Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 70 — Attività estrattive, regole di progettazione, gestione e recupero

Le aree destinate ad attività estrattive sono indicate nella carta A del R.U. Si confermano a tutti gli effetti i contenuti della “Variante al PRG di adeguamento al PRAE” approvato dal Consiglio Comunale con la Delibera n.47 del 29.05.97 in attuazione delle previsioni del Piano Regionale per le Attività Estrattive. La conferma dei contenuti della “Variante al PRG di adeguamento al PRAE” avrà carattere provvisorio e varrà fino a quando non saranno stati approvati gli atti di programmazione e di pianificazione previsti dalla L.R. 78 del 3.11.98 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavabili e riutilizzazione di residui recuperabili). Tali atti di programmazione e di pianificazione dovranno essere approvati dalla Regione (PRAER, articolato in due settori) e dalla Provincia (PAERP, anch’esso articolato in due settori). Dopo l’approvazione del PAERP (Piano di Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia) il Comune adeguerà il R.U. nei termini previsti dal PAERP stesso.

La variante al PRG di adeguamento al PRAE regolamenta per tutte le aree ubicate nella carta A del R.U. i criteri di progettazione per gli interventi, le modalità di escavazione e di gestione delle cave, le modalità di ripristino delle aree al termine della escavazione, le destinazioni finali delle aree dopo l’intervento di ripristino.

Rispetto alla Variante al PRG di adeguamento al PRAE il R.U. ha modificato le previsioni relative alla aree CEA2, CEA3 (escavazione di argilla per la fornace PLP), trasformandole nelle previsioni CE3 e CE4 (ripristino delle aree di escavazione) e ha annullato le previsioni relative all’area CEA1 (escavazione di argilla per la fornace SILAP) e all’area CE2 (ripristino delle aree di escavazione delle ex fornaci Castellana e Colc).

Le aree CEA1, CEA2, CEA3, sono state annullate o modificate a seguito della cessazione dell’attività delle fornaci SILAP e PLP; l’area CE2 è stata annullata a seguito della individuazione dell’area come verde pubblico e tenendo conto del fatto che sono già stati effettuati interventi significativi di ripristino.

Per le aree annullate (CEA1, CE2) il R.U. ha individuato nuove regole di intervento nell’ambito dell’UTOE 7 (sistema del Capoluogo, sottosistemi delle aree esterne con funzioni miste), e dell’UTOE 8 (sistema del Capoluogo, sottosistemi delle aree esterne con funzioni miste).

Per le aree CE3 e CE4, che sostituiscono le aree CEA2 e CEA3, si riportano di seguito le regole di intervento, elaborate in analogia formale e sostanziale con le norme confermate della “Variante al PRG di adeguamento al PRAE”.

Sottozona ce3

Cava di argilla in Località S. Matteo (ex Fornace P.L.P.). Recupero ambientale di cave dismesse.

Prescrizioni per la redazione del progetto di ripristino

Le risorse essenziali da salvaguardare sono il suolo, la flora, il paesaggio, i documenti materiali della cultura; in particolare come emergenze di carattere storico architettonico si rilevano nelle vicinanze della cava il complesso monumentale della Villa e della Fattoria di Granaiolo notificate ai sensi della legge 1089/39, e la chiesa di S. Matteo. Da tutti e due i complessi è visibile la zona di cava. Per salvaguardare tali risorse l’escavazione dovrà essere limitata agli interventi strettamente necessari per garantire la stabilità del pendio; la sistemazione finale dell’area dovrà essere tale da garantire all’area stessa un assetto morfologico “naturale” ed analogo a quello dei pendii con pendenza accentuata tipici del vicino sistema collinare, in modo da non introdurre elementi incoerenti nel paesaggio.

Per l’area dovrà essere presentato apposito progetto di ripristino con particolare attenzione al recupero ambientale. Il progetto dovrà basarsi su una indagine geognostica che definisca i problemi connessi con l’attività estrattiva secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 36/80.

In particolare dovranno essere valutate le caratteristiche idrologiche, litotecniche, idrogeologiche e geomorfologiche di dettaglio.

Dovrà essere posta particolare attenzione sulle modalità di deflusso superficiale esterno e sul progetto delle opere di raccolta delle acque superficiali, nonché sull’analisi di stabilità dei versanti sia nelle condizioni di taglio rapido che a lungo termine.

Dovrà essere posta particolare attenzione per la zona in prossimità del crinale di Pugliano, dove è presente una scarpata di erosione e l’inclinazione dei terreni rientra nelle classi di acclività 5 e 6.

Per quanto riguarda l’analisi sulla stabilità dei pendii e dei fronti di scavo, si deve fare riferimento a quanto previsto al punto “G” del D.M.L.PP 11/03/1988.

Il progetto di ripristino, presentato ai sensi della L.R. 36/80 o delle successive modifiche e delle presenti prescrizioni, dovrà essere corredato di un dettagliato piano di intervento con indicate le eventuali zone di rimodellamento, quelle di deposito del materiale movimentato, le aree di rispetto, le infrastrutture, i servizi, le recinzioni e le opere di urbanizzazione necessarie.

Dovranno essere rispettate le norme, salvo diversa e comprovata motivazione tecnica, indicate nel D.P.R. n. 128 del 09/04/1958 che vieta di tenere a strapiombo i fronti di escavazione.

La pendenza dei fronti di cava dovrà comunque essere realizzata in relazione alle caratteristiche geotecniche puntuali valutate con apposite analisi di laboratorio.

Il progetto dovrà essere il risultato di un’attività interdisciplinare che individui oltre alle caratteristiche geologiche sopra definite anche quelle vegetazionali, agronomiche, pedologiche, socio economiche e paesaggistiche. Il progetto dovrà contenere delle valutazioni sugli effetti ambientali a firma dei tecnici abilitati (interdisciplinari) che integrino quelle eseguite nella presente analisi. Dovranno essere salvaguardate le strade vicinali di Pugliano e di Ormicello.

Prescrizioni per il ripristino ambientale e i tempi massimi

Al termine dell’intervento di ripristino dovrà essere realizzata una sistemazione con ripristino vegetazionale, con arbusti e rimboschimento utilizzando essenze locali. La sistemazione finale dovrà tenere conto in modo specifico della visibilità dalla villa e dalla fattoria di Granaiolo. Dovrà essere studiato in modo particolare il sistema di regimazione delle acque meteoriche provenienti dalla pendice risistemata, anche con soluzioni di ritenzione temporanea.

Il progetto di risistemazione ambientale dovrà essere dettagliato per quanto concerne la regimazione idraulica, la sistemazione a verde, la viabilità e gli interventi di riporto.

Per quanto concerne l’assetto morfologico finale dovranno essere realizzati dei versanti di adeguata pendenza in moda da ricostruire un assetto morfologico simile a quello originario e da effettuare il recupero ambientale come unico progetto di tutta l’area di variante. Il recupero ambientale potrà avvenire, seguendo le indicazioni del progetto complessivo, anche per fasi.

Tempi massimi di ripristino: 3 anni dall’inizio dell’intervento di ripristino.

Destinazioni finali dell'area e relativi interventi consentiti

Destinazione finale dell’area: zona agricola (sistema ambientale e paesaggistico del territorio aperto), interventi consentiti: sfruttamento del bosco, attività agricola.

Criteri e metodi di coltivazione, limiti di escavazione (punto 3.4. delle istruzioni tecniche)

Il recupero della cava dismessa rientrerà nella ipotesi B (recupero di cava dismessa con incentivo). Ai sensi di tale punto potrà essere eventualmente commercializzato solo il materiale che sarà assolutamente necessario asportare per garantire un assetto stabile alle pendici di cava e che non sarà opportuno riutilizzare per interventi di rinterro sempre finalizzati a stabilizzare le pendici di cava. La durata degli interventi di recupero e ripristino non dovrà essere superiore a 1 anno.

Sottozona ce4

Cava di argilla in Località S. Matteo/Colombaie. Recupero ambientale e funzionale di cave dismesse.

Prescrizioni per la redazione del progetto di coltivazione e ripristino

Le risorse essenziali da salvaguardare sono il suolo, l’acqua, la flora, il paesaggio, i documenti materiali della cultura. In particolare come emergenza di carattere storico architettonico si rileva nelle vicinanze la Chiesa di S. Matteo, dalla quale è visibile la zona di cava.

Per salvaguardare tali risorse l’escavazione dovrà essere contenuta in modo da non modificare sostanzialmente, anche se potrà abbassare il livello, il contro crinale che parte dal sistema collinare interno e si attesta attualmente sulla collinetta a quota 83,8 e sul toponimo “Le Colombaie” ed in modo da tenere nettamente separate, dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista della regimazione idrica, la valletta di Via Ormicello dalla valletta del borro Spranganelli. Per l’area dovrà essere presentato apposito progetto di recupero mediante coltivazione e ripristino con particolare attenzione al recupero ambientale. Il progetto dovrà basarsi su una indagine geognostica che definisca i problemi connessi con l’attività estrattiva secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 36/80. In particolare dovranno essere valutate le caratteristiche idrogeologiche, litotecniche, idrogeologiche, geomorfologiche e geotecniche di dettaglio. Per quanto riguarda l’analisi sulla stabilità dei pendii e dei fronti di scavo, si deve fare riferimento a quanto previsto al punto G del D.M.LL.PP. 11/03/1988.

Il progetto di coltivazione, presentato ai sensi della L.R. 36/80 o delle successive modifiche e delle prescrizioni, dovrà essere corredato di un dettagliato piano di coltivazione con indicate le zone di escavazione, quelle di deposito del materiale cavato, le aree di rispetto, gli impianti di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi, le recinzioni e le opere di urbanizzazione necessarie.

La coltivazione dovrà essere sviluppata tenendo in considerazione la morfologia attuale dell’area già scavata in modo da adattare i nuovi gradoni a tale morfologia.

Dovranno essere rispettate le norme, salvo diversa e comprovata motivazione tecnica, indicate nel D.P.R. n. 128 del 09.04.4958 che vieta di tenere a strapiombo i fronti di escavazione.

La pendenza dei fronti di cava dovrà comunque essere realizzata in relazione alle caratteristiche geotecniche puntuali valutate con apposite analisi di laboratorio.

Dove le condizioni lo consentono la coltivazione dovrà essere eseguita a gradoni con alzata preferibilmente di circa 3.0 m. e scarpa di 6.0 m. per consentire un agevole passaggio dei mezzi.

Il progetto deve essere il risultato di una attività interdisciplinare che individui oltre alle caratteristiche geologiche sopra definite anche quelle vegetazionali, agronomiche, faunistiche, pedologiche socio-economiche e paesaggistiche.

Il progetto dovrà contenere delle valutazioni sugli effetti ambientali a firma dei tecnici abilitati (interdisciplinari) che integrino quelle eseguite nella presente analisi.

In fase di coltivazione si dovranno prendere tutte le misure di protezione e salvaguardia necessarie per le abitazioni del toponimo “Colombaie”.

La strada Vicinale di Ormicello dovrà essere adeguata, nel tratto percorso dai mezzi di trasporto funzionali all’attività estrattiva, all’incremento di traffico ed in modo da evitare innalzamenti di polvere eccessivi.

Prescrizioni per il ripristino ambientale e i tempi massimi.

Al termine delle coltivazione dovrà essere ripristinato l’uso agricolo. Dovrà essere ripristinata la viabilità poderale esistente nell’area, anche con soluzioni alternative a quelle attuali.

Il progetto di risistemazione ambientale dovrà essere dettagliato per quanto concerne la regimazione idraulica la sistemazione a verde la viabilità e gli interventi di riporto.

La morfologia a ripristino avvenuto dovrà lasciare un crinale significativo tra il Borro di Spranganelli ed il fosso che scorre parallelo alla Strada Vicinale dell’Ormicello.

Per l’assetto finale si dovrà quindi ricostituire la forma del rilievo attuale con quota topografica più bassa e mantenendo un rilievo più elevato a protezione sul lato della S.S. 429 e delle abitazioni del toponimo “Colombaie”. Tempi massimi di ripristino: 3 anni dalla fine dell’attività di coltivazione.

Destinazioni finali dell'area e relativi interventi consentiti

Destinazione finale dell’area: Zona agricola (sistema ambientale e paesaggistico del territorio aperto). Interventi consentiti: attività agricola e attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con le specificazioni e le limitazioni sotto indicate.

In conformità con quanto disposto dal P.I.T. si individua la suddetta area CE4 come zona di possibile ubicazione di attività di produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione comunque che gli impianti da eseguire abbiano una potenzialità complessiva inferiore ad 1 megawatt. A tale proposito si rileva che sia la disciplina dei beni paesaggistici del P.I.T. che la L.R. 11/2011 privilegiano l’insediamento delle suddette attività nell’ambito di aree degradate fra le quali risultano ricomprese le aree di cava non ancora ripristinate e le aree di cava dismesse come quella in oggetto. Fra le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili di possibile insediamento si prevedono le seguenti:

Impianti eolici con altezza al rotore inferiore a 10 mt. (minieolico);

Impianti solari a terra sia termici che fotovoltaici;

Impianti alimentati da biomasse di combustibile ligneo vergine (masse prodotte da abbattimenti di alberature o da tagli vegetazionali e potature) provenienti da filiera corta secondo la normativa vigente (approvvigionamento da masse vegetali provenienti da un ambito limitato in termini di distanza dal luogo di produzione). Sarà in ogni caso vietato l’impiego di F.O.R.S.U. o altro tipo di rifiuto per l’alimentazione del suddetto impianto.

Dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di valori storici e architettonici presenti nell’edificato circostante, nonché ad armonizzarne la percezione visiva dell’impianto con il contesto paesaggistico di riferimento. Gli impianti dovranno essere opportunamente sistemati secondo un disegno coerente e ordinato rispetto alla morfologia degli insediamenti esistenti ed al disegno del paesaggio. Nella esecuzione degli impianti sarà possibile ricorrere alla esecuzione di limitate operazioni di modifica morfologica rispetto all’assetto dei luoghi conseguente alla esecuzione dell’intervento di ripristino ambientale del sito oltre alla previsione di specifiche fasce alberate/arbustive coerenti con il contesto paesaggistico. Dovrà inoltre essere verificata la possibilità di connessione alla rete senza opere pregiudizievoli sul paesaggio e le connessioni stesse dei nuovi impianti alle reti di trasporto esistenti dovranno avvenire preferibilmente con l’impiego di linee interrate. L’esecuzione dell’impianto non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità carrabile ma soltanto l’adeguamento della viabilità esistente.

Ai fini di valutare l’impatto e l’inserimento nel contesto ambientale degli impianti, con particolare riferimento agli effetti visivi negativi sul paesaggio, dovranno essere prodotte specifiche indagini rivolte a garantire un adeguato inserimento rispetto ai coni di visuale di particolare pregio paesaggistico, da sottoporre a preventivo parere da parte della Commissione Comunale Edilizia.

Per l’alloggiamento ed il funzionamento dei suddetti impianti potrà essere realizzato un edificio avente una superficie massima di 200 mq oltre a locale di stoccaggio e magazzino avente una superficie massima di 100 mq da realizzare preferibilmente in posizione seminterrata. Per le altre caratteristiche dimensionali e di finitura degli edifici si farà riferimento alle disposizioni generali vigenti per le costruzioni in zona agricola. L’esecuzione dei suddetti impianti e dei relativi manufatti sarà subordinata alla redazione di specifico atto d’obbligo unilaterale che impegni il richiedente al mantenimento della destinazione ad impianto produttivo con obbligo di smantellamento al momento della cessazione dell’attività.

Criteri e metodi di coltivazione, limiti di escavazione (punto 3.4. delle istruzioni tecniche)

Il recupero della cava dismessa rientrerà nella ipotesi B (recupero di cava dismessa con incentivo). Ai sensi di tale punto la quantità di materiale da commercializzare non dovrà essere superiore al 20% del materiale escavato in precedenza; il richiedente elaborerà un piano finanziario dimostrando che l’utile di Impresa non sarà superiore al 20% dei costi di recupero, la durata degli interventi di coltivazione e ripristino non dovrà essere superiore a 3 anni.

Specificazione per la sottozona cn3

In conformità con quanto disposto dall’art. 53 e dall’art. 118 delle presenti norme tecniche si individua la suddetta area CN3 come di possibile ubicazione di attività di stoccaggio e recupero mediante lavorazione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento di attività edilizia ed attività connesse.

In particolare la zona da destinare allo svolgimento di tale attività dovrà essere ricompresa all’interno del perimetro della zona di cava individuata con la sigla CN3 e non potrà avere una estensione superiore al 20% della suddetta zona di cava. Al fine di mitigare la visibilità degli impianti e dei cumuli la collocazione dell’area di stoccaggio e lavorazione dovrà essere individuata nel settore più a valle della zona CN3. Sul limite della suddetta zona dovranno essere operate adeguate operazioni ed interventi di mitigazione con inserimento di cortine vegetali ed eventuali dune o collinette artificiali di coronamento.

Detta attività di stoccaggio e recupero di rifiuti derivanti dallo svolgimento dell’attività edilizia ed attività connesse potrà essere svolta anche successivamente al completamento delle attività di coltivazione e di ripristino ambientale della cava stessa ai sensi e per gli effetti degli art. 208 e 216 del D.Lgs. 152/2006 limitatamente al trattamento di rifiuti non pericolosi.

L’attività sarà soggetta alla acquisizione di specifica autorizzazione a fronte delle necessarie verifiche in relazione alle emissioni in atmosfera (rumore, polveri, ecc.) ed alla regimazione e conferimento delle acque meteoriche e di dilavamento nel vicino corso d’acqua.

Per consentire il funzionamento e l’alloggiamento dei suddetti impianti potranno essere realizzati adeguati manufatti nel numero e con le caratteristiche dimensionali strettamente necessarie (tettoia, deposito, servizi igienici, ecc.) per una superficie massima complessiva di 200 mq.

L’esecuzione dell’impianto e dei suddetti manufatti sarà subordinata alla redazione di specifico atto d’obbligo unilaterale che impegni il richiedente al mantenimento della destinazione di impianto produttivo con obbligo di smantellamento al momento della cessazione dell’attività.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08