Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 71 — Regole generali per la realizzazione di impianti pubblici e di pubblico interesse in territorio aperto

Gli impianti pubblici e di pubblico interesse dovranno essere realizzati tenendo conto dei vincoli e delle prescrizioni contenuti nell’art.55 (regole urbanistiche per le aree sottoposte a vincolo) e delle norme specifiche per le singole UTOE contenute nel Titolo 3 Capo V.

Per quanto riguarda l’inserimento degli impianti nel territorio valgono inoltre le prescrizioni di carattere generale riportate di seguito:

  • linee Enel. Le linee aeree dovranno essere di norma realizzate al di fuori delle aree boscate; in caso di assoluta necessità si dovranno comunque posizionare i sostegni all’interno delle radure e dovrà essere studiato un profilo delle campate che escluda la necessità del taglio per realizzare corridoi di sicurezza o piste all’interno delle aree boscate. Nel caso che tali tagli siano assolutamente necessari dovrà essere previsto il reimpianto contemporaneo di bosco in posizione vicina per una superficie almeno doppia di quella originaria. Le linee Enel ad alta tensione potranno essere realizzate solo ad una distanza superiore a 28 ml. dagli edifici esistenti. Non potranno essere realizzate linee Enel e sostegni che ingombrino i coni visivi principali dalle strade verso gli edifici classificati di valore monumentale o di valore architettonico nella ricerca Poggiali.
  • Impianti e cabine di trasformazione dell’Energia elettrica. Nel territorio aperto non si prevede la realizzazione di impianti di trasformazione da alta a media tensione. Per la realizzazione di impianti che si rivelassero necessari dovrà essere apportata una variante al R.U. Le cabine di trasformazione da media a bassa tensione dovranno essere realizzate rispettando la distanza dalle strade pubbliche prevista dal codice della strada. Per quanto riguarda le distanze dai confini di proprietà si potrà derogare dalle distanze minime prescritte nell’art. 54 e tener conto esclusivamente delle norme del Codice Civile e della distanza minima di 10 ml. fra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti. Non potranno essere realizzate nuove cabine di trasformazione all’interno delle aree di protezione paesistica e storico-ambientale di cui all’art. 55 e all’interno dei coni visivi principali dalle strade verso gli edifici classificati di valore monumentale o di valore architettonico nella ricerca Poggiali.
  • Condutture, centrali di spinta, depositi dell’acquedotto, condutture e cabine di decompressione del gas metano. Nel territorio aperto non è prevista la realizzazione di impianti di potabilizzazione dell’acqua. Per la realizzazione di impianti che si rivelassero necessari dovrà essere approvata una variante al R.U. Le centrali di spinta ed i depositi dovranno essere realizzati interrati o seminterrati, in caso di impossibilità ad adottare tale soluzione le centrali di spinta potranno essere realizzate adottando i criteri tipologici previsti nel precedente art. 56 per gli annessi agricoli. Nel caso che per motivi non eludibili (igienici, funzionali, ecc.) dovesse essere necessario realizzare depositi per l’acqua potabile fuori terra dovranno essere preventivamente studiate tipologie edilizie in grado di garantire la massima funzionalità e di inserirsi in modo armonico nel paesaggio, pur presentando una “leggibilità” precisa della destinazione. Per le cabine di decompressione da alta a media pressione del gas metano dovranno essere utilizzati gli stessi criteri indicati per le centrali di spinta dell'acquedotto; le cabine di decompressione da media a bassa pressione dovranno essere realizzate rispettando le distanze dalle strade pubbliche previste dal Codice della Strada per le recinzioni. Le condutture dell’acquedotto e le condutture del gas metano dovranno essere realizzate di norma al di fuori delle aree boscate; in caso di assoluta necessità di attraversare le aree boscate e di realizzare dei tagli di bosco dovrà essere previsto il reimpianto contemporaneo di bosco in posizione vicina per una superficie almeno doppia di quella originaria.
  • Ripetitori della telefonia cellulare. Il R.U. individua nel territorio aperto le aree compatibili con la localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare. Le aree compatibili sono individuabili in base alle carte A e B del R.U. in quanto corrispondono alle seguenti UTOE o settori di UTOE:
    • UTOE E1 del sottosistema delle aree di pianura e del sistema fluviale, con l’esclusione delle aree per il contenimento del rischio idraulico.
    • UTOE E3 del sottosistema delle colline nude, limitatamente alle aree posizionate a nord-est del tracciato della nuova Strada Statale 429.
    • UTOE E4 del sottosistema delle aree di raccordo e dei crinali trasversali, con l’esclusione della E4D e dell’area di protezione paesaggistica e storico ambientale posizionata nella UTOE E4C.
    • UTOE E5 del sottosistema delle aree agricole periurbane.
    • UTOE E6 del sottosistema delle aree morfologicamente deboli.

All’interno delle UTOE o settori di UTOE elencati dovranno essere escluse inoltre: a) le ubicazioni che rispetto agli edifici classificati di valore monumentale o di valore architettonico dalla ricerca Poggiali ricadano all’interno di un raggio di 200 ml. o sui coni visivi principali dalle strade; b) le ubicazioni all’interno delle aree boscate. In ogni caso il Comune potrà prescrivere la colorazione dei sostegni e la colorazione o la adozione di adeguate tecniche di occultamento, fino al completo interramento, per gli “shelter” di base. Le zone del territorio aperto escluse dall’elenco delle aree compatibili sono state individuate come aree “sensibili” per motivi ambientali e paesaggistici. Il Comune potrà elaborare per la telefonia cellulare uno specifico piano di settore per precisare meglio le aree compatibili e le aree sensibili e per individuare, le procedure da seguire per promuovere l’accorpamento degli impianti e la localizzazione degli impianti accorpati in aree di proprietà pubblica facilmente accessibili e con destinazione compatibile.

Per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo in casi di particolare importanza (per la vicinanza di edifici di valore monumentale o architettonico, per la presenza di direttrici visuali verso edifici di tale valore, per la presenza di direttrici visuali significative verso i centri storici, per la presenza di direttrici visuali significative verso il territorio aperto) il conseguimento del titolo di assenso sarà subordinato all’esito positivo di una specifica valutazione degli effetti paesaggistici.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08