Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 137 Norme transitorie

Piani attuativi in corso di esecuzione

L’allegato E alle Norme Tecniche contiene un elenco dei piani attuativi in corso di esecuzione. Si tratta del PEEP 3 relativo all’area della ex Fornace Balli UTOE 1, di 6 lottizzazioni di iniziativa privata per insediamenti residenziali (“Porticciola nel Capoluogo UTOE 3”, “ANNIBALI” nella frazione di Petrazzi UTOE 13, “Il FAGGIO” nella frazione di Granaiolo UTOE 11, “TOSI” nella frazione di Dogana UTOE 10, “BIONDI” nella frazione di Castelnuovo UTOE 9, lottizzazione Montemaggiori IUA2 UTOE 7), di 4 lottizzazioni di iniziativa privata per insediamenti produttivi (“MALACODA 2” UTOE 2P, “CAMBIANO 1” in località Sala UTOE 1P, “CAMBIANO 2” in località Sala UTOE 1P, “CAPODARCA” in località Pesciola UTOE 2P) di 6 piani di recupero di iniziativa privata per destinazioni residenziali. (“EX VETRERIA RIGATTI” nel Capoluogo UTOE 1 “ EX GMG” nel Capoluogo UTOE 6, “VICOLO DELLE MONACHE” nel Capoluogo UTOE 2, “MARTELLI” a Castelnuovo UTOE 9, “EX CINEMA VEZZI” nel capoluogo UTOE1, “EX C.A.P.” nel capoluogo UTOE 1), di due piani di recupero di iniziativa privata per insediamenti produttivi ("Castellana" in via Praticelli UTOE 8, “Piaggiole” in via Praticelli UTOE 8. I piani attuativi elencati sono individuati con specifica perimetrazione e campitura nella Carta D in scala 1/2000 del sistema insediativo.

Il Regolamento Urbanistico conferma e recepisce i contenuti di tali piani attuativi fino al completamento delle previsioni delle Convenzioni stesse. Sugli edifici costruiti nell’ambito dei piani per gli insediamenti residenziali potranno essere realizzati, in aggiunta alle previsioni delle Convenzioni, gli ampliamenti previsti dalle Norme Tecniche nel Titolo 2 Capo I e Titolo 2 Capo 2, con le limitazioni previste sempre dalle Norme Tecniche nel Titolo 3 Capo I; in base all’art.8 del Titolo 2 Capo I tali ampliamenti saranno applicabili alle unità abitative esistenti alla data di adozione del R.U. Sugli edifici costruiti nell’ambito dei piani per gli insediamenti produttivi potranno essere realizzati, in aggiunta alle previsioni delle Convenzioni, gli ampliamenti conseguenti all’applicazione degli indici previsti dalle Norme Tecniche nel Titolo 3 Capo II e nel Titolo 4 Capo II.

Art. 138 Norme finali

Compontenti della precedente strumentazione urbanistica fatte salve

L’allegato E alle Norme Tecniche contiene un elenco delle componenti della precedente strumentazione urbanistica fatte salve dal Regolamento Urbanistico. Tali strumenti urbanistici vengono confermati con le precisazioni indicate di seguito:

  • VARIANTE AL PRG DI ADEGUAMENTO AL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE (PRAE) approvato con la Delibera C.C. n. 47 del 29/5/97. Il R.U. conferma la suddetta Variante con le modifiche indicate nel capitolo 70 del Titolo 2 Capo V delle Norme Tecniche.
  • PIANO COMUNALE DEI PARCHEGGI E DEL TRAFFICO (Delibera C.C. n. 3 del 29/01/1996).Il R.U. ripropone i contenuti del Piano come riferimento per l’organizzazione dei percorsi urbani alternativi (percorsi pedonali attrezzati e piste ciclabili) indicati nell’art. 45 del Titolo 2 Capo IV delle Norme Tecniche. I contenuti del Piano vengono riproposti per quanto compatibili con le previsioni relative alle aree pubbliche contenute nella Carta D in scala 1/2000 dei sistemi insediativi;
  • PROGRAMMA COMMERCIALE facente parte dell’allegato B alla Variante al PRG approvata con la Delibera C.C:. n. 59 dell’1/09/2001. Il R.U. ripropone i contenuti del PROGRAMMA COMMERCIALE, in particolare le tavole n. 1 e 3, come riferimento per la realizzazione dei parcheggi di relazione per le attività commerciali, oggetto dell’art. 79 del Titolo3 Capo I delle Norme Tecniche. Le tavole del PROGRAMMA COMMERCIALE vengono riproposte per quanto compatibili con le previsioni relative alle aree pubbliche contenute nella Carta D in scala 1/2000 dei sistemi insediativi.

Valutazioni preliminari di impatto ambientale (v.i.a)

Il Regolamento urbanistico prende atto che le previsioni urbanistiche di maggiore impatto sul territorio comunale (nuova S.S. 429, casse di espansioni) non costituiscono una previsione originale della pianificazione comunale ma sono state riprese dal PTCP sulla base di scelte strategiche fatte da altri Enti (Regione con il “Piano di Indirizzo Territoriale Regionale” Autorità di bacino con il “Piano di bacino del Fiume Arno, stralcio rischio idraulico) d’accordo con il Comune di Castelfiorentino; per la realizzazione delle opere oggetto di tali previsioni urbanistiche le procedure di V.I.A dovranno essere attivate dagli Enti competenti.

Il Regolamento Urbanistico per i piani e gli interventi di iniziativa pubblica e privata richiama le norme della L.R. 3/11/1998 n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), e delle successive Delibera G.R. contenenti direttive e disposizioni regolamentari attuative della L.R. 79/98. Le norme della L.R. 79/98 e delle successive Delibere C.C. dovranno essere applicate, se pertinenti, per tutte le previsioni del Regolamento Urbanistico, in relazione ai contenuti dell’art. 32 della L.R. 5/95. Le norme della L.R. 79/98 dovranno essere applicate per quanto riguarda: a) i criteri di individuazione dei piani e dei progetti da sottoporre alla procedura di V.I.A; b) l’ iter procedurale per la V.I.A; c) i contenuti ed i requisiti tecnici degli Studi di V.I.A; d) l’organizzazione del Servizio di valutazione degli Studi di V.I.A a livello comunale; e) i criteri di valutazione degli impianti in funzione degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Poteri di deroga

Il R.U. recepisce l’art. 35 bis della legge regionale 5/95, relativo ai poteri di deroga di cui all’articolo 417quater della legge 17/8/1942 n. 1150, aggiunto dall’articolo 16 della legge 6/8/1967 n. 765. Le deroghe potranno essere concesse, senza il preventivo nulla - osta della Giunta Regionale, nel rispetto delle seguenti condizioni di merito e procedurali (comma 2 e 2bis dell’art. 35 bis della Legge Regionale 5/95):

  • a) per interventi pubblici o di interesse pubblico o generale da realizzarsi anche a cura dei privati, purché gli interventi in questione siano previsti su zone già destinate dal P.R.G. a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico o generale;
  • b) purché operino nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell’intervento (altezze, superfici, volumi e distanze);
  • c) previa deliberazione del Consiglio comunale.

La deroga può essere inoltre concessa, nel rispetto di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c), per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamenti pubblici, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali e catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.

Rapporto fra regolamento urbanistico e regolamento edilizio

Nei casi di contrasto fra le norme del Regolamento urbanistico e le norme del regolamento edilizio vigente prevalgono le norme del Regolamento urbanistico.

Rapporto fra le zone omogenee individuate dal r.u. e le zone territoriali omogenee individuate dal d.m. 1444/68

Ai fini dell’applicazione della Normativa urbanistica che fa riferimento alla legge 1150/1942 modificata ed integrata ed ai successivi Decreti Ministeriali attuativi si riportano di seguito le corrispondenze fra le zone territoriali omogenee individuate dall’art. 2 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 e le zone omogenee individuate al Regolamento urbanistico.

DM 1444/68R.U.
Zone ATessuti TA
Zone BTessuti TC, TO, TN, TP relativamente ai piani di recupero completati e ai piani di lottizzazione da completare, TS relativamente alle parti non destinate a servizi pubblici.
Zone per IUR
Zone CTessuti TP relativamente ai piani di lottizzazione da completare.
Zone per IUA, IUC
Zone DZone SP, RP
Zone per IUAP, IUEP
Zone per D.M.

Art. 139 Gestione, verifica ed adeguamento del Regolamento Urbanistico

Come specificato nell’articolo 3 del Titolo 1 Capo I il Regolamento urbanistico è valido a tempo indeterminato, salvo la decadenza delle previsioni richiamate nello stesso articolo.

Il R.U. potrà essere variato in qualunque momento, nel rispetto delle prescrizioni del Piano strutturale, con le procedure previste dall’art. 30, commi da 3 a 8, della L.R. 5/95.

Le Varianti al R.U. potranno essere richieste anche da Enti terzi e da privati; nel caso di richieste da parte di privati l’Amministrazione comunale si riserva di valutare le caratteristiche qualitativa e l’incidenza quantitativa di tali richieste, per procedere a Varianti organiche che coordinino fra loro richieste di contenuto omogeneo e/o che assommino più richieste in modo da prefigurare Varianti di consistenza significativa.

Entro 12 mesi dalla entrata in vigore del R.U. l’Amministrazione avvierà una fase di verifica dei contenuti del Regolamento stesso sulla base dell’esperienza di gestione, allargando la consultazione a cittadini ed associazioni con il controllo del Garante dell’Informazione. Al termine della verifica l’Amministrazione procederà eventualmente alla elaborazione di una Variante di messa a punto del Regolamento, nel rispetto delle prescrizioni del Piano strutturale.

L’Amministrazione potrà utilizzare come strumento di attuazione del Piano strutturale e di gestione programmata delle previsioni del Regolamento Urbanistico, lo strumento del “PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO” previsto dagli art. 29 e 30 della L.R. 5/95.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08