Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 63 — Campi da tennis, piscine

La realizzazione dei campi da tennis e delle piscine è soggetta alle seguenti regole:

  • dovrà essere mantenuto il migliore rapporto possibile con l’andamento naturale del terreno, evitando sbancamenti e muri a retta; eventuali dislivelli (da mantenere comunque in dimensioni molto contenute), dovranno essere realizzati con prode erbose;
  • sono vietati piazzali pavimentati in cemento o asfalto; le pavimentazioni saranno limitate allo stretto necessario, e saranno sempre in pietra o mattoni; le restanti parti saranno rifinite con manto erboso;
  • i campi da tennis e le piscine devono essere schermati con siepi e gruppi di alberi di alto fusto, di essenze tipiche del luogo;
  • dovranno essere rispettati gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta esistenti, alberature, filari e sistemazioni in genere;
  • per le schermature a verde e per le piantumazioni nelle aree di pertinenza si dovranno utilizzare essenze tipiche della zona, o comunque paesaggisticamente compatibili.
  • il campo da tennis non deve essere localizzato in nessun caso a distanza maggiore di m. 75,00 dai fabbricati esistenti e di progetto;
  • in nessun punto il piano del campo dovrà discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota originaria del terreno.
  • la piscina non dovrà essere localizzata in nessun caso a distanza maggiore di m. 50, dai fabbricati esistenti e di progetto;
  • il bordo superiore della piscina non potrà avere in nessun punto una quota che si discosti di oltre cm. 50 dalla quota originaria del terreno.
Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08