Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 61 – Regole tipologiche e di ubicazione per i nuovi annessi agricoli e le nuove costruzioni accessorie

Di seguito vengono fornite le regole per la realizzazione di nuovi manufatti nel territorio aperto ad integrazione di quanto stabilito all’art. 56 delle presenti norme.

Annessi agricoli (di cui all’art. 56, punto 3)

Si definiscono annessi agricoli le costruzioni strettamente funzionali all’esercizio dell’attività agricola: depositi, magazzini, locali produttivi, ricoveri per animali etc.

Salvo quanto prescritto all’art. 56, gli ampliamenti o le nuove costruzioni devono porsi in organico rapporto con i fabbricati esistenti o di progetto sia per quanto riguarda la tipologia, sia per quanto riguarda i caratteri architettonici e i materiali costruttivi. Non sono in ogni caso ammesse tipologie costruttive proprie di fabbricati produttivi urbani: in particolare, sono vietati capannoni in prefabbricato.

Le nuove costruzioni dovranno rispettare le seguenti regole:

  • la localizzazione dei nuovi annessi agricoli dovrà essere di preferenza ad integrazione di insediamenti esistenti ed in tal caso i nuovi fabbricati dovranno aggiungersi in modo organico a quelli esistenti;
  • la realizzazione di nuovo annessi agricoli in posizione isolata sarà possibile, salvo espliciti divieti contenuti nelle norme specifiche per le singole UTOE, di cui al Titolo 3 Capo V sulla base di precise motivazioni di carattere funzionale da indicare nei programmi aziendali ed in tal caso l’ubicazione dovrà uniformarsi ai criteri contenuti nelle norme specifiche delle UTOE;
  • la localizzazione dovrà essere congruente con i caratteri morfologici del sito, in modo da ridurre al minimo i movimenti di terra e da non alterare la configurazione del luogo. I dislivelli conseguenti ai movimenti di terra strettamente necessari dovranno essere raccordati con prode erbose si potrà ricorrere alla esecuzione di muri a retta solo per settori limitati e di modesta altezza. I nuovi volumi, o quelli in ampliamento, dovranno avere forme semplici, compatte e lineari; la forma, la dimensione e la scansione delle superfici finestrate dovranno di norma ripetere quelle dell’edificio esistente in caso di ampliamento e quelle dell’edilizia tradizionale in caso di nuova edificazione. In ogni caso la forma, il numero e la scansione delle aperture dovranno essere coerenti con la destinazione specifica dei singoli annessi agricoli;
  • nel rispetto delle esigenze d’uso dei locali è prescritta l’altezza massima di m. 5,50, salvo settori di altezza fino a ml. 7,00 motivati da precise esigenze produttive da indicare nei programmi aziendali; nei settori con altezza superiore a 5,5 ml. non potranno essere realizzati solai intermedi;
  • la copertura sarà di norma a capanna;
  • non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli con materiali e fogge assimilabili ad edifici industriali e comunque con materiali e tecnologie “leggere” e comunque con materiali assimilabili a tessuto, plastica e similari.

Autorimesse, ricoveri tettoie

Non è ammessa la costruzione di autorimesse, ricoveri, tettoie ecc.., in prefabbricati, in lamiera o comunque in materiale di risulta. Potranno essere costruite autorimesse interrate a servizio degli insediamenti abitativi (rurali o civili) o delle attività turistico ricettive nella misura necessaria per raggiungere lo standard minimo di 1 mq/10 mc di costruzione nuova o esistente con le modalità riportate di seguito:

  • interrate sotto abitazioni o annessi nuovi o in caso di ristrutturazione; rampe minime (larghezza 3 ml., pendenza 20%) coperte ad almeno 4 ml. dalla più vicina parete del fabbricato);
  • interrate esterne ai fabbricati mediante lo sfruttamento di pendici esistenti; apertura di accesso della larghezza minima possibile (larghezza di circa 3 ml., in piano o in leggera pendenza in discesa) e poco visibile;
  • interrate esterne ai fabbricati in piano; copertura pavimentata o inerbita; rampe minime in linea o curve (larghezza 3 ml., pendenza 20%), lontano dagli edifici (in particolare da quelli di valore ambientale e storico culturale) a meno di localizzazione sotto aie esistenti; posizione poco visibile; in ogni caso comunque le rampe dovranno essere posizionate il più lontano possibile dagli edifici;
  • in alternativa alle autorimesse interrate potranno essere realizzate autorimesse al piano terra in aderenza agli edifici esistenti; finiture come gli annessi; dimensione massima ammissibile pari a 1 mq/20 mc Tale soluzione non sarà consentita in corrispondenza di edifici di valore monumentale e di valore architettonico e di edifici di notevole valore ambientale e tipologico, in corrispondenza di edifici di valore ambientale e di ridotto valore ambientale la realizzazione di autorimesse esterne sarà subordinata a un progetto di insieme che dovrà evidenziare il rapporto fra i vari corpi di fabbrica e le sistemazioni esterne e che dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Edilizia Comunale.

Impianti di servizio

Gli Impianti di accumulo idrico, depositi di gas ecc. dovranno essere collocati in posizioni riparate dalla vista e protetti con schermature di essenze vegetali diversificate e tipiche del luogo, in moda tale da non avere l’effetto recinto verde; i depositi di G.P.L. dovranno preferibilmente essere realizzati interrati.

Annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti la capacità produttive aziendali

La progettazione di nuovi fabbricati destinati a servizi agricoli, alla produzione e trasformazione agricola, ad allevamenti, ad attività di trasformazione di prodotti agricoli eccedenti le potenzialità del fondo (ove consentite in base alla normativa specifica delle singole UTOE), dovrà verificare, in relazione alla dimensione dell’intervento l’impatto visivo sul contesto preesistente. Non saranno in ogni caso ammesse le tipologie costruttive tipiche dei capannoni industriali. I tamponamenti esterni verranno realizzati preferibilmente con murature intonacate. Il prefabbricato potrà esser utilizzato eccezionalmente per fabbricati di grandi dimensioni, a condizioni che vengano adottate congrue soluzioni di mitigazione dell’impatto visivo, ricorrendo anche a schermature di verde con alberi di alto fusto. In ogni caso la copertura dovrà essere a falde inclinate, con manto in cotto. Gli edifici ed in generale tutti i manufatti per allevamenti dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

  • a. m. 20 dai confini del fondo aziendale
  • b. m. 300 da zone residenziali, centri e nuclei abitati
  • c. m. 20 dalle strade di pubblico transito salvo distanze maggiori imposte dal Codice della Strada
  • d. m. 50 dalle case di abitazione e dai relativi resede.

Tali distanze minime devono essere rispettate anche dai recinti utilizzati per delimitare gli spazi aperti ad uso degli animali. Le presenti disposizioni valgono anche per i canili, i ricoveri per gatti, e comunque per tutti gli edifici in genere utilizzati per il ricovero di animali, anche se non destinati ad attività di riproduzione ed allevamento.

Non è ammessa la realizzazione di annessi agricoli con materiali e fogge assimilabili ad edifici industriali e comunque con materiali e tecnologie “leggere” e con materiali assimilabili a tessuto, plastica e similari.

Silos

I silos necessari allo stoccaggio dovranno essere localizzati in posizione marginale e schermata. Per quanto possibile, tenendo conto delle esigenze produttive delle singole aziende, saranno preferibili silos di altezza contenuta anche se in numero maggiore. Non sono ammessi silos nelle zone collinari e alberate e comunque dove il divieto è previsto dalle norme specifiche delle singole UTOE contenute nel Titolo 3 Capo V.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08