con il paesaggio, a valorizzarne gli aspetti panoramici ed a conformarle al loro effettivo uso. I progetti di nuova realizzazione e di miglioramento dovranno indicare in modo esplicito le opere finalizzate al mantenimento della rete di drenaggio delle acque superficiali preesistente o comunque a garantire in piena efficienza la continuità delle reti di drenaggio fra i due lati della strada.

I progetti dovranno evitare in linea di principio la realizzazione di muri di contenimento a monte o a valle; in caso di assoluta necessità dovranno essere adottate opportune soluzioni di occultamento di tali muri o comunque di mitigazione dell’impatto visivo.

I progetti dovranno prevedere le modalità di tutela del patrimonio archeologico eventualmente presente o rintracciabile nelle aree interessate dagli interventi.

Le aree manomesse nel corso dei lavori dovranno essere ripristinate al termine dei lavori stessi e rese paesaggisticamente ed ambientalmente compatibili.

Art. 73 — Le componenti del paesaggio

Nel presente articolo si individuano le componenti fondamentali del paesaggio nel territorio comunale di Castelfiorentino, componenti che dovranno essere tutelate, valorizzate e ripristinate come obiettivo fondamentale del R.U. Le componenti del paesaggio vengono individuate non solo come categorie estetiche, ma come componenti strutturali della organizzazione del territorio che si caratterizzano anche e soprattutto per i collegamenti consolidati fra gli aspetti naturali, le infrastrutture, l’organizzazione agraria ed infine il sistema degli insediamenti.

Per le componenti del paesaggio individuate di seguito vengono fissati alcuni criteri generali di salvaguardia; altre regole di carattere più puntuale vengono indicate nelle norme specifiche per le singole UTOE del territorio aperto nel Capo V del Titolo 3.

Componenti naturali

Morfologia del terreno

Dovrà essere conservata in modo integrale, da questo criterio discendono le regole, contenute in alcuni articoli precedenti, che tendono a proibire o a limitare al massimo i movimenti di terra.

Zone riparie

Corrispondono ai corsi d’acqua, con le golene marginali, ed alle fasce di terreno immediatamente a lato. Dovranno essere rigorosamente conservate le caratteristiche dei corsi d’acqua e delle aree golenali comprese le opere idrauliche “storiche” e comunque significative. Nessun intervento modificativo salvo le opere prescritte dal Genio Civile o dall’Autorità di bacino per la regimazione dei corsi d’acqua e per il contenimento del rischio idraulico. Dovranno essere preservate integralmente le fasce laterali di 10 ml. Dovranno essere conservate e ripristinate le alberature riparie e laterali.

Boschi

Dovranno essere conservati e valorizzati (art.55, punto specifico). Si dovrà tendere ad integrare le aree boscate; da questo criterio discendono le regole che prescrivono la realizzazione di nuovi boschi in alcuni articoli precedenti (aree collinari instabili, campeggi).

Componenti antropiche

Sistema idrico

Dovrà essere mantenuto ed integrato il sistema di drenaggio superficiale delle acque meteoriche, al fine di garantire la stabilità delle pendici collinari e di preservare da fenomeni di ristagno le aree di fondovalle, oltre che di salvaguardare una componente fondamentale del paesaggio. Il mantenimento dell’efficienza del sistema di drenaggio superficiale sarà una prescrizione fondamentale per la realizzazione della nuova viabilità ( art.72).

Dovrà essere mantenuto il sistema delle opere idrauliche realizzate per la regimazione delle piene e per l’irrigazione. Alla tipologia di tali opere ed alla utilizzazione dei manufatti esistenti dovrà tendere ad uniformarsi anche la realizzazione delle opere per il contenimento del rischio idraulico (art.55, punto specifico).

Pozzi e sorgenti

Dovranno essere salvaguardati le sorgenti ed i pozzi storici, compresi i manufatti di valore storico che spesso caratterizzano tali opere di captazione.

Laghetti collinari Dovranno essere salvaguardati i molti laghetti collinari presenti a monte delle vallette minori individuate dal R.U. come “ corridoi biologici “ . Per i nuovi laghetti si dovranno scegliere preferibilmente ubicazioni analoghe a quelle attuali e comunque, preliminarmente alla esecuzione, si dovrà eseguire uno studio sulle caratteristiche paesaggistico-ambientali e sulle condizioni geologiche e geomorfologiche con particolare riferimento alla tenuta del fondo e delle sponde e alla stabilità complessiva delle sponde e del versante.

Viabilità principale e Viabilità minore

Si dovranno seguire i criteri di corretto inserimento nel territorio e di mitigazione dell’impatto ambientale indicati nel precedente art.72, con l’obiettivo della salvaguardia delle componenti del paesaggio di cui al presente articolo. Le regole per il corretto inserimento della viabilità minore sono indicate nel successivo art.75.

Assetto agrario

Si dovrà tendere alla conservazione sia dell’orientamento e della suddivisione storica dei campi (legati in modo organico al sistema idrico ed alla viabilità) sia, compatibilmente con le esigenze economiche attuali, delle culture tradizionali. Ulteriori regole sono indicate nel successivo articolo 74.

Recinzioni e accessibilità dei terreni

Dovranno essere conservate le recinzioni storiche.

Per gli insediamenti di cui al punto successivo non saranno ammesse nuove recinzioni in muratura, salvo tratti lungo le strade pubbliche in corrispondenza degli accessi e/o finalizzate a esigenze fondamentali di salvaguardia della privacy; per il resto le recinzioni degli insediamenti dovranno essere realizzate con siepi in legno rete a maglia sciolta su paletti occultata da siepe sempre verde; sarà vietato l’uso del filo spinato. Dovranno essere sempre garantiti la percorrenza delle strade vicinali e l’accesso agli insediamenti maggiori ed ai beni architettonici.

Per le siepi di recinzione e di integrazione di recinzioni con rete si dovranno usare essenze locali (biancospino, sambuco, alloro, etc.) o comunque tecniche e materiali paesaggisticamente compatibili.

Nei resede degli edifici classificati come “siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale” di cui all’articolo 58 del Titolo 2 le recinzioni potranno essere realizzate esclusivamente con elementi di arredo mobili (fioriere ecc.) nei seguenti casi:

  • sui marciapiedi di rigiro e nelle aree con pavimentazioni storiche (aie, cortili ecc.) o con giardini storici;
  • a una distanza inferiore a 10 ml. dal perimetro degli edifici di valore monumentale o architettonico

Le opere di recinzione nelle aree che costituiscono il resede degli edifici classificati come “siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale” potranno essere realizzate subordinatamente alla presentazione di un progetto da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera f) della L.R. 52/99.

Per le recinzioni dei fondi agricoli e per la costituzione di fondi chiusi valgono le prescrizioni indicate nell’art. 62 punto d) del Titolo 2.

Sistema insediativo

Si caratterizza per le seguenti componenti: nuclei, fattorie e ville, poderi, case sparse, chiese ed edifici religiosi.

La tutela delle componenti del sistema insediativo è garantita per l’esistente delle regole di intervento sui “siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale” contenute nell’art. 58 e dalle regole per “edifici particolari” contenute nell’art. 59 e per i nuovi edifici, le ristrutturazioni e le sistemazioni esterne dalle regole contenute nei precedenti articoli 56, 57, 60, 61, 62.

Fra i manufatti da tutelare devono essere inseriti anche alcuni manufatti minori inseriti storicamente sulla viabilità e lungo i corsi d’acqua, come i tabernacoli e le edicole sacre, le fontane, le centraline idroelettriche realizzate negli anni 30. Per tali manufatti il R.U. prescrive la tutela immediata e rimanda successivi approfondimenti a specifici piani di settore.

Fra le componenti del paesaggio legate al sistema insediativo rientra anche il “margine urbano” del capoluogo, delle frazioni, degli insediamenti produttivi verso la campagna. Alla valorizzazione di tale componente sono finalizzate le regole contenute nel Titolo 3 Capo I e capo 2 per i settori di territorio aperto inseriti nelle UTOE dei sistemi insediativi, regole che tendono fra l’altro a definire in modo netto i “margini urbani”.

Alberature diffuse

Si caratterizzano per le seguenti componenti: alberature isolate, a gruppi, a filari, a macchia.

Le alberature diffuse sottolineano tradizionalmente la viabilità e il sistema insediativo.

Il R.U. prescrive la tutela, il ripristino, l’integrazione delle alberature diffuse sulla base dei seguenti criteri: eliminazione delle essenze non tradizionali; inserimento di nuove alberature utilizzando essenze autoctone tradizionali e sulla base dei rapporti consolidati con il contesto ambientale (filari lungo le strade, alberature di segnalazione degli incroci, gruppi a corredo degli insediamenti ecc.)

Parchi e giardini storici

Dovranno essere conservati e valorizzati. Eventuali ampliamenti dovranno essere congrui e coerenti con gli elementi esistenti. La tutela dei giardini storici è garantita dalle regole di intervento sui “siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale” contenute nell’art. 58 e dalle regole per le “ ville e fattorie” contenute nell’art. 59.

Per la individuazione delle alberature diffuse e delle essenze presenti nei giardini storici si dovrà fare riferimento anche ai sistemi vegetazionali di interesse ambientale rilevati nella cartografia 1/2000 e 1/5000 che costituisce parte integrante dell’Allegato G (siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale nell’intero territorio comunale)

Tipologie di paesaggio

Le componenti del paesaggio indicate in precedenza definiscono nel territorio comunale di Castelfiorentino tre tipologie fondamentali di paesaggio, che si elencano di seguito anticipando i contenuti del Titolo 3 Capo V.

  1. A) aree di fondovalle e del sistema fluviale
  2. B) aree collinari caratterizzate dalla presenza di boschi
  3. C) aree collinari prive di boschi.

Art. 74 — Regole generali per gli interventi di trasformazione del suolo e delle colture

Gli interventi di trasformazione del suolo e delle colture nelle aree del territorio aperto dovranno essere effettuati nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 55 e dalle esigenze di tutela delle componenti del paesaggio di cui al precedente art. 73. Dovranno essere conservate e ripristinate le sistemazioni agrarie storiche che risalgono alle sperimentazioni effettuate dal marchese Ridolfi fra il 1900 e il 1920 e che sono ancora presenti all’interno della UTOE E2D. Tali sistemazioni agrarie storiche saranno oggetto di uno specifico piano di settore e fino alla approvazione di tale piano e per tutto il periodo di validità del R.U. saranno individuate sulla base di segnalazione documentata. Nel caso di interventi di trasformazione del suolo e delle culture su aree di grande estensione e/o di notevole impatto ambientale (per la vicinanza di edifici di valore monumentale o architettonico, per la presenza di direttrici visuali verso edifici di tale valore, per la presenza di direttrici visuali significative verso i centri storici, per la presenza di direttrici visuali significative verso il territorio aperto) il conseguimento del titolo di assenso sarà subordinato all’esito positivo di una specifica valutazione degli effetti paesaggistici.

Art. 75 — La viabilità minore nel territorio aperto da valorizzare, i percorsi trekking

Il R.U. individua nella carta A la viabilità minore del territorio aperto da valorizzare e da recuperare. La valorizzazione ed il recupero della viabilità minore, costituita da strade vicinali ad uso pubblico, ha diversi obiettivi:

  • mantenere attiva una rete viaria che rischia altrimenti di scomparire ( come è già successo per alcuni tratti) rendendo difficilmente accessibile e quindi al limite inutilizzabile una parte consistente del patrimonio edilizio esistente nel territorio aperto, costituita in gran parte da edifici individuati come “ manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale”;
  • ricostituire una maglia articolata di supporto alla viabilità principale;
  • connettere le componenti del sistema insediativo nel territorio aperto ( nuclei, fattorie, ville, poderi, case sparse, chiese ed edifici religiosi) formando una maglia in grado di promuovere e valorizzare anche l’utilizzazione turistico-ricettiva e ricreativa di tali edifici;
  • costituire una rete di collegamento “leggera” per permettere la fruizione di tutto il territorio e delle sue risorse paesaggistiche e storiche, attivando un circuito del tempo libero e del turismo alternativo;
  • costituire una sede per tutte le “tipologie” di mobilità leggera: percorsi pedonali, percorsi trekking, ciclocross, percorsi vita, ippovie, ecc. .

Il R.U. individua la viabilità per la quale saranno necessari interventi di manutenzione e di riqualificazione solo in punti particolari ed i tratti per i quali sarà necessario un vero e proprio ripristino, in quanto sono ormai scomparsi o comunque ridotti a viottoli difficilmente transitabili.

L’individuazione del R.U. non equivale assolutamente ad un “ censimento” delle strade vicinali ad uso pubblico, per il quale si rimanda alla individuazione delle mappe catastali ed alla ricognizione effettuala dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n° 28 del 29/04/54.

Anche per quanto riguarda l’individuazione dei tracciati della viabilità da valorizzare e della viabilità da ripristinare i percorsi riportati nella carta A del R.U. hanno valore solo indicativo e non definitivo e potranno essere precisati e corretti al momento della esecuzione degli interventi, sulla base di una verifica puntuale della situazione di diritto. L’individuazione del R.U. inoltre non intende affatto esaurire la gamma delle possibilità di realizzare percorsi per la mobilità leggera indicata in precedenza, per la quale potrà essere utilizzata tutta la rete della strade vicinali ad uso pubblico e, con il consenso della Proprietà, delle strade poderali.

Per gli interventi di manutenzione, di riqualificazione e di ripristino della viabilità minore dovranno essere utilizzati i criteri costruttivi e di finitura indicati di seguito:

  • la larghezza della carreggiata dovrà essere fra 3 e 4 ml, con banchine e fossette laterali;
  • dovrà essere garantita la piena efficienza del sistema di drenaggio superficiale delle acque meteoriche, con soluzioni di attraversamento nelle posizioni opportune;
  • il manto stradale dovrà preferibilmente essere del tipo a “strada bianca” con finitura superficiale in stabilizzato compattato. Nei tratti di forte pendenza, al fine di evitare un deterioramento troppo rapido per il fenomeno del ruscellamento, potranno essere utilizzate tecniche di consolidamento che consentano di mantenere un buon effetto cromatico. Eventuali proposte per realizzazioni di manti stradali con finiture diverse dalla “strada bianca” dovranno essere in ogni caso concordate ed approvate dal Servizio Lavori Pubblici. Sarà comunque consentito realizzare carreggiate di larghezza maggiore di ml 4 e pavimentazioni in conglomerato bituminoso all’interno delle UTOE E5 ( sottosistema delle aree agricole periurbane);
  • non potranno essere realizzati muri di contenimento a monte o a valle ; le scarpate di raccordo al terreno naturale dovranno essere inerbite e cespugliate con essenze locali ;
  • dovranno essere mantenute, ripristinate o realizzate ex novo le alberature diffuse (isolate, a filari) esistenti e tipiche del contesto ambientale;
  • dovrà essere valorizzato il rapporto visivo e funzionale fra la viabilità minore e i manufatti minori di valore storico (tabernacoli, edicole, fontane ) .

Lungo la viabilità minore, in punti particolari (nodali, panoramici, con presenza di manufatti minori di valore storico, di accesso ai corso d’acqua) il Comune potrà realizzare parcheggi (anche con funzione di parcheggi scambiatori) e piazzole di sosta attrezzate.

Il R.U. individua nelle aree vicine alla viabilità minore nel territorio aperto le ubicazioni ottimali per alcune delle attività di valorizzazione dell’economia rurale (strutture ricreative, piccole strutture ricettive, commercializzazione diretta dei prodotti agricoli) individuate e regolamentate nel punto specifico del precedente art. 57.

Art. 76 I nuclei nel Territorio aperto, criteri di intervento e regole particolari.

Il R.U., in attuazione delle previsioni di carattere generale contenute nel P.S. , individua nel territorio aperto, con una specifica simbologia nella carta A, alcuni nuclei ubicati in posizioni nodali o comunque lungo la viabilità principale del territorio aperto, storicamente consolidati e caratterizzati da una certa concentrazione edilizia, con una quota significativa di destinazioni residenziali. I nuclei sono i seguenti: S.Piero Vecchio, Il Palazzaccio, Villa Soyi, Madonna della Tosse, , Rimorti 2. Per alcuni nuclei il R.U. prevede un limitato incremento della volumetria con destinazione residenziale, una dotazione minima di strutture commerciali, anche a servizio del territorio circostante, ed infine una riorganizzazione complessiva delle aree ad uso pubblico con finalità funzionali e di immagine. Per i singoli nuclei sono state elaborate delle specifiche schede normative (carta E, con indicazioni grafiche e normative) che indicano la posizione e la volumetria degli edifici di nuova costruzione realizzabili, i criteri di intervento sul patrimonio edilizio esistente, le destinazioni compatibili, le infrastrutture viarie e le aree ad uso pubblico esistenti e da realizzare, le integrazioni necessarie agli impianti.

Art. 77 Piani di Settore

L’Amministrazione comunale potrà elaborare, ad integrazione delle norme contenute nel presente Capo V del Titolo 2, dei Piani di Settore su temi specifici. Si riporta di seguito l’elenco di tali temi, che potrà esser ulteriormente integrato nel periodo di gestione del R.U.

  • Piano per la tutela e la valorizzazione delle aree tartufigene
  • Piano per la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche del paesaggio
  • Piano per la difesa del suole (stabilità dei pendii, regimazione delle acque meteoriche)
  • Piano di dettaglio per la viabilità minore (sezioni stradali e materiali, arredo vegetazionale, aree di sosta)
  • Catalogazione e norme di tutela e valorizzazione per i manufatti minori di interesse storico e artistico
  • Catalogazione e norme di tutela e valorizzazione per le cappelle minori isolate o incluse in edifici più grandi.

In carenza dei Piani di settore valgono le norme contenute negli altri articoli del presente Capo V e negli articoli del successivo Titolo 3 Capo V.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08