Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 67 — Individuazione delle zone nelle quali è possibile realizzare strutture di agricampeggio

Il R.U. individua come zone nelle quali è consentita l’ospitalità in spazi aperti (agricampeggio), ai sensi dell’art.6 comma 1/b della L.R. 76/94, le UTOE del sistema del territorio aperto elencate di seguito:

  • aree del sottosistema di pianura e del sistema fluviale (E1A, E1B, E1C, E1D);
  • aree del sottosistema di raccordo e dei crinali trasversali (E4A, E4B, E4C, E4D, E4E);
  • aree agricole periurbane (E5A, E5B, E5C).

Le strutture per l’ospitalità in spazi aperti dovranno essere realizzate in conformità con la normativa statale e regionale in materia. Gli spazi aperti destinati alla ospitalità dovranno essere attrezzati con i servizi essenziali in conformità alle norme igienico-sanitarie. I locali di servizio dovranno essere ricavati all’interno di edifici esistenti. Le sistemazioni delle aree di sosta dovranno essere conformi alle prescrizioni sulle sistemazioni esterne contenute nel precedente art. 62. Le aree di sosta dovranno essere schermate con essenze arboree ed arbustive rispetto alla viabilità ad uso pubblico più vicina e rispetto agli edifici con diversa destinazione.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08