Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 73 — Le componenti del paesaggio

Nel presente articolo si individuano le componenti fondamentali del paesaggio nel territorio comunale di Castelfiorentino, componenti che dovranno essere tutelate, valorizzate e ripristinate come obiettivo fondamentale del R.U. Le componenti del paesaggio vengono individuate non solo come categorie estetiche, ma come componenti strutturali della organizzazione del territorio che si caratterizzano anche e soprattutto per i collegamenti consolidati fra gli aspetti naturali, le infrastrutture, l’organizzazione agraria ed infine il sistema degli insediamenti.

Per le componenti del paesaggio individuate di seguito vengono fissati alcuni criteri generali di salvaguardia; altre regole di carattere più puntuale vengono indicate nelle norme specifiche per le singole UTOE del territorio aperto nel Capo V del Titolo 3.

Componenti naturali

Morfologia del terreno

Dovrà essere conservata in modo integrale, da questo criterio discendono le regole, contenute in alcuni articoli precedenti, che tendono a proibire o a limitare al massimo i movimenti di terra.

Zone riparie

Corrispondono ai corsi d’acqua, con le golene marginali, ed alle fasce di terreno immediatamente a lato. Dovranno essere rigorosamente conservate le caratteristiche dei corsi d’acqua e delle aree golenali comprese le opere idrauliche “storiche” e comunque significative. Nessun intervento modificativo salvo le opere prescritte dal Genio Civile o dall’Autorità di bacino per la regimazione dei corsi d’acqua e per il contenimento del rischio idraulico. Dovranno essere preservate integralmente le fasce laterali di 10 ml. Dovranno essere conservate e ripristinate le alberature riparie e laterali.

Boschi

Dovranno essere conservati e valorizzati (art.55, punto specifico). Si dovrà tendere ad integrare le aree boscate; da questo criterio discendono le regole che prescrivono la realizzazione di nuovi boschi in alcuni articoli precedenti (aree collinari instabili, campeggi).

Componenti antropiche

Sistema idrico

Dovrà essere mantenuto ed integrato il sistema di drenaggio superficiale delle acque meteoriche, al fine di garantire la stabilità delle pendici collinari e di preservare da fenomeni di ristagno le aree di fondovalle, oltre che di salvaguardare una componente fondamentale del paesaggio. Il mantenimento dell’efficienza del sistema di drenaggio superficiale sarà una prescrizione fondamentale per la realizzazione della nuova viabilità ( art.72).

Dovrà essere mantenuto il sistema delle opere idrauliche realizzate per la regimazione delle piene e per l’irrigazione. Alla tipologia di tali opere ed alla utilizzazione dei manufatti esistenti dovrà tendere ad uniformarsi anche la realizzazione delle opere per il contenimento del rischio idraulico (art.55, punto specifico).

Pozzi e sorgenti

Dovranno essere salvaguardati le sorgenti ed i pozzi storici, compresi i manufatti di valore storico che spesso caratterizzano tali opere di captazione.

Laghetti collinari Dovranno essere salvaguardati i molti laghetti collinari presenti a monte delle vallette minori individuate dal R.U. come “ corridoi biologici “ . Per i nuovi laghetti si dovranno scegliere preferibilmente ubicazioni analoghe a quelle attuali e comunque, preliminarmente alla esecuzione, si dovrà eseguire uno studio sulle caratteristiche paesaggistico-ambientali e sulle condizioni geologiche e geomorfologiche con particolare riferimento alla tenuta del fondo e delle sponde e alla stabilità complessiva delle sponde e del versante.

Viabilità principale e Viabilità minore

Si dovranno seguire i criteri di corretto inserimento nel territorio e di mitigazione dell’impatto ambientale indicati nel precedente art.72, con l’obiettivo della salvaguardia delle componenti del paesaggio di cui al presente articolo. Le regole per il corretto inserimento della viabilità minore sono indicate nel successivo art.75.

Assetto agrario

Si dovrà tendere alla conservazione sia dell’orientamento e della suddivisione storica dei campi (legati in modo organico al sistema idrico ed alla viabilità) sia, compatibilmente con le esigenze economiche attuali, delle culture tradizionali. Ulteriori regole sono indicate nel successivo articolo 74.

Recinzioni e accessibilità dei terreni

Dovranno essere conservate le recinzioni storiche.

Per gli insediamenti di cui al punto successivo non saranno ammesse nuove recinzioni in muratura, salvo tratti lungo le strade pubbliche in corrispondenza degli accessi e/o finalizzate a esigenze fondamentali di salvaguardia della privacy; per il resto le recinzioni degli insediamenti dovranno essere realizzate con siepi in legno rete a maglia sciolta su paletti occultata da siepe sempre verde; sarà vietato l’uso del filo spinato. Dovranno essere sempre garantiti la percorrenza delle strade vicinali e l’accesso agli insediamenti maggiori ed ai beni architettonici.

Per le siepi di recinzione e di integrazione di recinzioni con rete si dovranno usare essenze locali (biancospino, sambuco, alloro, etc.) o comunque tecniche e materiali paesaggisticamente compatibili.

Nei resede degli edifici classificati come “siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale” di cui all’articolo 58 del Titolo 2 le recinzioni potranno essere realizzate esclusivamente con elementi di arredo mobili (fioriere ecc.) nei seguenti casi:

  • sui marciapiedi di rigiro e nelle aree con pavimentazioni storiche (aie, cortili ecc.) o con giardini storici;
  • a una distanza inferiore a 10 ml. dal perimetro degli edifici di valore monumentale o architettonico

Le opere di recinzione nelle aree che costituiscono il resede degli edifici classificati come “siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale” potranno essere realizzate subordinatamente alla presentazione di un progetto da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera f) della L.R. 52/99.

Per le recinzioni dei fondi agricoli e per la costituzione di fondi chiusi valgono le prescrizioni indicate nell’art. 62 punto d) del Titolo 2.

Sistema insediativo

Si caratterizza per le seguenti componenti: nuclei, fattorie e ville, poderi, case sparse, chiese ed edifici religiosi.

La tutela delle componenti del sistema insediativo è garantita per l’esistente delle regole di intervento sui “siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale” contenute nell’art. 58 e dalle regole per “edifici particolari” contenute nell’art. 59 e per i nuovi edifici, le ristrutturazioni e le sistemazioni esterne dalle regole contenute nei precedenti articoli 56, 57, 60, 61, 62.

Fra i manufatti da tutelare devono essere inseriti anche alcuni manufatti minori inseriti storicamente sulla viabilità e lungo i corsi d’acqua, come i tabernacoli e le edicole sacre, le fontane, le centraline idroelettriche realizzate negli anni 30. Per tali manufatti il R.U. prescrive la tutela immediata e rimanda successivi approfondimenti a specifici piani di settore.

Fra le componenti del paesaggio legate al sistema insediativo rientra anche il “margine urbano” del capoluogo, delle frazioni, degli insediamenti produttivi verso la campagna. Alla valorizzazione di tale componente sono finalizzate le regole contenute nel Titolo 3 Capo I e capo 2 per i settori di territorio aperto inseriti nelle UTOE dei sistemi insediativi, regole che tendono fra l’altro a definire in modo netto i “margini urbani”.

Alberature diffuse

Si caratterizzano per le seguenti componenti: alberature isolate, a gruppi, a filari, a macchia.

Le alberature diffuse sottolineano tradizionalmente la viabilità e il sistema insediativo.

Il R.U. prescrive la tutela, il ripristino, l’integrazione delle alberature diffuse sulla base dei seguenti criteri: eliminazione delle essenze non tradizionali; inserimento di nuove alberature utilizzando essenze autoctone tradizionali e sulla base dei rapporti consolidati con il contesto ambientale (filari lungo le strade, alberature di segnalazione degli incroci, gruppi a corredo degli insediamenti ecc.)

Parchi e giardini storici

Dovranno essere conservati e valorizzati. Eventuali ampliamenti dovranno essere congrui e coerenti con gli elementi esistenti. La tutela dei giardini storici è garantita dalle regole di intervento sui “siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale” contenute nell’art. 58 e dalle regole per le “ ville e fattorie” contenute nell’art. 59.

Per la individuazione delle alberature diffuse e delle essenze presenti nei giardini storici si dovrà fare riferimento anche ai sistemi vegetazionali di interesse ambientale rilevati nella cartografia 1/2000 e 1/5000 che costituisce parte integrante dell’Allegato G (siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale nell’intero territorio comunale)

Tipologie di paesaggio

Le componenti del paesaggio indicate in precedenza definiscono nel territorio comunale di Castelfiorentino tre tipologie fondamentali di paesaggio, che si elencano di seguito anticipando i contenuti del Titolo 3 Capo V.

  1. A) aree di fondovalle e del sistema fluviale
  2. B) aree collinari caratterizzate dalla presenza di boschi
  3. C) aree collinari prive di boschi.
Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08