Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 74 — Regole generali per gli interventi di trasformazione del suolo e delle colture
Gli interventi di trasformazione del suolo e delle colture nelle aree del territorio aperto dovranno essere effettuati nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 55 e dalle esigenze di tutela delle componenti del paesaggio di cui al precedente art. 73. Dovranno essere conservate e ripristinate le sistemazioni agrarie storiche che risalgono alle sperimentazioni effettuate dal marchese Ridolfi fra il 1900 e il 1920 e che sono ancora presenti all’interno della UTOE E2D. Tali sistemazioni agrarie storiche saranno oggetto di uno specifico piano di settore e fino alla approvazione di tale piano e per tutto il periodo di validità del R.U. saranno individuate sulla base di segnalazione documentata. Nel caso di interventi di trasformazione del suolo e delle culture su aree di grande estensione e/o di notevole impatto ambientale (per la vicinanza di edifici di valore monumentale o architettonico, per la presenza di direttrici visuali verso edifici di tale valore, per la presenza di direttrici visuali significative verso i centri storici, per la presenza di direttrici visuali significative verso il territorio aperto) il conseguimento del titolo di assenso sarà subordinato all’esito positivo di una specifica valutazione degli effetti paesaggistici.