Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 60 Regole tipologiche e di ubicazione per nuovi edifici abitativi rurali

La tipologia dei nuovi edifici abitativi dovrà ripetere i caratteri tipici delle costruzioni rurali tradizionali, improntati alla massima semplicità, adottando di norma forme compatte o comunque con articolazioni minime. Le costruzioni non potranno avere più di due piani, con altezza massima fuori terra di mt. 7,00, salvo sovraccorpo di un piano, sulla copertura, avente i caratteri tipologici di cui al successivo comma 5. Di norma sarà da preferire un corpo di fabbrica a due piani compatto o con articolazione planivolumetrica ad un piano. Le norme specifiche per le singole UTOE potranno indicare le zone dove per particolari esigenze paesaggistiche saranno da preferire costruzioni a un solo piano.

Le facciate dovranno presentare un’articolazione con partiture regolari, e con prevalenza dei pieni sui vuoti. Sono vietati balconi e corpi aggettanti in genere.

Si dovrà escludere il ricorso a citazioni stilistiche non collegate in modo coerente alla tradizione locale e si dovrà comunque evitare di inserire un eccesso di citazioni stilistiche anche legate alla tradizione locale, per evitare un effetto di “falso antico”.

Finestre e porte potranno essere incorniciate con pietra o con fasce di colore: i davanzali dovranno essere in pietra grigia o comunque in materiale tradizionale. E’ da escludere l’uso del marmo.

La superficie coperta del corpo di fabbrica sovrammontante la copertura, non potrà essere maggiore del 20% della superficie coperta del fabbricato sottostante di altezza corrispondente a 2 piani. Il corpo stesso avrà preferibilmente posizione centrale rispetto al sottostante edificio; potrà presentare una percentuale di vuoti maggiore di quella del corpo di fabbrica principale.

La facciata principale dovrà essere riconoscibile dal loggiato o portico o dalla porta d’ingresso, dalla prevalenza di aperture e dal maggior decoro architettonico.

Non sono ammesse scale esterne a sbalzo.

La copertura dovrà essere improntata alla massima semplicità; sono ammesse unicamente coperture a due falde (a capanna) o a padiglione, in relazione all’articolazione della pianta. E’ da escludere la formazione di sporti di gronda con forti aggetti, l’introduzione di elementi fuori sagoma, fatto salvo il corpo sovrammontante di cui al precedente comma 5. Sono da escludere le terrazze a tasca inserite nelle coperture, con l’unica eccezione di una sola terrazza a tasca collegata con il corpo di fabbrica sormontante la copertura. Tale terrazza dovrà avere una superficie massima del 10% della superficie coperta del corpo di fabbrica a 2 piani e comunque della dimensione massima di 10 mq., dovrà essere a una distanza superiore a 2,5 ml. dalla più vicina facciata del fabbricato e dovrà essere ricavata in una sola falda di copertura senza interferenze con le linee di colmo, di displuvio o di compluvio.

Le gronde dovranno essere in legno o in travetti di cemento armato sagomati e tinteggiati; potranno essere realizzate anche gronde inclinate in cemento armato a vista, se coerenti con le altre caratteristiche di finitura dei nuovi edifici. In ogni caso le gronde dovranno essere di sporgenza contenuta. In caso di copertura a capanna le sporgenze di gronda sulle facciate laterali dovranno essere di sporgenza minima e non dovranno comunque contenere elementi strutturali come travi o mensolotti. I canali di gronda dovranno essere in rame o in ferro.

L’intradosso della copertura dei portici aperti dovrà essere inclinato come l’estradosso e dovrà avere la struttura in legno. Sarà escluso l’inserimento di terrazzi a tasca sulla copertura di portici e loggiati.

La localizzazione delle nuove abitazioni rurali dovrà essere di preferenza ad integrazione di insediamenti esistenti ed in tal caso i nuovi fabbricati dovranno aggiungersi in modo organico a quelli esistenti, anche tenendo conto della necessità di salvaguardare il contesto degli edifici di valore architettonico e ambientale. La realizzazione di nuove abitazioni rurali in posizione isolata sarà possibile, salvo espliciti divieti contenuti nelle norme specifiche per le singole UTOE, di cui al Titolo 3 Capo V, sulla base di precise motivazioni di carattere funzionale da indicare nel programma aziendale ed in tal caso l’ubicazione dovrà uniformarsi ai criteri contenuti nelle norme specifiche delle UTOE.

In ogni caso la localizzazione dovrà essere congruente con i caratteri morfologici del sito in modo da ridurre al minimo i movimenti di terra e da non alterare la configurazione del luogo.

Dovranno essere mantenuti per quanto possibile gli andamenti del terreno, le quote, i dislivelli, le opere di sostegno originarie; eventuali dislivelli dovuti alle nuove costruzioni dovranno essere raccordati con prode erbose o con muri in pietra o in mattoni di altezza limitata. Sono vietati i muri a retta in cemento a vista.

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08