Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 59 Regole di intervento su particolari tipologie di edifici

Le regole del presente articolo sono integrative di quelle contenute nel precedente art. 58 in relazione al valore degli edifici. In analogia a quanto disposto dal suddetto art 58, la Commissione Edilizia Comunale potrà valutare, sulla base di una analisi storico-architettonica dettagliata e di un progetto di intervento complessivo, la possibilità di attribuire una diverso livello di importanza agli edifici stessi e quindi consentire categorie di intervento anche di tipo superiore.

Ville e fattorie

Sono individuate con il “tipo edilizio” omonimo nelle schede della ricerca Poggiali. Sono edifici o complessi di edifici che presentano una organizzazione spaziale e caratteristiche architettoniche diverse dalla casa rurale; in genere sono composte da più abitazioni con edifici di servizio (cappella, annessi rurali), spazi comuni, giardini, viali, alberature. Ad integrazione delle regole di intervento del precedente art. 58 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • gli edifici individuati nelle schede come “ville e fattorie” non potranno essere ampliati, per tali edifici non si applicheranno le norme di ampliamento dei precedenti articoli 56 e 57;
  • nelle vicinanze degli edifici individuati nelle schede non potranno essere realizzati nuovi fabbricati;
  • le sistemazioni esterne non potranno modificare in modo significativo l’assetto attuale per quanto riguarda la viabilità di accesso, le alberature, le aree pavimentate; gli spazi esterni che attualmente hanno un carattere unitario non potranno essere frazionati mediante recinzioni e comunque tutti gli interventi di modifica esterna dovranno essere inseriti in un progetto generale esteso a tutto il complesso della villa o fattoria.

Fienili separati a due piani

Sono costituiti da volumi elementari con tetto a capanna, con stalla o portico al piano terreno e fienile al piano superiore. Potranno essere riutilizzati a fini abitativi o turistico ricettivi e per le attività di valorizzazione dell’economia rurale di cui al precedente art. 57; mediante interventi che dovranno essere effettuati rispettando i seguenti criteri:

  • i fienili non potranno essere assoggettati ad interventi di ristrutturazione urbanistica E2 e dovranno essere preferibilmente mantenuti nella posizione e con la sagoma originarie;
  • in base al valore architettonico attribuito potranno essere consentiti interventi anche di sostituzione edilizia. In ogni caso però dovranno essere mantenute le caratteristiche tipologiche dell’organismo edilizio originario, sia come dimensioni esterne sia come caratteristiche costruttive. A tal proposito dovranno essere mantenute e/o ripristinati settori significativi delle superfici grigliate in mattoni, anche utilizzate come aperture mediante la dotazione di infissi interni, come dovranno essere mantenute le aperture caratteristiche originarie del fienile. In caso di intervento di sostituzione edilizia E1 saranno consentite nuove localizzazioni nell’ambito del nucleo rurale originario, al fine di raggiungere le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal Nuovo Codice della strada, la distanza di 10 ml. dai corsi d’acqua, la distanza di ml. 10 fra pareti e pareti finestrate;
  • le nuove aperture, di dimensioni e forme adeguate, dovranno essere preferibilmente inserite in posizioni marginali ai grigliati;
  • la suddivisione interna in unità immobiliari dovrà essere coerente con la posizione degli elementi strutturali dell’edificio;
  • potranno essere effettuate modeste traslazioni degli orizzontamenti interni attuali, nel caso che tali traslazioni siano assolutamente necessarie per garantire ai locali soprastanti o sottostanti le altezze minime prescritte per i locali di abitazione.

Annessi minori tipici

Sono gli annessi minori con caratteristiche architettoniche e costruttive da salvaguardare (capanne ad un piano con aperture ad arco, forni, pozzi, ecc.). Tali annessi dovranno essere mantenuti nella posizione e con le caratteristiche costruttive originarie e non potranno essere assoggettati agli interventi di concentrazione possibili per gli annessi minori.

Tabaccaie

Sono individuate come “edifici specialistici” od “opifici” nelle schede della ricerca Poggiali. Sono edifici di grandi dimensioni costruiti per l’essiccazione del tabacco, che hanno perso la loro destinazione originaria con la scomparsa della coltivazione del tabacco dalla nostra zona. Le caratteristiche architettoniche fondamentali, da salvaguardare, sono costituite dalla sezione trasversale costante (che rappresenta l’elemento generatore dell’intero organismo edilizio)e dalla ripetizione modulare degli elementi di finitura e delle aperture.

Le tabaccaie potranno essere riutilizzate a fini abitativi, turistico ricettivi, ricreativi. Potranno essere utilizzate a fini produttivi solo se previsto in modo esplicito dalle norme specifiche delle UTOE di cui al Titolo 3. Gli interventi sulle tabaccaie dovranno essere effettuati rispettando i seguenti criteri, anche se più permissivi rispetto a quelli indicati nel precedente art. 58:

  • le tabaccaie non potranno essere assoggettate ad interventi di ristrutturazione urbanistica e dovranno essere mantenute nella posizione e con la sagoma originarie;
  • non potranno essere realizzate unità abitative, anche per attività turistico-ricettive, di superficie utile inferiore a 60 mq.;
  • la suddivisione interna in unità immobiliari dovrà tendenzialmente portare alla formazione di moduli fissi, da ripetere su tutta la lunghezza dell’edificio, e dovrà essere coerente con la disposizione degli elementi strutturali;
  • le aperture attuali dovranno essere conservate; per garantire il rapporto illuminante necessario in relazione alle nuove destinazioni potranno essere realizzate nuove aperture che dovranno configurarsi chiaramente come elementi aggiunti, dovranno essere integrative e non sostitutive rispetto alle aperture attuali e dovranno costituire un sistema ripetuto in modo modulare su tutto l’edificio; potranno essere realizzati anche lucernari e terrazze a tasca nelle coperture, anch’essi secondo uno schema di ripetizione modulare; i terrazzi a tasca dovranno essere sufficientemente occultati, con un parapetto esterno alto almeno 1 ml.;
  • dovranno essere conservati e ripristinati tutti gli elementi architettonici e decorativi attuali.

Mulini storici

Sono individuati come “edifici specialistici” nelle schede della ricerca Poggiali e potranno comunque essere individuati su segnalazione documentata durante tutto il periodo di validità del R.U. Gli interventi sui mulini storici dovranno essere effettuati rispettando i seguenti criteri:

  • non potranno essere assoggettati ad interventi di ristrutturazione urbanistica e dovranno essere mantenuti nella posizione e con la sagoma originarie tutti gli edifici che facevano parte storicamente del complesso del mulino;
  • dovrà essere conservato e mantenuto, anche se non più funzionale, il sistema dei canali di adduzione dell’acqua al mulino e dovrà essere conservato e ripristinato il sistema delle canalizzazioni ai livelli inferiori degli edifici;
  • dovranno essere conservati e ripristinati tutti gli elementi architettonici e decorativi collegati alla destinazione originaria;
  • gli ampliamenti recenti, successivi alla cessazione dell’attività di mulino e collegati con le destinazioni di sostituzione dovranno essere caratterizzati con sistemi di aperture e finiture di facciata di particolare semplicità.
Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08