Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 74 — Regole generali per gli interventi di trasformazione del suolo e delle colture

Gli interventi di trasformazione del suolo e delle colture nelle aree del territorio aperto dovranno essere effettuati nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 55 e dalle esigenze di tutela delle componenti del paesaggio di cui al precedente art. 73. Dovranno essere conservate e ripristinate le sistemazioni agrarie storiche che risalgono alle sperimentazioni effettuate dal marchese Ridolfi fra il 1900 e il 1920 e che sono ancora presenti all’interno della UTOE E2D. Tali sistemazioni agrarie storiche saranno oggetto di uno specifico piano di settore e fino alla approvazione di tale piano e per tutto il periodo di validità del R.U. saranno individuate sulla base di segnalazione documentata. Nel caso di interventi di trasformazione del suolo e delle culture su aree di grande estensione e/o di notevole impatto ambientale (per la vicinanza di edifici di valore monumentale o architettonico, per la presenza di direttrici visuali verso edifici di tale valore, per la presenza di direttrici visuali significative verso i centri storici, per la presenza di direttrici visuali significative verso il territorio aperto) il conseguimento del titolo di assenso sarà subordinato all’esito positivo di una specifica valutazione degli effetti paesaggistici.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08