Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 26 Inquadramento generale ed individuazione

L’articolazione funzionale e normativa del territorio edificato è rappresentata nella carta D del R.U. ed è basata essenzialmente sul sistema dei tessuti edilizi, sul sistema degli spazi pubblici e di interesse pubblico, sul sistema della mobilità con varie tipologie ed a vari livelli. Le singole UTOE in particolare quelle del sottosistema delle aree interne del Capoluogo, sono state individuate in base ai particolari rapporti morfologici e funzionali che intercorrono al loro interno fra i tessuti edilizi, il sistema degli spazi e degli edifici pubblici, il sistema della mobilità, rapporti che conferiscono alle UTOE stesse un carattere specifico ed un ruolo particolare nella struttura urbana ed in generale nei sistemi insediativi. Negli articoli che seguono vengono definiti gli spazi e gli edifici pubblici individuati dal R.U. e vengono dettate alcune regole generali di intervento sia per la valorizzazione dell’esistente che per le nuove realizzazioni. Gli spazi e gli edifici pubblici individuati dal R.U. verranno realizzati dal Comune e dagli Enti preposti, anche mediante procedura di esproprio; potranno essere realizzati anche dai Privati nei casi previsti in modo specifico negli articoli che seguono. Negli articoli del Titolo 3, Capo I e Capo II, vengono indicati per le singole UTOE gli obiettivi di valorizzazione e di integrazione da raggiungere per i rapporti organici, morfologici e funzionali, fra gli spazi e gli edifici pubblici e gli altri sistemi (tessuti edilizi e viabilità) delle UTOE, e vengono indicate le regole particolari da osservare per raggiungere tali obiettivi mediante gli interventi di valorizzazione dell’esistente e di nuova realizzazione.

Negli articoli del Titolo 3 Capo III vengono indicate le regole particolari relative ad alcune categorie di spazi e di edifici pubblici che costituiscono o dovranno costituire sistemi omogenei a servizi di varie UTOE e svolgere in certi casi un servizio di interesse sovracomunale. Per l’edilizia bioclimatica si richiamano le indicazioni del precedente art. 5.

Art. 27 Le piazze pedonali

Sono individuate con una specifica simbologia nella carta D del R.U., con una differenziazione fra le piazze esistenti e quelle di previsione. Sono spazi a carattere unitario per forma e per funzioni, che si caratterizzano in ogni caso come spazi di relazione con valenze proprie o rapportate agli edifici che vi si affacciano. Possono essere pavimentate e/o sistemate a verde. Gli edifici prospicienti sono prevalentemente pubblici o di interesse pubblico (servizi, attività commerciali, attività direzionali) almeno al piano terreno; talvolta sulle piazze si affacciano edifici pubblici di importanza primaria, individuati nella Carta D del R.U. (chiese, teatro, uffici amministrativi, ecc.). Per quanto riguarda i criteri di sistemazione (per le piazze esistenti) e di nuova realizzazione (per le piazze di previsione) valgono in ogni caso le indicazioni riportate di seguito: le sistemazioni dovranno tendere a valorizzare al massimo il rapporto visivo con gli edifici pubblici di importanza primaria; non sarà ammessa la realizzazione di parcheggi salvo quelli esplicitamente individuati in posizione collaterale nella Carta D del R.U.; per le piazze esistenti di valore storico dovranno essere valorizzati e/o ripristinati le pavimentazioni, gli arredi di carattere monumentale, gli arredi vegetazionali originari. Ulteriori indicazioni di carattere particolare sono riportate nella Carta D (quinte alberate, ecc.) e nelle regole di carattere specifico di cui al Titolo 3, Capo I e Capo II. Per i Piani Attuativi relativi ad aree con affacci sulle piazze e per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione con modifiche significative sulle facciate (DA, DT, E1, E2 come individuato nell’allegato A) di edifici che si affacciano sulle piazze dovrà essere presentata una documentazione adeguata finalizzata a controllare gli effetti degli interventi sulle piazze stesse.

Art. 28 Le aree a verde

Sono individuate nella Carta D del R.U. con una differenziazione fra le aree esistenti (quanto meno già di proprietà Comunale) e le aree di previsione. Svolgono funzioni di riequilibrio atmosferico, di spazi per lo svago e per il riposo, di spazi per le attività sportive, ornamentali, di schermatura, di contenimento e stabilizzazione del terreno. Le funzioni elencate in precedenza sono spesso presenti contemporaneamente sulle stesse aree; a titolo indicativo e facendo riferimento alla funzione prevalente (esistente o di previsione). La Carta D del R.U. distingue con specifiche sigle le funzioni elencate di seguito:

  • impianti sportivi: sono le aree destinate ad attività sportiva organizzata;
  • orti per gli anziani: sono aree destinate alla attività (di tipo ricreativo più che produttivo) di orticoltura organizzata da parte degli anziani;
  • verde alberato: sono aree nelle quali prevalgono le funzioni di riequilibrio atmosferico e ornamentale, abbinate in certi casi alle funzioni di stabilizzazione del terreno o di schermatura;
  • aree per camper: sono aree nelle quali sono presenti e verranno potenziate le attrezzature necessarie per la sosta breve dei camper.

Tutte le aree che nella carta D non sono individuate con le sigle indicate in precedenza sono destinate in prevalenza allo svago, al riposo, ad attività ludiche e sportive non organizzate. Dal punto di vista normativo le aree a verde di cui al presente articolo corrispondono, insieme alle piazze pedonali, alle aree previste all’art. 3, punto c) del D.M. 2/4/1968, n. 1444. Fermo restando il principio della presenza contemporanea di più funzioni sulle stesse aree il R.U., anche al fine della verifica degli standard prescritti dal suddetto D.M. 1444/68, individua con apposita sigla le aree classificabili come parchi “urbani e territoriali” di cui al successivo art. 34; tutte le aree che non sono individuate con tale sigla sono riconducibili alle aree “attrezzate a parco per il gioco e lo sport” di cui all’art. 3, punto C. Il R.U. individua nella Carta D del R.U., con apposita simbologia, anche altre tipologie di sistemazioni a verde che, pur non rientrando fra quelli riferibili al D.M. 1444/68, hanno una grande importanza funzionale e di immagine.

  • viali alberati e filari. Il R.U. individua con apposite simbologie le alberature esistenti o da realizzare lungo i viali, su alcune aree direttrici interne alle aree a verde, per sottolineare alcuni margini fisici (argini fluviali ecc). Il R.U. attribuisce ai viali alberati ed ai filari individuati una grande importanza per la qualificazione dell'immagine urbana; in particolare ai viali alberati esistenti e previsti nelle UTOE del Capoluogo in riva sinistra del Fiume Elsa (UTOE 2,5,6) caratterizzate da una edilizia frammentaria che non forma lungo i viali delle cortine edilizie ordinate. I viali alberati ed i filari avranno inoltre la funzione di sottolineare i percorsi alternativi e la funzione di costituire una schermatura fra il traffico veicolare ed i tessuti edilizi.
  • slarghi con sistemazione a verde. Il R.U. individua con apposita simbologia gli slarghi nei quali la sistemazione definitiva dovrà essere fatta mettendo sullo stesso piano le esigenze funzionali di organizzazione del traffico automobilistico con l’esigenza di qualificare l’immagine urbana mediante l’inserimento di aree a verde non frammentate.

Per quanto riguarda i criteri di sistemazione e di nuova realizzazione valgono in ogni caso le indicazioni riportate di seguito: le sistemazioni dovranno tendere a valorizzare al massimo il rapporto visivo con gli edifici pubblici e con gli impianti sportivi vicini; in presenza di edifici pubblici adiacenti con aree esterne di pertinenza esclusiva le sistemazioni delle aree a verde e di tali aree esterne dovranno essere coordinate, in modo da costituire un insieme omogeneo; all’interno delle aree a verde dovranno essere garantite la continuità e la piena visibilità dei tratti di viabilità pubblica alternativa (percorsi pedonali e percorsi ciclabili) che interessano le aree stesse; le aree a verde dovranno essere sistemate con essenze (di alto fusto e arbustive) tipiche della nostra zona; nelle aree a verde di valore storico dovranno essere conservate e/o ripristinate le essenze originarie. Ulteriori indicazioni di carattere generale sono riportate nelle regole di carattere specifico di cui al Titolo 3 – Capo I, Capo III, Capo IV. Per i viali alberati dovranno essere utilizzate tendenzialmente le essenze indicate di seguito: per i viali interessati in prevalenza dal traffico automobilistico di scorrimento e di penetrazione urbana essenze d’alto fusto ed essenze arbustive a foglia sempreverde, con funzioni di schermatura; per i viali interessati dai percorsi pubblici alternativi, pedonali e ciclabili, essenze d’alto fusto a foglia caduca ed essenze arbustive ornamentali con funzioni di qualificazione di tali percorsi alternativi. Dovranno essere conservati e ripristinati salvo casi di incompatibilità non eliminabili dovuti alla vicinanza con gli edifici o alle dimensioni delle carreggiate stradali, i sistemi vegetazionali di interesse ambientale rilevati nella cartografia in scala 1/2000 che costituisce parte integrante dell’allegato G (Siti e Manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale nell’intero territorio comunale). Le aree destinate ad orti per gli anziani verranno sistemate con percorsi pedonali collegati con i parcheggi esterni di servizio e con i manufatti per gli attrezzi; le suddivisioni verranno realizzate con siepi e con alberature di segnalazione dei vertici “dei lotti”. Per quanto riguarda la possibilità di costruire impianti fissi e manufatti nelle aree a verde valgono le prescrizioni riportate di seguito:

  • nelle aree per l’attività sportiva potranno essere realizzati gli impianti, in base alla normativa in vigore per le varie tipologie di impianti, e le attrezzature collaterali, di pubblico esercizio (bar, ristorante) e ricreative, finalizzate ad una maggiore integrazione di funzioni.
  • nelle aree destinate ad orti per gli anziani potranno essere realizzati dei manufatti per gli attrezzi in materiali leggeri (legno) a servizio degli orti; tali manufatti avranno carattere modulare e ripetitivo e dovranno essere accorpati a servizio di più orti pur presentando settori utilizzabili in modo individuale.
  • in tutte le aree a verde potranno essere realizzati attrezzature ricettive finalizzate ad una migliore fruibilità delle aree ed attrezzature ed arredi per la sosta, il riposo, il gioco, preferibilmente in materiali leggeri. Per la realizzazione delle costruzioni e dei manufatti elencati in precedenza dovrà essere elaborato un progetto complessivo di inserimento nell’area verde di localizzazione.

Gli impianti sportivi e le altre attrezzature saranno realizzati in linea di principio dal Comune; potranno essere realizzati anche da privati, sulla base di una convenzione da stipulare con il Comune, che precisi le caratteristiche costruttive e modalità di gestione che garantiscano l’uso collettivo.

Art. 29 Le attrezzature scolastiche

Le attrezzature scolastiche sono individuate nella Carta D del R.U. con una differenziazione fra le attrezzature esistenti e quelle di previsione. La Carta D del R.U. individua anche le attrezzature scolastiche private esistenti. Nella Carta D sono distinti con specifiche sigle i vari livelli della scuola dell’obbligo:

  • Scuole Materne
  • Scuole Elementari
  • Scuole Medie

Dal punto di vista normativo le aree e gli edifici che costituiscono le attrezzature scolastiche di cui al presente articolo corrispondono alle attrezzature prescritte dall’art. 3 punto a) del D.M. 2/4/68, n. 1444. Gli interventi sugli edifici scolastici, di ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione, dovranno essere effettuati in base alla normativa specifica in vigore per le varie tipologie di impianti. Per gli edifici di valore storico–architettonico i suddetti interventi dovranno essere compatibili con le norme specifiche indicate nell’art. 9, salvo la possibilità da parte del Consiglio Comunale di esercitare i poteri di deroga previsti dall’art. 134 del titolo 4, per esigenze funzionali non eludibili, previo parere della C.E. e della Commissione Urbanistica e, per gli edifici di valore monumentale, della Soprintendenza ai Monumenti. In ogni caso gli edifici scolastici dovranno caratterizzarsi come punti di riferimento dell’immagine urbana, con una qualità architettonica di alto livello e con la massima “leggibilità” delle funzioni svolte al loro interno. Le aree esterne agli edifici scolastici dovranno essere sistemate in modo da consentire lo svolgimento delle attività all’aperto delle scuole, da rendere agevoli i percorsi di accesso e di collegamento con gli spazi di sosta dei mezzi per il trasporto scolastico ed infine con funzioni ornamentali e di schermatura, visiva e acustica, verso le strade interessate dal traffico automobilistico. Altre indicazioni per gli edifici scolastici e per il rapporto di tali edifici con le aree pubbliche contermini sono riportate nelle regole di carattere specifico di cui ai Titolo 3, Capo I.

Art. 30 Le attrezzature di interesse comune

Sono di norma individuate nella Carta D, nella Carta A e nella Carta E del R.U., con una differenziazione fra le attrezzature esistenti e quelle di previsione ma potranno essere realizzate strutture di modeste dimensioni, all’interno di edifici esistenti, anche se non specificatamente individuate sulla cartografia sempre che le attrezzature in progetto siano compatibili con il contesto circostante. Nella Carta D e nella Carta E sono distinti con specifiche sigle le varie tipologie di attrezzature di interesse comune:

  • chiese e attrezzature religiose
  • attrezzature culturali (teatro del popolo, biblioteca, scuola di musica, musei, teatri minori, cinema, ecc)
  • attrezzature sociali e assistenziali (centri sociali, case di riposo, ecc)
  • attrezzature sanitarie (poliambulatori, canile sanitario, ecc.)
  • servizi amministrativi e pubblici servizi (comune, altri uffici amministrativi, ufficio postale, altri uffici statali, magazzini e centri operativi pubblici)
  • mercati

Per alcune tipologie di attrezzature di interesse comune e precisamente per le attrezzature sociali ed assistenziali (sigla S) ed i servizi amministrativi e pubblici servizi (sigla A), la destinazione individuata nella carta D per gli edifici esistenti può essere riferita anche solo ad alcuni piani di tali edifici e non all’intera volumetria. Dal punto di vista normativo le aree e gli edifici che costituiscono le attrezzature di cui al presente articolo corrispondono alle attrezzature prescritte dall’art. 3, punto 5), del D.M. 2.4.1968, n. 1444. Gli interventi sugli edifici destinati alle attrezzature di interesse comune, di ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione, dovranno essere effettuati in base alla normativa specifica in vigore per le varie tipologie di impianti. Per gli edifici di valore storico–architettonico i suddetti interventi dovranno essere compatibili con le norme specifiche indicate nell’art. 9, salvo la possibilità da parte del Consiglio Comunale di esercitare i poteri di deroga previsti dall’art.134 del titolo 4, per esigenze funzionali non eludibili, previo parere della C.E. e della Commissione Urbanistica e, per gli edifici di valore monumentale, della Soprintendenza ai Monumenti. Sulla base comunque di motivate esigenze dettate dalle funzioni insediate, anche in riferimento alla conformità con le norme in vigore a carattere igienico sanitario, sono ammessi interventi di addizioni funzionali nei limiti dettati dall’art. 79, comma 2, lettera d), punto 3 della LR 1/2005, previo parere della CCE. In via generale gli ampliamenti dovranno essere ubicati sul retro degli edifici e comunque non compromettere le parti dell’edificio dove i valori storico-architettonici sono più marcatamente evidenti.

In ogni caso gli edifici destinati alle attrezzature di interesse comune dovranno caratterizzarsi come punti di riferimento dell’immagine urbana, con una qualità architettonica di alto livello e con la massima “leggibilità” delle funzioni svolte al loro interno. Le aree esterne agli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune dovranno essere sistemate in modo da consentire lo svolgimento di attività all’aperto, da valorizzare la vista degli edifici dall’esterno, da rendere agevoli e “leggibili” i collegamenti con le aree pubbliche esterne, in particolare con i parcheggi individuati dal R.U. a servizio delle attrezzature di interesse comune ed infine con funzioni ornamentali di schermatura, visiva ed acustica, verso le strade interessate dal traffico automobilistico. Altre indicazioni per gli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune e per il rapporto con le aree pubbliche contermini sono riportate nelle regole di carattere specifico di cui al Titolo 3, Capo I e Capo II. Le attrezzature di interesse comune verranno realizzate in linea di principio dal Comune, dagli altri Enti Pubblici competenti e dagli Istituti Religiosi; potranno essere realizzati anche da privati sulla base di una convenzione da stipulare con il Comune, che precisi le caratteristiche costruttive e modalità di gestione che garantiscano l’uso collettivo. Il Regolamento Urbanistico individua nella Carta D, con apposite campiture e distinguendo fra le attrezzature esistenti e quelle di previsione, altre attrezzature di interesse comune che non rientrano fra quelle prescritte dall’art. 3, punto b, del D.M. 1444/68. Tali attrezzature sono le seguenti:

  • cimiteri: sono localizzati nel Capoluogo e nelle frazioni. Il R.U. individua dove è necessaria la viabilità di accesso da realizzare ed i parcheggi di servizio. Il R.U. individua le aree cimiteriali vere e proprie, destinate alle sepolture (per tombe a terra, cappelle, loculi) e le aree di rispetto esterne. All’interno delle fasce di rispetto saranno consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla specifica disciplina in materia. Nelle aree cimiteriali potranno essere effettuati interventi di ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione in base alla normativa igienica e di altro tipo in vigore. Per gli edifici di valore storico-architettonico i suddetti interventi dovranno essere compatibili con le norme specifiche indicate nell’art. 9, salvo la possibilità da parte del Consiglio Comunale di esercitare i poteri di deroga previsti dall’art.134 del Titolo 4, per esigenze funzionali non eludibili, previo parere della C.E. e della Commissione urbanistica e, per gli edifici di valore monumentale, della Soprintendenza ai monumenti. Gli interventi di ampliamento e di nuova edificazione dovranno essere inseriti in un quadro complessivo che preveda l’organizzazione del cimitero stesso e delle aree pertinenziali esterne;
  • impianti tecnologici: sono le aree ed i fabbricati destinati ad impianti tecnologici (Enel, acquedotto, metano, Telecom) non aperti al pubblico. Potranno essere utilizzate per la realizzazione degli impianti necessari da parte degli Enti preposti. Le sistemazioni esterne verranno realizzate in relazione allo svolgimento dell’attività negli impianti e nelle aree esterne a corredo; si dovrà comunque tendere all’inserimento di aree a verde alberato e di arredi vegetazionali (siepi, filari) in grado di schermare la vista degli impianti dall’esterno.

La carta D non individua l’ubicazione delle cabine Enel di trasformazione da media a bassa tensione. Tali cabine potranno essere realizzate all’interno dei tessuti insediativi e nell’ambito degli Interventi Unitari di Completamento, Ampliamento ed Espansione rispettando le distanze dalle strade extraurbane previste dal Codice della Strada; si potrà invece derogare dalle distanze minime previste dal R.U. per le strade urbane, tenendo conto esclusivamente delle esigenze inderogabili di visibilità. Si potrà derogare dalle distanze minime previste dal R.U. dai confini di proprietà, tenendo conto esclusivamente delle norme del Codice Civile e della distanza minima di 10 ml. fra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti.

Art. 31 Parcheggi pubblici

Sono individuati nella Carta D e nella Carta E del R.U. con una differenziazione fra i parcheggi esistenti e quelli di previsione. Dal punto di vista normativo le aree per i parcheggi pubblici corrispondono alle aree previste dall’art. 3, punto d) del D.M. 2.4.1968 n. 1444 a servizio degli insediamenti residenziali. Per la realizzazione dei nuovi parcheggi e per la ristrutturazione di quelli esistenti si dovranno rispettare i criteri riportati di seguito: le superfici di pavimentazione dovranno essere permeabili almeno per il 25%, tendenzialmente dovranno essere permeabili almeno gli spazi di sosta veri e propri; i parcheggi dovranno essere preferibilmente alberati, con finalità funzionali (ombreggiatura dei posti auto nel periodo estivo) di schermatura e ornamentali; dovranno essere inseriti ulteriori accorgimenti di schermatura, preferibilmente con essenze arbustive, in corrispondenza dei punti di contatto con i percorsi pedonali e ciclabili più importanti ed in coincidenza dei coni visivi verso gli edifici monumentali.

Art. 32 Autorimesse interrate

Sono individuate nella Carta D del R.U. con una specifica perimetrazione. Costituiscono la riproposizione di analoghe previsioni contenute nel “Piano dei Parcheggi e del Traffico” per il Capoluogo, approvato dal C.C. con la delibera n. 3 del 29.01.1996, con alcune precisazioni e cancellazioni e con l’estensione alle frazioni.

Per la realizzazione delle autorimesse interrate si dovranno rispettare i criteri indicati di seguito: le autorimesse dovranno essere realizzate completamente interrate salvo le aperture strettamente necessarie a norma di legge per gli accessi e per l’aerazione dei locali. Le sistemazioni esterne dovranno essere tali da ripristinare il profilo originario del terreno e dovranno prevedere la sistemazione a verde; solo in via subordinata potrà essere realizzata la sistemazione a piazza pavimentata o a parcheggio di superficie ed in tal caso la quota della piazza o del parcheggio corrisponderà a quella intermedia del terreno naturale o, all’interno degli insediamenti, alla quota più accessibile dalla viabilità urbana adiacente. Sarà possibile solo l’inserimento di elementi di arredo urbano e dei manufatti strettamente necessari per i collegamenti verticali con i piani sottostanti, anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche. Le aperture e le prese per l’aerazione dovranno essere adeguatamente schermate con siepi e alberature o inserite nella pavimentazione delle piazze o parcheggi di superficie. Le aree a verde ripristinate sopra la copertura dovranno essere sistemate con prati, cespugli e, compatibilmente con lo spessore del terreno riportato, alberature. Dovranno essere consentite l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Nei casi nei quali sulle aree destinate dal R.U. alle autorimesse interrate siano presenti volumetrie fuori terra tali volumetrie potranno essere ricostruite sulla copertura delle autorimesse o in posizione immediatamente adiacente, con destinazioni compatibili con il contesto ambientale e con la sistemazione di copertura. Le autorimesse interrate potranno essere realizzate nelle aree destinate ad uso pubblico dall’Amministrazione Comunale o dai privati su concessione dell’Amministrazione Comunale. La concessione ai privati sarà subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale dovranno essere regolate le modalità di realizzazione, i prezzi per l’eventuale vendita ed i criteri di scelta degli acquirenti, il corrispettivo della concessione in caso di realizzazione su area di proprietà pubblica, l’eventuale destinazione in uso pubblico della superficie a copertura in caso di realizzazione su area di proprietà privata. Per la realizzazione delle autorimesse interrate dovrà essere approvato preliminarmente un progetto preliminare di insieme che evidenzi l’inserimento ambientale dell’opera, la viabilità di accesso carrabile dalla viabilità pubblica, i collegamenti pedonali con i tessuti edilizi e con la viabilità pedonale alternativa. Farà parte integrante del progetto preliminare la convenzione di cui al capoverso precedente.

Art. 33 Ripetitori per la telefonia cellulare

Il R.U. individua nelle aree dei sistemi insediativi le aree compatibili con la localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare. Le aree compatibili sono indicate nella Carta F del R.U. e corrispondono a tutte le aree delle UTOE dei sistemi insediativi con l’esclusione delle aree “sensibili” e della intera UTOE 1, corrispondente al Centro Storico del Capoluogo, e delle porzioni delle UTOE 1 (Castelnuovo) 10 (Dogana) 11 (Granaiolo) 12 (Cambiano) 13 (Petrazzi) corrispondenti ai nuclei storici e ad un congruo intorno degli edifici monumentali. Il Comune elaborerà per la telefonia cellulare uno specifico piano di settore per precisare meglio le aree compatibili e le aree sensibili e per individuare, le procedure da seguire per promuovere l’accorpamento degli impianti e la localizzazione degli impianti accorpati in aree di proprietà pubblica facilmente accessibili e con destinazione compatibile. Nelle more dell’approvazione di tale piano potrà essere consentito l’inserimento di ripetitori all’interno delle aree sensibili e dei centri storici sulla base del criterio della parcellizzazione, finalizzata alla riduzione del livello delle emissioni elettromagnetiche a valori assolutamente trascurabili ed alla “miniaturizzazione” ed al conseguente occultamento degli impianti. Tali inserimenti potranno essere consentiti solo dopo l’acquisizione del parere favorevole sia da parte dell’Arpat che da parte della Commissione Edilizia Comunale in merito al corretto inserimento visivo dell’impianto.

Art. 34 Attrezzature di interesse generale

Sono individuate nella Carta D del R.U. con campiture e sigle specifiche analoghe a quelle delle aree a verde di cui all’art. 20 e delle attrezzature di interesse comune di cui all’art. 30 e sono individuate, limitatamente al parco fluviale del Fiume Elsa, con apposita campitura nella carta A del RU. In effetti per quanto riguarda le aree individuate nella Carta D si tratta di aree ed edifici con destinazione qualitativamente analoghe a quelle trattate dai suddetti articoli ma che si differenziano per avere un bacino di utenza esteso all’intero territorio comunale ed anche ad un ambito intercomunale e, da un punto di vista normativo, per il fatto di corrispondere alle attrezzature prescritte dall’art. 4 punto 5 (invece che dall’art. 3 punto c) del D.M. 2.4.1968, n. 1444.(zone F). Le attrezzature di interesse generale oggetto del presente articolo sono:

  • Parchi urbani e territoriali: sono individuati con sigla U nella carta D del R.U. I criteri di intervento saranno gli stessi indicati all’art. 28 per le aree a verde pubblico con le seguenti specificazioni: nelle aree individuate come parchi urbani e territoriali potranno essere realizzate anche attrezzature all’aperto per spettacoli; i progetti di sistemazione delle varie aree individuate come “parco urbano e territoriale” dovranno essere inseriti in progetti complessivi estesi agli interi “raggruppamenti” di aree confinanti, progetti che dovranno garantire una certa omogeneità di immagine e la continuità dei percorsi alternativi (pedonali e ciclabili) all’interno dei raggruppamenti. Per il parco fluviale del Fiume Elsa, suddiviso in due settori, verranno date prescrizioni specifiche nel successivo art. 99 del Titolo 3 -–Capo III.
  • Strutture ospedaliere: il R.U. individua il complesso dell’Ospedale di S. Verdiana ed il Centro per Igiene Mentale (CIM) di Via Che Guevara. I criteri di intervento saranno gli stessi indicati all’art. 30 per le attrezzature di interesse comune con le seguenti specificazioni: le aree a corredo dell’Ospedale dovranno essere sistemate sulla base di un progetto complessivo che organizzi i parcheggi interni (per i mezzi di servizio, il personale ed i visitatori), i percorsi carrabili di collegamento fra la viabilità esterna ed i parcheggi, i percorsi pedonali fra i parcheggi e gli accessi agli edifici, le aree di sosta esterne per i visitatori; dovranno essere previste aree alberate con funzioni di barriera visiva ed acustica verso la viabilità esterna e per i parcheggi interni; dovranno essere previsti percorsi pedonali di collegamento con i tessuti urbani adiacenti.
  • Attrezzature per l’istruzione superiore: il R.U. individua il complesso dell’Istituto Enriquez. I criteri di intervento saranno gli stessi indicati all’art. 29 per le attrezzature scolastiche con le seguenti specificazioni: le aree a corredo dell’Istituto Enriquez dovranno essere sistemate sulla base di un progetto complessivo che organizzi i parcheggi interni, i percorsi carrabili di collegamento fra la viabilità esterna ed i parcheggi, i percorsi pedonali fra i parcheggi, i tessuti urbani adiacenti e gli accessi agli edifici. I percorsi pedonali interni dovranno garantire la massima permeabilità (in teoria anche attraversabilità) dell’area con accessi comodi a tutti i padiglioni scolastici ed agli impianti sportivi; dovranno essere previste aree alberate con funzione di barriera visiva ed acustica verso la viabilità esterna e per i parcheggi interni.

Art. 35 Servizi ed attrezzature di interesse sovracomunale

Il R.U. conferma, con alcune precisazioni, le indicazione del P.S. riprese dal P.T.C.P. Si tratta di aree e di fabbricati già comprese fra le aree a verde, le attrezzature di interesse comune, le attrezzature di interesse generale di cui ai precedenti articoli 28, 30, 34. Il R.U. individua i servizi e le attrezzature di interesse sovracomunale aggiungendo alle campiture ed alle sigle di cui ai precedenti articoli uno speciale simbolo identificativo. I servizi e le attrezzature di interesse sovracomunale sono i seguenti:

  • l’ospedale di S. Verdiana
  • il complesso di attrezzature scolastiche e sportive del Capoluogo
  • il complesso culturale costituito dal Teatro del Popolo, dal ridotto del Teatro del Popolo e dal Teatro all’aperto nel Centro Storico del Capoluogo
  • il depuratore intercomunale di Cambiano

Per i servizi del presente articolo valgono le stesse regole già indicate ai precedenti articoli 28, 30, 34.

Art. 36 Aree ferroviarie

Nelle aree ferroviarie individuate nel successivo art. 48 del Titolo 2 Capo IV potranno essere realizzate attrezzature di interesse collettivo, compresi i centri commerciali e le attrezzature culturali e ricreative, finalizzate alla piena utilizzazione delle aree e dei fabbricati ed alla valorizzazione del rapporto funzionale fra le stazioni ferroviarie ed i sistemi insediativi. Le attrezzature di interesse collettivo potranno essere realizzate direttamente dalle FF.SS, dal Comune sulla base di una convenzione con le FF.SS, da altri soggetti pubblici o privati sulla base di una convenzione con tre firmatari (Soggetto attuatore, FF.SS., Comune) nella quale il Comune interverrà al fine di salvaguardare l’interesse collettivo dell’intervento.

Art. 37 Regole generali per la realizzazione di nuovi spazi pubblici e di interesse comune

L’attuazione delle attrezzature, degli spazi, degli impianti pubblici, di interesse comune o comunque riservati ad attività collettive di cui al presente Capo III del Titolo 2 sarà soggetta esclusivamente alla normativa specifica di settore, oltre che alle prescrizioni contenute nel precedenti articoli. Gli interventi verranno realizzati dal Comune, dagli Enti competenti e dai privati nei limiti indicati nei precedenti articoli, mediante interventi diretti. La realizzazione di costruzioni o attrezzature da parte di società sportive e/o soggetti privati nelle aree destinate a verde pubblico dovrà essere preceduta: da un Piano di Utilizzo complessivo dell’intera area che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale; da un progetto esecutivo approvato; dalla stipula di una Convenzione che regoli modalità e tempi di costruzione, criteri d’uso delle attrezzature nonché ogni rapporto fra l’Amministrazione Comunale ed il soggetto richiedente, compresa l’eventuale cessione del terreno o dell’impianto al Comune con tempi e modi da definirsi caso per caso. Gli spazi pubblici, comprese le strade, prescritti dalle regole specifiche di cui al Titolo 3, Capo I e Capo II per gli interventi di saturazione edilizia, per le zone di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, per gli interventi unitari di completamento e di ampliamento residenziale, per le zone di completamento e di ristrutturazione produttiva, per le zone di ampliamento e di espansione produttiva dovranno essere attuati nell’ambito degli interventi edilizi ed urbanistici previsti per le suddette zone, sulla base di progetti e di piani di dettaglio complessivi e con le modalità previste nelle relative Convenzioni. Gli spazi pubblici di cui al precedente capoverso dovranno essere progettati e realizzati rispettando le prescrizioni quantitative e qualitative contenute nel Titolo 3, Capo I e Capo II e nelle schede allegate al R.U. alle lettere B, C; dovranno comunque essere rispettati in ogni caso i seguenti criteri: non dovranno essere collocati in posizione marginale nè eccessivamente frazionati, dovranno invece costituire il centro delle relazioni funzionali dell’insediamento; dovranno essere in continuità fisica e morfologica sia con gli spazi pubblici esterni adiacenti agli interventi sia con le aree a verde condominiali e private dei lotti interni; si dovrà porre particolare attenzione alle condizioni di sicurezza dei bambini e degli anziani rispetto al traffico veicolare.

Art. 38 Regole generali per la conservazione ed il recupero degli spazi pubblici e di interesse comune

Il sistema degli spazi e degli impianti pubblici e di interesse collettivo esistenti individuati dal R.U. costituisce un patrimonio fondamentale per gli insediamenti e dovrà essere quindi conservato, riqualificato e, se necessario, recuperato. Sarà vietata la riduzione degli spazi esistenti mediante cessione a privati di aree necessarie al rispetto dei parametri minimi di legge previsti dal D.M. 1444/68; eventuali cessioni motivate da esigenze di riorganizzazione del rapporto funzionale fra aree pubbliche e private negli insediamenti dovranno essere basate su verifiche circa il rispetto degli standard minimi di legge estesi all’intera UTOE di appartenenza. La realizzazione di nuove costruzioni e manufatti all’interno degli spazi e degli impianti pubblici e di interesse pubblico esistenti dovrà avvenire sulla base delle regole contenute nei precedenti articoli del presente Capo III e comunque con l’obbiettivo di qualificare gli spazi e gli impianti attuali.

Art. 39 Piani di settore

L’Amministrazione comunale potrà elaborare, ad integrazione delle norme contenute nel presente Capo III del Titolo 2, dei Piani di Settore su temi specifici. Si riporta di seguito l’elenco di tali temi, che potrà essere ulteriormente integrato nel corso della gestione del R.U.

  • Piano per la telefonia cellulare
  • Piano per la scelta delle essenze arboree ed arbustive nelle aree pubbliche
  • Piano per la scelta delle essenze arboree ed arbustive nei viali alberati
  • Piano per il parco fluviale del fiume elsa (2 settori)
  • Piano per gli elementi di finitura e di arredo delle piazze pedonali e delle aree pubbliche, con particolare riferimento ai centri storici
  • Piano per la individuazione delle soluzioni per l'illuminazione pubblica, anche in riferimento alla normativa regionale sull'inquinamento luminoso.

In carenza dei piani di settore valgono le norme contenute negli altri articoli del presente Capo III e negli articoli del successivo Titolo 3 Capo III.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08