Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 131 Piano del rumore

Il Piano comunale di Classificazione acustica è stato adottato con DCC 61/2004 e approvato definitivamente con DCC 60/2007 ed efficace dal 19/12/2007.

Art. 132 Piano dei tempi e degli orari

Il Regolamento urbanistico conferma il “Piano di indirizzo e di regolazione degli orari” allegato (come Allegato D4) al Piano Strutturale e come tale approvato insieme al P.S. con la deliberazione C.C. n. 53 del 17/7/2001. Il R.U. conferma il “Piano di indirizzo e di regolazione degli orari” senza ulteriori precisazioni e fatte salve solo le correzioni minime dovute al maggior livello di approfondimento del Regolamento urbanistico rispetto al Piano strutturale.

Le tematiche trattate dal “Piano di indirizzo e di regolazione degli orari” potranno essere comunque approfondite in occasione della elaborazione dei progetti coordinati per i tempi della città.

Art. 133 Mappa di accessibilità urbana

A norma del punto f- bis dell’art. 28 della legge regionale 5/95 la “Mappa di accessibilità urbana” contiene “il censimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari per il loro superamento” ed è finalizzata a garantire a tutti la utilizzazione degli spazi e delle strutture pubbliche e di uso pubblico della città.

Ambito di riferimento

La “Mappa di accessibilità urbana” è riferita al centro urbano di Castelfiorentino, individuato dal Regolamento urbanistico con le UTOE del sistema insediativo che fanno parte del sottosistema delle “zone interne del Capoluogo con funzioni omogenee” (UTOE 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Elaborati della mappa di accessibilità urbana

La “Mappa della accessibilità urbana” è costituita dal presente articolo 133 delle Norme Tecniche e dalla Carta G che riporta, per il centro urbano, su base cartografica aerofotogrammetrica in scala 1/2000:

  • a) Le previsioni del R.U. relative alla nuova viabilità, agli “incroci da potenziare” alle aree destinate a verde pubblico e a piazze pedonali, alle aree ed agli edifici destinati alle attrezzature scolastiche e di interesse comune, alle aree destinate a parcheggio.
  • b) Le zone urbane ubicate sulle pendici collinari, con evidenziati i percorsi pubblici con presenza di scale ed i percorsi pubblici che presentano pendenze eccessive rispetto ai limiti prescritti per l’accessibilità
  • c) Le aree ferroviarie
  • d) La situazione dei marciapiedi stradali in relazione alla presenza degli scivoli e degli altri accorgimenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche;
  • e) I percorsi accessibili principali all’interno delle zone urbane ubicate sulle pendici collinari, costituiti dalle strade con pendenza limitata e dalle strutture specifiche (esistenti e di previsione) finalizzate al superamento delle barriere architettoniche
  • f) Le strade a traffico esclusivamente pedonale corrispondenti al centro commerciale “naturale”
  • g) I percorsi di attraversamento delle aree ferroviarie, esistenti e di previsione, comprese le strutture specifiche (esistenti e di previsione) finalizzate al superamento delle barriere architettoniche
  • h) La ubicazione dei parcheggi pubblici riservati ai portatori di handicap.
  • i) La situazione delle attrezzature scolastiche e di interesse comune e degli impianti sportivi in relazione alla accessibilità degli edifici e dei resede di pertinenza.
  • j) Le previsioni del R.U. relative alle zone di ristrutturazione, completamento ed espansione edilizia.

Dalla lettura della Carta G si ricavano in modo sintetico ed immediato i contenuti della Mappa di accessibilità urbana e precisamente: la situazione (il censimento) delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e nelle strutture di uso pubblico; gli interventi necessari al loro superamento. Ad integrazione della Carta G si riportano di seguito alcune precisazioni ed approfondimenti su tematiche particolari.

Le zone ubicate sulle pendici collinari, su terreni con acclività accentuata

Per il centro urbano si individuano 2 settori: la parte alta del centro storico con le appendici verso nord della ex Balli e dell’Ospedale, nella UTOE 1; la collina della “Porticciola” con gli insediamenti residenziali recenti, nella UTOE 3; i due settori sono adagiati sulle pendici terminali del controcrinale collinare su cui corre la strada Volterrana, fra le vallette del rio Vallone e del torrente Lama.

Il Centro storico, la ex Balli, l’Ospedale

Le tre aree, pur essendo parzialmente separate da settori di verde pubblico e privato, costituiscono comunque un tessuto unitario che storicamente corrisponde alla parte alta del Centro storico ed al “borgo” formatosi successivamente sulla viabilità verso nord. A causa della forte acclività dei terreni i percorsi interni alle tre aree presentano un gran numero di barriere architettoniche, costituite da scalinate e da tratti in forte pendenza. Le scalinate in particolare sono numerose ed hanno in certi casi un notevole valore storico ed urbanistico, come il “sistema” delle scalinate poste alla base della pendice collinare, in Via Dante, via Carducci, Piazza Gramsci, via Franciosini. In merito alle scale e ai percorsi in forte pendenza occorre rilevare la situazione negativa dei percorsi che collegano via XX Settembre a via Tilli attraverso le aree di verde pubblico e di parcheggio di piazza delle Stanze operaie, impegnando una notevole superficie con scale e rampe senza eliminare alcuna barriera architettonica; occorre invece rilevare in positivo le soluzioni adottate per l’insediamento residenziale della ex Balli dove alla realizzazione di un piano sopraelevato per la separazione totale dei percorsi pedonali dal traffico automobilistico ha corrisposto la realizzazione di un sistema di rampe e di percorsi in quota che rende tutta l’area facilmente accessibile. A fronte del gran numero di barriere architettoniche rilevato in precedenza il sistema delle tre aree Centro storico, ex Balli, Ospedale, è servito da una viabilità in quota accessibile, costituita dall’asse di via Magenta, Solferino, Tilli, P. Neri e dall’asse di via Attavanti, collegati da piazza del Popolo e da via S. Lorenzo. Allo stato attuale la viabilità in quota accessibile è raggiungibile con percorsi pedonali privi di barriere architettoniche solo da via v. Veneto e da via Mazzini. Al fine di aumentare i percorsi accessibili e collegare meglio la parte alta e la parte bassa del Centro urbano la “Mappa di accessibilità urbana” prevede i seguenti interventi: realizzazione di un percorso accessibile, con rampe e/o sistemi meccanizzati, fra via XX Settembre e via Tilli; realizzazione di un percorso accessibile, con rampe, fra il nuovo parcheggio previsto su via Bellini e via P. Neri. Al fine di collegare in modo ottimale le autorimesse interrate adiacenti al centro storico (esistenti e previste dal R.U.) con gli insediamenti da servire, la “Mappa di accessibilità urbana” prevede i seguenti interventi: realizzazione di un percorso accessibile, con rampe, fra le autorimesse interrate di via P. Neri e via Attavanti lato ovest; realizzazione di un percorso pedonale accessibile con rampe e/o sistemi meccanizzati, fra le autorimesse interrate previste nell’area della ex Balli e via Attavanti lato est. Al fine di realizzare un percorso pedonale accessibile dal Centro urbano all’Ospedale la “Mappa di accessibilità urbana” prevede il ripristino di un percorso storico accessibile, con rampe, fra via Goito e il fronte “storico” dell’Ospedale. Per ridurre ulteriormente gli elementi di separazione fra la viabilità accessibile in quota e il resto del centro urbano il R.U. individua il criterio di dotare tutti i parcheggi pubblici, esistenti e di previsione, collegati con tale viabilità di posti auto riservati ai portatori di handicap.

La collina della Porticciola

Sulla “Collina della Porticciola” è stato realizzato, in varie fasi, un insediamento residenziale servito da una viabilità in quota che è sostanzialmente accessibile (i settori più a monte di via Marx e di via Gobetti, via B. Croce) ma che non è collegata con percorsi pedonali accessibili con il resto del centro urbano, date le forti pendenze che presentano via Marx e via Gobetti nei settori più a valle. Nell’insediamento sono presenti anche percorsi pedonali con scalinate, che costituiscono però dei percorsi alternativi trasversali alla viabilità accessibile.Il R.U. prende atto della sostanziale impossibilità di realizzare collegamenti pedonali privi di barriere architettoniche fra la viabilità in quota accessibile e il Centro urbano; d’altra parte occorre tener conto della posizione dell’insediamento, periferica e separata del resto del centro urbano dalla circonvallazione est, che rende improbabili i trasferimenti a piedi a media distanza. In definitiva il R.U. individua come criterio per rendere più accessibile l’insediamento quello di dotare tutti i parcheggi pubblici esistenti collegati con la viabilità in quota accessibile di posti auto riservati ai portatori di handicap.

Le soluzioni di attraversamento delle aree ferroviarie

La linea ferroviaria Empoli/Siena attraversa il Centro urbano di Castelfiorentino da nord a sud e costituisce una barriera urbanistica estremamente significativa. Nel tratto a sud (a monte) del ponte centrale di Piazza Cavour la linea ferroviaria corre parallela al fiume Elsa e costituisce insieme al fiume una barriera praticamente insuperabile, salvo la realizzazione di opere non previste per il periodo di gestione del R.U. Nel tratto a nord (a valle) del Ponte centrale invece la linea ferroviaria separa il Centro urbano da insediamenti minori e da parcheggi pubblici esistenti e di previsione e quindi il problema del superamento della ferrovia come barriera urbanistica ed architettonica diventa concreto. Dalla Carta G si rileva che allo stato attuale esistono soluzioni di attraversamento dell’area ferroviaria privi di barriere architettoniche (con rampe) in piazza Cavour ed in via XXIV Maggio; per aggiungere altri attraversamenti accessibili il R.U. individua i seguenti interventi: la sostituzione di una scalinata con una rampa accessibile nel percorso pedonale fra la stazione ferroviaria e il fiume Elsa, in modo da ottenere un percorso pedonale completamente accessibile da piazza Cavour a via XXIV Maggio; ripristino di un sottopasso pedonale ostruito fra via Masini e via XXIV Maggio, con l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante rampe e/o sistemi meccanizzati; realizzazione di percorsi pedonali accessibili per collegare il sottopasso ferroviario esistente nel settore nord della ex Montecatini con via Leonardo da Vinci e via XXIV Maggio, come percorso pedonale accessibile alternativo al cavalcavia ferroviario.

A proposito delle soluzioni di attraversamento dell’area ferroviaria e del fiume Elsa si rileva che il Piano Strutturale prevede, come soluzioni definitive per il superamento contemporaneo di ferrovia e fiume, da realizzare nel medio periodo, la costruzione di due grandi passerelle pedonali: a nord fra via I Maggio, via XXIV Maggio e via Masini ed a sud fra via Buozzi e via Pavese.

Le soluzioni di attraversamento delle circonvallazioni urbane

Il sistema delle circonvallazioni urbane costituisce una barriera urbanistica significativa per il Centro urbano nei tratti che separano i settori interni dai settori più esterni. Dalla Carta G si rileva che allo stato attuale esiste una soluzione di attraversamento di via G. Bruno, da via Goito a via Carlo Marx, mediante un sottopasso stradale servito da rampe. Per il resto del sistema delle circonvallazioni la “Mappa di accessibilità urbana “ individua la necessità di realizzare dei percorsi di attraversamento accessibili, in corrispondenza dell’incrocio sulla circonvallazione est fra viale Zanini, Viale Potente e via Giotto e in corrispondenza dell’incrocio sulla circonvallazione ovest fra via Machiavelli, via Bustichini e via Praticelli.

I marciapiedi urbani

La Carta G individua con specifiche simbologie i tratti dei marciapiedi urbani già sistemati con la realizzazione degli scivoli per il superamento del dislivello marciapiede/strada ed i tratti per i quali gli interventi di sistemazione sono previsti nel “programma triennale dei lavori pubblici”; nella Carta G sono individuate con una specifica campitura le strade a traffico pedonale corrispondenti al “centro commerciale naturale”, per le quali sono stati realizzati e sono in programma interventi di sistemazione con l’eliminazione dei marciapiedi e la pavimentazione in pietra. Dalle indicazioni della Carta G relative ai marciapiedi privi di barriere architettoniche ed alle strade a traffico pedonale si rileva che nel Centro urbano di Castelfiorentino i percorsi pedonali privi di barriere architettoniche sono (o saranno a breve termine) estesi a tutto il centro commerciale, alla zona della stazione ferroviaria e dei capolinea degli autobus, alle zone dove sono concentrati le scuole e gli impianti sportivi, ai quartieri realizzati con le ristrutturazioni ed i completamenti edilizi più recenti. Per il futuro si procederà alla realizzazione degli scivoli e degli altri elementi di arredo finalizzati al superamento delle barriere architettoniche nell’ambito di tutti gli interventi di ristrutturazione e di nuova realizzazione di marciapiedi urbani.

Le zone di ristrutturazione, completamento, ampliamento residenziale

Sono riportate nella Carta G come estratto delle previsioni contenute nella Carta D. Gli interventi all’interno di tali zone sono subordinati all’approvazione di Piani Attuativi che definiranno nei dettagli, fra l’altro, l’organizzazione urbanistica complessiva degli insediamenti, l’articolazione della viabilità e degli spazi pubblici la disposizione e le caratteristiche planivolumetriche degli edifici. Fino alla elaborazione dei Piani attuativi non è possibile individuare gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche; la “Mappa di accessibilità urbana” richiama comunque l’obbligo di rispettare la normativa in vigore per quanto riguarda gli spazi pubblici e gli eventuali edifici pubblici e per quanto riguarda gli edifici privati ed in particolare i collegamenti fra tali edifici (ed i relativi resede di pertinenza) e gli spazi pubblici.

Le attrezzature scolastiche, le attrezzature di interesse comune, gli impianti sportivi di competenza comunale

Sono individuate nella Carta G con una specifica simbologia e con tre diverse colorazioni a seconda che le attrezzature siano accessibili, parzialmente accessibili o non accessibili. Nella indicazione del grado di accessibilità si è tenuto conto anche delle previsioni di intervento contenute nel “programma triennale dei lavori pubblici”. Per le attrezzature alle quali nella Carta G si attribuiscono la accessibilità parziale e la non accessibilità si riportano di seguito delle schede sintetiche, suddivise per UTOE, con la individuazione orientativa degli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche.

Utoe 1

Palazzo Comunale in Piazza del Popolo e via Tilli

Il Palazzo Comunale occupa 3 corpi di fabbrica:

A) edificio storico in Piazza del Popolo; B) nuovo corpo di fabbrica in Piazza del Popolo; C) edificio ex carcere in via Tilli; i tre corpi di fabbrica sono collegati fra loro con percorsi interni. Il corpo di fabbrica A è sostanzialmente accessibile. Il corpo di fabbrica C è sostanzialmente accessibile, dati i collegamenti diretti in piano con il corpo di fabbrica A; per i locali al piano terra su via Tilli occorre realizzare delle brevi rampe esterne. Il corpo di fabbrica B non è accessibile ai portatori di handicap; devono essere realizzati una rampa esterna d’accesso al piano terra, un ascensore per l’accesso ai piani 1° e 2°, bagni H; in alternativa all’ascensore potrà essere realizzato un sistema di servoscala esteso anche alla scala di collegamento interna fra il corpo A e il corpo B.

Scuola Elementare M. Tilli

Il piano terra rialzato e il cortile interno sono completamente accessibili e pertanto sono accessibili tutte le funzioni della scuola (scolastiche, segreteria, mensa, palestra, ecc..); sarà verificata la possibilità tecnica di realizzare un ascensore per rendere accessibile il piano primo.

Utoe 2

Scuola media O. Bacci

Il corpo centrale con aule, spazi collettivi e servizi è accessibile; i due padiglioni aule separati non sono accessibili ai portatori di handicap; devono essere realizzati ascensori per l’accesso ai piani 1° e 2° in almeno 2 padiglioni e bagni H ai piani per gli stessi padiglioni.

Utoe 3

Comando Vigili urbani via Masini

L’edificio non è accessibile ai portatori di handicap; devono essere realizzati una rampa esterna di accesso al piano terra, ascensore o servoscala per l’accesso al piano 1°, bagni H ai due piani.

Impianti sportivi

Stadio viale Roosevelt

Lo stadio è accessibile per il pubblico, limitatamente al piano terra.

Sarebbe opportuno consentire l’accesso dei portatori di handicap anche alle tribune, con ascensore o servoscala.

Circolo tennis viale Roosevelt

Attualmente è stato realizzato solo un piccolo padiglione per spogliatoi, che non è accessibile ai portatori di handicap. L’accessibilità per il pubblico verrà garantita con il completamento dei servizi e dei locali per il pubblico. Per tutte le attrezzature di competenza comunale indicate nella Carta G si richiama comunque la necessità di adeguamento alla normativa in vigore in caso di intervento di ristrutturazione e/o di ampliamento.

Le attrezzature scolastiche, le attrezzature di interesse comune, gli impianti sportivi di competenza di altri enti o dei privati

Sono individuati nella Carta G con una specifica simbologia e con una colorazione che indica le attrezzature che sono sicuramente accessibili, per essere state realizzate o per essere state ristrutturate in modo radicale dopo l’entrata in vigore del DPR 503/96 (o del precedente DPR 384/78) e del D.M. 236/89.

Per le altre attrezzature non sono disponibili dati aggiornati e quindi nella Carta G si omette qualunque indicazione relativa al livello di accessibilità.

Per tutte le attrezzature di competenza di altri Enti o di privati indicate nella Carta G si richiama comunque la necessità di adeguamento alla normativa in vigore in caso di interventi di ristrutturazione e/o di ampliamento.

I parcheggi pubblici riservati ai portatori di handicap (di seguito parcheggi H)

Nella carta G sono individuate con una specifica simbologia le posizioni nelle quali sono già stati realizzati parcheggi H. Nel merito la “Mappa di accessibilità urbana” indica i seguenti criteri di localizzazione per i nuovi parcheggi H: realizzazione di almeno un parcheggio H per 50 parcheggi pubblici o frazione, valutando la “frazione” sulla base dei gruppi di parcheggi vicini e collegati con percorsi pedonali accessibili; realizzazione di parcheggi H a servizio delle attrezzature scolastiche, delle attrezzature di interesse comune, degli impianti sportivi, delle aree di verde attrezzato di livello urbano e territoriale, delle farmacie della stazione ferroviaria e dei capolinea degli autobus; realizzazione di parcheggi H in tutti i parcheggi pubblici collegati con la viabilità in quota accessibile indicata nella Carta G e nel precedente capitolo sulle zone urbane collinari.

Edifici aperti al pubblico

Sono individuati negli articoli 4 e 5 del DM 236/89 con le definizioni di: strutture sociali, sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, strutture ricettive, luoghi per il culto, altri locali aperti al pubblico.

Alcuni di tali edifici, in quanto rientrano fra le attrezzature di interesse comune individuate dal RU nelle Norme di attuazione (Titolo 2 Capo V e Titolo 3 Capo IV) e nella Carta D, sono già stati individuati nella Carta G e trattati nei punti precedenti (i centri sociali con le sale per riunione, i teatri ed i luoghi per lo spettacolo in genere, i luoghi per il culto, l’ostello di viale Roosevelt). Per tutti gli altri edifici aperti al pubblico non è stata effettuata alcuna individuazione nella Carta G e si rimanda alla individuazione di carattere tipologico degli articoli 4 e 5 del DM 236/89; per tali edifici in caso di interventi di ristrutturazione e/o di ampliamento occorrerà l’adeguamento alla normativa in vigore.

Applicazione della “mappa di accessibilità urbana” approfondimenti successivi, aggiornamento

La “Mappa di accessibilità urbana” ai sensi del punto f- bis dell’art. 28 della legge regionale 5/95, vale come censimento delle barriere architettoniche e come “determinazione degli interventi necessari al loro superamento”. Dato il carattere di pianificazione urbanistica generale del Regolamento urbanistico, la determinazione degli interventi deve essere intesa come indicazione degli obbiettivi e delle strategie; le soluzioni tecniche indicate non hanno quindi carattere definitivo e prescrittivo ma solo esemplificativo; le soluzioni effettive verranno studiate con i progetti di intervento, fermo restando il raggiungimento degli obbiettivi funzionali prefissati e la compatibilità con il R.U. L’Amministrazione Comunale potrà comunque elaborare, come strumento di ulteriore approfondimento, un “PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE FINALIZZATE ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE” che potrà essere esteso, oltre che alle UTOE interne del Centro urbano, anche alle altre UTOE dei sistemi insediativi. La “Mappa di accessibilità urbana” sarà aggiornata con scadenza almeno quinquennale, ai sensi e con le procedure dell’art. 28, commi 4 bis e 6, della L.R. 5/95.

Art. 134 Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1) Campo di applicazione ed elaborati costitutivi

  • a) La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, fatti salvi i tipi di intervento edilizi e di trasformazione urbanistica definiti dal Regolamento Urbanistico, regola i mutamenti della destinazione d’uso degli immobili esistenti, delle relative aree di pertinenza e dei terreni non edificati.
  • b) La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni stabilisce inoltre quali mutamenti di destinazione sono soggetti a titolo abilitativo, le specifiche fattispecie o aree nelle quali il mutamento di destinazione d’uso in assenza di ogni attività edilizia è sottoposto a SCIA, le condizioni per il mutamento di destinazione d’uso, nonché ai sensi dell’art. 127 della LR 1/2005, i mutamenti di destinazione d’uso soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione.
  • c) Sono elaborati di riferimento della Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni le tavole facenti parte della “Carta A” in scala 1:10.000, della “Carta D” in scala 1:2.000 e della “Carta E” con planimetrie in scala 1:5.000, gli allegati B e C ai quali riferire le azioni di riqualificazione, gestione, controllo degli insediamenti esistenti.

2) Definizioni

  • a) Destinazione d’uso degli immobili: il complesso delle funzioni previste per ogni ambito dal Regolamento Urbanistico.
  • b) Mutamento della destinazione d’uso: quando sia variata l’utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35% della superficie utile dell’unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi. Costituisce mutamento di destinazione d’uso il passaggio dall’una all’altra delle categorie principali e compatibili delle funzioni.
  • c) Mutamento di destinazione d’uso senza opere: la sostituzione dell’uso attuale di una unità immobiliare, con un altro uso, senza l’esecuzione di opere edilizie.
  • d) Destinazione d’uso attuale delle unità immobiliari: si presume quella risultante da titoli abilitativi edilizi, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale.
  • e) Titolo abilitativo: il permesso di costruire, la SCIA a seconda dei casi previsti dall’art. 77 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1.

3) Destinazioni d’uso

  • a) Le destinazioni d’uso sono definite dall’art. 59 della LR 1/2005 e dal RU che individua per ogni sistema insediativo le destinazioni d’uso degli immobili consentite o compatibili. Nelle cartografie allegate al RU ed in particolare nella Carta E e negli allegati B e C vengono formulate ulteriori specificazioni e limitazioni per ciò che concerne l’utilizzo degli immobili. Le prescrizioni della Carta “E” e degli allegati “B” e “C” prevalgono rispetto alle NTA in quanto norme specifiche d’area legate ai singoli interventi. Ai commi successivi vengono definite le categorie principali e secondarie riferite alle destinazioni d’uso.
  • b) Categorie principali delle destinazioni d’uso degli immobili e dei terreni:
    1. I. Residenziale: civili abitazioni e relativi accessori;
    2. II. Industriale e artigianale: fabbriche e officine (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, abitazioni di servizio, se strettamente connessi); depositi della produzione coperti e scoperti; spazi coperti per veicoli, serbatoi, silos, locali tecnici, impianti tecnologici, costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici; depositi di materiali all’aperto. Quando le imprese che svolgono tali attività presentano le caratteristiche di cui alla L. 443 del 08/08/1985 sono classificate come artigianali.
    3. III. Commerciale: strutture commerciali definite dalla LR n. 28/2005, con le precisazioni dei successivi articoli, esposizioni commerciali;
    4. IV. Turistico-ricettiva: attività definite dalla LR 42/2000;
    5. V. Direzionale: palazzi per uffici, banche, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici, ecc;
    6. VI. Servizi: attività di cui al comma 6 dell’art. 37 della LR 1/2005 e l’insieme delle attività pubbliche o di interesse collettivocce non ricadono in altre destinazioni d’uso;
    7. VII. Commerciale all’ingrosso e depositi commerciali: magazzini e depositi commerciali all’ingrosso; depositi merceologici all’aperto (esclusa la vendita); depositi per la logistica;
    8. VIII. Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge: campi coltivati, colture floro-vivaistiche, boschi, pascoli; abitazioni per i conduttori dei fondi; serre; annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi (depositi per attrezzi e macchine, silos, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri degli animali); costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo intensivo; agriturismo.
  • c) Categorie secondarie delle destinazioni d’uso degli immobili e dei terreni: Turistico ricettiva, Sportiva, Cave, Depositi all’aperto, Lavorazioni di inerti, Servizi pubblici e impianti, Canili. Le destinazioni d’uso elencate sono ammesse dove è prevista la specifica funzione dal Regolamento Urbanistico.

4) Destinazioni d’uso compatibili

  • a) Sono destinazioni d’uso compatibili con quelle principali del precedente articolo le seguenti funzioni:
  • b) Attività compatibili con la Residenza (R): Direzionale; Turistico ricettiva; Commerciale; Artigianale; Servizi (servizi sociali e ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi; servizi di assistenza sociale e sanitaria, case di riposo, residenze protette; servizi per l’istruzione; parcheggi coperti e a silos, servizi tecnici e amministrativi: uffici e spazi di supporto a servizi comunali e simili, pubblica sicurezza e simili; parcheggi; Chiese ed attrezzature religiose)
  • c) Attività compatibili con le Attività agricole (A): servizi sociali e ricreativi (centri sociali, centri culturali e ricreativi); servizi di assistenza sociale e sanitaria, case di riposo, residenze protette; servizi per l’istruzione (asili, scuole per l’infanzia, centri estivi);
  • d) Attività compatibili con le Attività industriali e artigianali (I): Direzionale; Commerciale; Attività ricreative e per il tempo libero; parcheggi coperti e a silos; servizi sportivi coperti; servizi sociali e ricreativi (centri sociali, centri culturali e ricreativi); servizi comunali e della protezione civile; servizi pubblica sicurezza e simili; impianti tecnici per la distribuzione dell’acqua, energia elettrica, gas, impianti per il trattamento, trasformazione e raccolta dei rifiuti (previa valutazione degli impatti significativi sul contesto ambientale, paesaggistico e costruito circostante); spazi espositivi della produzione; commercio all’ingrosso e depositi commerciali, logistica; sale di spettacolo, cinema, discoteche;
  • e) Nel caso sia prevista dalla presente disciplina una categoria funzionale principale, senza ulteriori specificazioni, si intendono ammesse tutte le articolazioni nell’ambito della categoria stessa, nonché le funzioni compatibili.
  • f) Il commercio all’ingrosso e i depositi commerciali sono compatibili con la categoria Commerciale.
  • g) Le stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti sono compatibili secondo la specifica disciplina di cui all’art. 47 del Regolamento Urbanistico.
  • h) I depositi di materiali all’aperto sono ammessi dove è prevista la specifica funzione dal Regolamento Urbanistico.

5) Quantità delle funzioni ammesse

Le quantità delle funzioni ammesse sono indicate dal Regolamento Urbanistico.

6) Disciplina generale delle funzioni

La disciplina delle funzioni ammesse è stabilita dalla presente normativa con riferimento ai Sistemi insediativi e ai Sottosistemi individuati dal Regolamento Urbanistico. Le funzioni sono inoltre stabilite nell’”Allegato B - Schede degli interventi con destinazione residenziale”; nell’”Allegato C – schede degli interventi con destinazione produttiva”; nella “Carta E – Elenco nuclei, attività produttive esistenti, insediamenti turistico ricettivi, servizi pubblici, servizi pubblici nel territorio aperto”. Il RU individua le destinazioni d’uso ammissibili al Titolo 2 e 3 delle NTA, all’interno dei sistemi insediativi e delle UTOE.

7) Ammissibilità dei mutamenti di destinazione d’uso

  • a) Il mutamento di destinazione d’uso connesso a interventi edilizi è consentito quando questi ultimi siano ammessi dal Regolamento Urbanistico.
  • b) Il mutamento di destinazione senza opere è consentito se l’immobile possiede, prima del cambio d’uso, le caratteristiche di abitabilità o agibilità richieste per la nuova funzione e se quest’ultima risulti comunque conforme con le disposizioni del RU.
  • c) Il mutamento di destinazione d’uso connesso o non connesso ad interventi edilizi, è ammesso se risulti soddisfatto il reperimento degli standard urbanistici ai sensi dell’art. 78 delle NTA del RU.
  • d) Non è consentito il mutamento di destinazione che comporti l’eliminazione di standard urbanistici ed edilizi obbligatori, stabiliti nel titolo edilizio originario o richiesti dalla disciplina attualmente vigente (parcheggi per la sosta stanziale, aree permeabili, spazi di uso pubblico o riservati ad attività collettive o altri) o la sottrazione di aree di pertinenza al di sotto dei minimi previsti per il rilascio del titolo abilitativo originario o richiesti dalla disciplina urbanistica vigente.

8) Mutamenti di destinazione d’uso soggetti a titolo abilitativo

  • a) Sono soggetti all’acquisizione del corrispondente titolo edilizio abilitativo, i mutamenti di destinazione d’uso connessi ad interventi edilizi che lo richiedono. Sono inoltre soggetti all’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo i mutamenti di destinazione d’uso che richiedono opere edilizie per la realizzazione degli spazi di relazione.
  • b) Sono soggetti all’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo gli interventi che mutano la destinazione d’uso agricola degli edifici esistenti nel Sistema Ambientale e Paesaggistico del territorio aperto, secondo la disciplina di cui al Capo III Titolo IV della LR n. 1/2005.

9) Mutamenti di destinazione d’uso senza opere soggetti a SCIA

I mutamenti di destinazione d’uso senza opere sono sottoposti a SCIA qualora comportino il passaggio dall’una all’altra delle categorie principali o compatibili indicate all’art. 4, salvo quelle per cui sia esclusa la necessità del titolo abilitativo in base a quanto disposto all’art. 11 della presente disciplina.

10) Mutamenti di destinazione d’uso a titolo gratuito

  • a) Sono gratuiti i mutamenti di destinazione d’uso per la destinazione degli immobili esistenti da oltre dieci anni e da destinare ad attività industriali ed artigianali e ad attività agricole e a servizi, relativamente alla componente di oneri relativa al mutamento di destinazione stesso.
  • b) Sono gratuiti i mutamenti di destinazione d’uso non soggetti a titolo abilitativi, di cui all’art. 11.

11) Mutamenti di destinazione d’uso senza opere non soggetti a titolo abilitativo

  • a) E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso senza presentazione di alcun titolo abilitativo quando non sia necessaria la realizzazione di opere edilizie, si verifichi almeno una delle condizioni di seguito elencate ai commi successivi e sempre che ricorrano le condizioni di cui all’art. 7.
  • b) UTOE 1 Centro Storico, UTOE 2 zona scolastica e sportiva, UTOE 3 settore nord in riva destra, UTOE 4 settore sud in riva destra, UTOE 5 settore nord ovest ferrovia, UTOE 6 settore sud in riva sinistra. Partenza da qualsiasi destinazione alle seguenti destinazioni finali: commerciale (escluso il commercio all’ingrosso), direzionale, artigianale (artigianato di servizio ed attività artigianali non rumorose e maleodoranti), servizi, attività agricole (punti vendita e promozione prodotti aziendali) a condizione che tali mutamenti d’uso siano eseguiti in unità immobiliari poste a livello della strada e al primo livello con SLP non superiore a 150 mq, esclusi gli interventi coordinati di mutamento di destinazione d’uso relativi all’edificio di appartenenza, per una SLP superiore a 150 mq.
  • c) UTOE 9 Castelnuovo all’interno dei tessuti TA e lungo via Coianese; UTOE 10 Dogana lungo la Samminiatese e via VIII Marzo, UTOE 11 Granaiolo lungo via Senese Romana, UTOE 12 Cambiano lungo la SRT 429, UTOE 13 Petrazzi lungo via Darwin e Einstein. Partenza da qualsiasi destinazione alle seguenti destinazioni finali: commerciale (escluso il commercio all’ingrosso), direzionale, artigianale (artigianato di servizio ed attività artigianali non rumorose e maleodoranti), servizi, attività agricole (punti vendita e promozione prodotti aziendali) per unità immobiliari poste a livello della strada e al primo livello con SLP non superiore a 150 mq, esclusi gli interventi coordinati di mutamento di destinazione d’uso relativi all’edificio di appartenenza, per una SLP superiore a 150 mq.
  • d) UTOE 1P San Donato, UTOE 2P Malacoda Pesciola, UTOE 3P Gello, UTOE 4P Casone, UTOE 5P Casenuove, UTOE 7 Silap, Montemaggiori, San Martino alle Fonti, UTOE 8 Via Praticelli:
  • e) partenza da qualsiasi destinazione alla destinazione industriale e artigianale e servizi, con SLP non superiore a 500 mq, esclusi gli interventi coordinati di mutamento di destinazione d’uso relativi all’edificio di appartenenza, per una SLP superiore a 500 mq;
  • f) partenza da qualsiasi destinazione alle seguenti destinazioni finali: servizi, direzionale e turistico ricettivo con SLP non superiore a 250 mq, esclusi gli interventi coordinati di mutamento di destinazione d’uso relativi all’edificio di appartenenza, per SLP superiori a quella individuata.
  • g) Sono esclusi dall’applicazione della disciplina del presente articolo, i casi relativi alle unità immobiliari per le quali sia stata stipulata la convenzione con il Comune per destinarli a servizi S.

Art. 135 – Piano della rete comunale di distribuzione carburanti

1) Piano della rete comunale di distribuzione carburanti

Costituisce la “rete comunale di distribuzione carburanti” l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione presenti sul territorio comunale. Il Piano della rete comunale di distribuzione carburanti, che disciplina i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree e degli impianti destinati all’erogazione dei carburanti, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgv 11.02.1998 n. 32, come dispone l’art. 59, comma 2, della LR 28 del 7.2.2005 è costituito dalle presenti Norme e dalla Relazione generale, inclusa nella Relazione Urbanistica della 4° Variante al RU.

2) Requisiti minimi dell’impianto stradale di distribuzione carburanti

Ai sensi degli articoli 50 e 54 della L.R. 28/05, si definisce l’impianto stradale di distribuzione carburanti, il complesso commerciale unitario costituito da apparecchi di erogazione automatica di carburanti per autotrazione e dai servizi ed attività economiche accessorie ed integrative, avente la dotazione minima di:

  • a) dispositivi “self-service” pre-pagamento;
  • c) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente all’erogazione del metano;
  • d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
  • e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 30 metri cubi;
  • f) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
  • g) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
  • h) aree di sosta per autoveicoli, qualora l’impianto sia dotato di attività e servizi integrativi;
  • l) recupero delle acque di prima pioggia.

3) Requisiti soggettivi di accesso all’attività di distribuzione carburanti

  1. 1. Non possono esercitare l’attività di distribuzione di carburanti:
    • a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
    • b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
    • c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    • d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per i reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del Codice Penale;
    • e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
    • f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza non detentive;
    • g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall’articolo 472 del codice penale.
  2. 2. Il divieto di esercizio dell’attività di distribuzione carburanti, permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengono circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i predetti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Per l’esercizio delle attività commerciali e di servizio, integrativi all’impianto di distribuzione, valgono le disposizioni del regolamento comunale per il commercio in sede fissa, adottato in attuazione della LR. 28/205.

4) Criteri per la localizzazione degli impianti

  1. 1. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati, in conformità alla presente disciplina sulla seguenti infrastrutture stradali:
    • Via Bacci e Strada Provinciale Volterrana SP n. 4;
    • Circonvallazione cittadina (Via G. bruno; Viale Zanini; Via Machiavelli, Via Niccoli);
    • Tracciato attuale SRT 429 nei tratti fuori della circonvallazione cittadina e dai centri abitati;
    • Nuova SRT 429 (attualmente in fase di realizzazione);
    • SP n. 26 Strada Provinciale delle Colline (Via Barbieri).
  2. 2. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati su aree con le seguenti caratteristiche:
    • a) con superficie capace di ospitare le dotazioni minime elencate all’articolo precedente, che caratterizzano gli impianti;
    • b) poste a margine della viabilità prima elencata e con accesso diretto ed immediato dalla medesima viabilità, che non risultino:
      • destinate a funzioni pubbliche, escluse le aree destinate a verde o a parcheggio fino a 1/3 della loro profondità dalla strada e comunque entro 35 ml da questa;
      • poste in prossimità di rotatorie, intersezioni, fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata, come previsto dal Codice della strada e normativa di riferimento;
      • classificate con pericolosità 4 dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno (G U n. 30 del 03.10.2005) o dalle indagini geologico-tecniche di supporto allo strumento urbanistico vigente né siano destinate a casse di espansione o di laminazione idraulica.
  3. 3. La localizzazione degli impianti è sottoposta a verifica di compatibilità con il contesto urbano e paesaggistico da parte dei competenti servizi comunali, a tale scopo dovrà essere redatta una simulazione dell’intervento resa mediante foto-modellazione realistica, comprendente un adeguato intorno dell’area d’intervento.
  4. 4. Per la localizzazione degli impianti valgono le seguenti ulteriori specificazioni:
    • per tutte le infrastrutture stradali ad eccezione della Nuova SRT 429, i nuovi impianti dovranno avere superficie fondiaria massima di 8.000 metri quadrati e fronte sulla viabilità non inferiore a 60,00 metri lineari, dei quali 30 ml di spartitraffico e 15 ml per ciascuna corsia di accesso e uscita. Inoltre le colonnine di distribuzione dovranno essere poste ad almeno 30 metri lineari da edifici residenziali esistenti e a 500 ml da impianti esistenti o anteriormente richiesti, misurati lungo la medesima carreggiata e nello stesso senso di marcia;
    • per la Nuova SRT 429 i nuovi impianti dovranno avere superficie fondiaria massima di 8.000 metri quadrati e fronte sulla viabilità che consenta la realizzazione delle corsie di decelerazione per l’accesso e di accelerazione in uscita con sviluppo minimo di ml. 65,00. Inoltre le colonnine di distribuzione dovranno essere poste ad almeno a 50 metri lineari da edifici residenziali esistenti.
  5. 5. La superficie fondiaria è da intendersi comprensiva delle corsie di accelerazione e decelerazione, nonché delle altre attrezzature previste.
  6. 6. La realizzazione degli impianti dovrà rispettare le disposizioni relative al Nuovo Codice della Strada con particolare riferimento alla ubicazione delle corsie di accesso/uscita ed alla distanza delle strutture dalla sede stradale ed al rispetto di eventuali vincoli sovraordinati presenti sull’area.

5) Prescrizioni esecutive dell’impianto

  1. 1. L’ubicazione dei nuovi impianti dovrà risultare coerente con la caratteristiche morfologiche del terreno preesistente ricercando soluzioni che limitino il più possibile interventi finalizzati alla realizzazione di rilevati di notevoli dimensioni. Deroghe a tali prescrizioni potranno essere consentite solo in caso di problematiche scaturenti dalla necessità di messa in sicurezza idraulica; in tali circostanze la delimitazione del rilevato dovrà essere effettuata con soluzioni di ingegneria naturalistica (scarpate, terre armate, ecc.) evitando l’impiego di muri a retta o manufatti di contenimento a vista (gabbioni, geobloc, ecc.). Al fine di limitare la percezioni visiva dell’impianto dalle non destinate alla circolazione stradale i fronti del lotto posteriore e laterali, rispetto alla viabilità pubblica, dovranno essere opportunamente schermati con l’impiego di impianti vegetazionali autoctoni sia arborei che arbustivi. Inoltre anche le aree interne al lotto dovranno essere dotate, negli spazi destinati al reperimento di superficie permeabile ed al reperimento di superfici a parcheggio di alberature nella misura di almeno un albero ogni 80 mq di superficie presa a riferimento per la verifica dei suddetti standard. Le caratteristiche delle strutture edificate con particolare riferimento al chiosco del gestore, ai manufatti destinati all’esercizi di attività commerciali, ai locali da destinare a servizi igienici, ecc. dovranno avere caratteristiche di imitazione dell’edilizia tradizionale evitando l’impiego di strutture prefabbricate o l’impiego di profilati metallici tipo alluminio anodizzato. Laddove per specifiche esigenze non discendenti dalla volontà dei richiedente ma relative al rispetto di specifiche normative o disposizioni da parte di enti gestori di pubblici servizi si renda necessario l’impiego di manufatti prefabbricati (ad es. cabine elettriche) dovranno essere adottati specifici accorgimenti atti a limitare la percezione visiva degli stessi mediante fasciatura o schermatura.
  2. 2. Il progetto per l’installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti deve considerare l’intera superficie fondiaria destinata all’impianto. Almeno il 25 % della superficie fondiaria, deve essere sistemata a verde permeabile. Nell’area permeabile devono essere recapitate le acque meteoriche delle superfici impermeabilizzate, fatta eccezione per le acque di prima pioggia da convogliare allo specifico impianto di trattamento con successivo conferimento in pubblica fognatura o in fossa campestre. Si specifica che prima della messa in esercizio dell’attività in caso di nuovo esercizio o in conseguenza di interventi di modifica/ristrutturazione degli impianti dovrà essere acquisita specifica autorizzazione allo scarico, a seconda dei casi, sia in pubblica fognatura che fuori fognatura.
  3. 3. È vietato interrompere o impedire il deflusso dei fossi e dei canali delle aree agricole confinanti con il lotto fondiario, almeno che sia previsto un efficiente deflusso alternativo delle acque intercettate, supportato da specifico studio di dettaglio da parte di un tecnico abilitato.
  4. 4. All’interno dell’area di insediamento, dovrà essere individuato lo spazio di scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto. Nel posizionamento delle strutture dovranno rispettarsi le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio. Gli impianti con superficie fondiaria superiore a 3.500 mq, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “auotocaravan”, con le caratteristiche di cui all’art. 378 del DPR 16.12.1992 n. 495.

6) Attività e servizi integrativi all’impianto di distribuzione

Oltre alle dotazioni minime elencate al precedente art. 2, i nuovi impianti o gli impianti esistenti nel rispetto dei criteri e prescrizione del presente regolamento, possono dotarsi di dispositivi “self-service” e post-pagamento. E’ comunque consentita l’istallazione di impianti di ricarica elettrica, in aggiunta alle dotazioni minime, anche alimentati da impianti a cogenerazione o altre fonti di energie rinnovabili. Possono altresì dotarsi di locali per lo svolgimento di attività accessorie, con un rapporto fondiario non superiore a 0.20 mq superficie lorda di pavimento /mq di superficie fondiaria, con il limite di Slp non superiore a mq 800, ove esercitare:

  • a) attività di supporto quali: vendita al dettaglio, con superficie di vendita non superiore agli esercizi di vicinato, somministrazione di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica, vendita di tabacchi, lotterie e attività similari, compresa la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene posto in vendita e al servizio reso;
  • b) servizi integrativi all’automobile o all’automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat. I locali devono essere dotati di superfici a parcheggio per la sosta stanziale e di relazione nella misura indicata dalle specifiche norme comunali. L’area di insediamento degli impianti di distribuzione non può essere oggetto di frazionamento immobiliare, anche a seguito della realizzazione delle diverse attività e servizi accessori, la cui permanenza è comunque correlata a quella dell’impianto.

7) Contributo di costruzione e partecipazione alla sostenibilità urbanistica degli interventi

  1. 1. Gli atti abilitativi l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti o le modifiche ad impianti esistenti, comportano la corresponsione dei contributi, di cui all’art. 119 della L.R. 1/05.
  2. 2. L’installazione di nuovi impianti e l’ampliamento di impianti esistenti, nel caso in cui interessino aree destinate a verde o a parcheggi dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico sono assoggettati a contributo di sostenibilità urbanistica degli interventi, mediante cessione gratuita al Comune di aree per servizi pubblici, con superficie pari almeno al 100% della superficie fondiaria complessiva utilizzata per il distributore (o per l’ampliamento), con possibilità, secondo la valutazione comunale, di monetizzare l’importo integralmente in relazione alle specifiche necessità della zona.

8) Adeguamento degli impianti esistenti

I punti di vendita esistenti risultano compatibili alla presente disciplina se ne rispettano caratteristiche ed ubicazione. Per essi sono ammessi adeguamenti alla presente normativa. Ampliamenti e potenziamenti degli impianti esistenti saranno consentiti solo nel caso del completo rispetto delle presenti disposizioni.

9) Autorizzazioni

  1. 1. Sono soggette ad autorizzazione unica, rilasciata dal Comune, l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti, l’aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti, la ristrutturazione totale di un impianto nella stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dell’impianto. Sono soggette a SCIA le modifiche agli impianti esistenti definite dal comma 1 dell’art. 57 della L.R. 28/2005 e qui di seguito elencate:
    • a) variazione della tipologia e del numero dei carburanti;
    • b) contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;
    • c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
    • d) sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
    • e) variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
    • f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
    • g) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
    • h) variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
    • i) variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
    • j) trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
  2. 2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per l’Impresa e il Cittadino del Comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e possono essere iniziati i lavori dalla data di ricevimento della stessa. Sono altresì soggette a SCIA, fatto salvo il rispetto di altre disposizioni nelle varie materie, l’insediamento delle attività di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita della stampa, nonché l’insediamento di servizi integrativi all’automobile e all’automobilista elencati al precedente articolo. Le autorizzazioni e le SCIA dovranno avere il contenuto definito dal Regolamento Regionale di cui all’art. 60 della L.R. 28/2005.

10) Collaudo

Non possono essere posti in esercizio i nuovi impianti e le parti degli impianti modificati previa autorizzazione, prima dell’effettuazione del collaudo, secondo le indicazioni e le modalità dell’art. 58 della L.R. 28/05. Per le modifiche soggette a SCIA, di cui al comma 1 dell’art. 57 della L.R. 28/2005, il collaudo è sostituito da una perizia giurata che attesta la regolarità dell’intervento eseguito, da trasmettere dal titolare dell’impianto, prima della messa in esercizio delle parti modificate, allo Sportello Unico per l’Impresa e il Cittadino del Comune del Comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane.

Art. 136 Recupero abitativo dei sottotetti esistenti

1. Possono essere utilizzate ai fini abitativi le porzioni immobiliari sottostanti la copertura degli edifici residenziali, esistenti o in corso di realizzazione al 12.2.2010, data di entrata in vigore della L.R. 5/2010, purché presentino, anche tramite interventi di adeguamento, le caratteristiche di cui ai seguenti commi 2 e 3 e rispondano a quanto ivi richiesto nonché ad ogni altra previsione normativa applicabile. Tale intervento è consentito dove viene espressamente previsto e nei limiti della specifica disciplina applicabile per gli interventi sugli edifici.

2. L’altezza media interna netta, intesa come distanza tra solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso sovrastante il solaio, ed il solaio stesso, deve essere non inferiore a ml. 2.30 per gli spazi ad uso abitazione e l’altezza minima non inferiore a ml. 1.50. Dovrà comunque essere garantito il volume minimo di mc 24,30 per le camere singole e di mc 37,80 per le camere matrimoniali e per il soggiorno e la cucina abitabile. Per i locali accessori o di servizio, l’altezza media interna netta è riducibile a ml. 2.10 e l’altezza minima non può essere inferiore a ml. 1.30. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure dovranno essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L’obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta già esistenti o realizzate per l’adeguamento; in tal caso la chiusura non è prescrittiva, tali spazi anche non chiusi non potranno comunque essere computati al fine del rispetto delle verifiche relative ai parametri igienico sanitari.

3. Il rapporto aeroilluminante presente, per i locali da destinare ad uso abitativo, deve essere non inferiore a un sedicesimo (1/16) della Superficie utile calpestabile. Nei locali di abitazione comunque dovrà essere sempre garantita la ventilazione naturale, mentre la ventilazione meccanica controllata è ammessa solo per i locali di servizio. Qualora il rapporto aeroilluminante sia inferiore a 1/8, dovrà essere assicurata la ventilazione contrapposta o almeno quella a novanta gradi. Al fine di reperire la superficie minima aeroilluminante, la ventilazione contrapposta e/o a novanta gradi, è possibile realizzare all’interno delle falde di copertura o in parete esterna, finestre, portefinestre, abbaini e lucernari, se tali interventi edilizi risultano ammessi dalla disciplina del RU.

4. Gli interventi di recupero del sottotetto ai fini abitativi sono consentiti esclusivamente in ampliamento alle unità abitative esistenti direttamente collegate e non possono determinare un aumento del numero delle stesse. Gli interventi di recupero del sottotetto dovranno avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde, salvo le necessità tecniche di adeguamento tecnologico della sovrastruttura del tetto per adattarlo alla nuova destinazione funzionale.

5. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, adeguando i locali a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici per le nuove costruzioni.

6. L’intervento di recupero del sottotetto è sottoposto alla presentazione del titolo abilitativo equivalente a quello necessario per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo relativo al costo di costruzione di cui all’ art. 119 della LRT 1/2005 calcolati come per le nuove costruzioni.

7. I volumi e le superfici recuperati ai fini abitativi per effetto del precedente comma 6 non potranno essere oggetto di successivi autonomi frazionamenti e pertanto il titolo abilitativo dovrà contenere il vincolo pertinenziale. Resta invece frazionabile l’unità immobiliare principale, nei limiti consentiti dalla superficie netta derivata, determinata non considerando il sottotetto in ampliamento.

8. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto del precedente comma 6 non risultano rilevanti ai fini della dotazione di parcheggi privati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 122/1989.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08