Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 78 bis Criteri relativi agli spazi destinate alla sosta di relazione a corredo delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa

1. Nuove superfici di vendita al dettaglio in sede fissa ottenute tramite nuova costruzione, ampliamento di edifici commerciali esistenti e mutamenti di destinazione d'uso, sono ammissibili se, oltre agli standard di cui ai precedenti commi ed agli standard di legge, vengano reperite le seguenti quantità spazi di sosta di relazione, secondo le diverse tipologie di esercizio commerciale:

  • a. esercizi di vicinato (fino a 300 mq di superficie di vendita): 1 mq/1 mq di superficie di vendita;
  • b. medie strutture di vendita (fino a 1500 mq di superficie di vendita): 1,5 mq/1 mq di superficie di vendita oltre a 1 mq/1 mq di superficie utile coperta destinata ad altre attività complementari a quella di vendita;
  • c. grandi strutture di vendita (oltre 1500 mq di superficie di vendita): 2 mq/1 mq di superficie di vendita, oltre a 1,5 mq/1 mq di superficie utile coperta destinata ad altre attività complementari a quella commerciale.

2. In virtù delle disposizioni contenute nella Variante al PRG per la programmazione urbanistica e commerciale approvata con DCC 59/2001 scaturite sulla base di verifiche specifiche sulla dotazione di parcheggi nell’ambito del territorio comunale, le disposizioni del comma 6 non si applicano alle UTOE del Sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale per la tipologia commerciale “esercizi di vicinato” (fino a 250 mq di superficie di vendita); e all’UTOE 1 Centro Storico e all’interno del perimetro del “Centro storico allargato”, di cui alla cartografia allegata, per la tipologia commerciale “medie strutture di vendita” (fino a 400 mq di superficie di vendita).

3. Le medie e grandi strutture di vendita devono inoltre assicurare un'adeguata area per carico e scarico, distinta dai parcheggi per il pubblico e posta fuori dalle strade pubbliche. Tale obbligo sussiste anche quando lo somma delle superfici di vendita di più esercizi di vicinato, inseriti in uno stesso immobile con unico accesso, risulti uguale o superiore a mq. 250. Le quantità di cui al presente comma devono essere garantite anche nel caso di nuovi insediamenti di medie e grandi strutture di vendita in locali commerciali esistenti. Per le finalità di cui al presente comma si considera superficie a parcheggio "idonea", quella che consenta almeno un posto auto effettivo ogni 25 mq. della superficie individuata.

4. Ai fini del reperimento degli spazi destinati alla sosta di relazione, verrà presa a riferimento sia la superficie effettiva degli stalli di sosta che la superficie degli spazi di manovra. La superficie complessiva sopra determinata diviso il numero di posti auto previsti non potrà portare alla determinazione di un coefficiente superiore a 25, diversamente gli spazi di manovra eccedenti non potranno essere assunti al fine della verifica delle quantità richieste.

5. Rimane fermo l’obbligo del reperimento di spazi destinati a parcheggi privati di cui alla L. 122/1989.

Rappresentazione del “Centro storico allargato” ai fini della programmazione commerciale

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08