Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 58 Regole di intervento sugli edifici in territorio aperto in relazione al valore degli edifici

I siti ed i manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale

Vengono individuati in modo definitivo dal R.U. sulla base delle precedenti individuazioni fatte dal PPCS e dal Piano strutturale, come “insieme somma” dei beni immobili di valore storico-culturale elencati e regolamentati nel PPCS approvato con la Deliberazione GRT. n. 278 del 17/1/79) e dei siti e manufatti individuati in una ricerca dell’Arch. S. Poggiali, costituita da una cartografia in scala 1/5000 (13 tavole) e 1/2000 (17 tavole) e da 537 schede fotografiche e descrittive relative agli edifici isolati ed ai nuclei in territorio aperto ed ai tessuti caratteristici nel Centro urbano e nelle Frazioni.

Gli interventi sui siti e sui manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale che ricadono all’interno dei tessuti urbani e più in generale del perimetro delle UTOE relative ai sistemi insediativi (sistemi insediativi del Capoluogo, sistemi insediativi delle Frazioni, sistemi insediativi delle aree produttive di completamento e nuove) sono stati regolamentati con l’art.9 del Capo I del Titolo 2. Il presente articolo si riferisce pertanto esclusivamente ai siti ed ai manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale ubicati all’interno delle UTOE del sistema ambientale e paesaggistico del territorio aperto; tali siti sono individuati con specifiche simbologie nella carta B del R.U. e nell’elenco allegato al R.U. alla lettera F. Le categorie di intervento ammissibili, integrative e più vincolanti rispetto a quelle previste per gli edifici esistenti negli altri articoli del presente Capo V del Titolo 2, sono individuate di seguito in base alla categoria di valore attribuito ai siti ed ai manufatti. Ulteriori regole di carattere specifico legate all’inserimento dei singoli edifici nel loro contesto ambientale verranno indicate nella normativa specifica per le UTOE del territorio aperto contenuta nel Capo V del Titolo 3.

Le categorie di valore individuate sono le seguenti e sono riprese dalle categorie di valore (“caratteri architettonici”) contenute nelle schede della ricerca Poggiali:

  • siti ed edifici di valore monumentale ed edifici di valore architettonico;
  • siti ed edifici di notevole valore ambientale e tipologico;
  • siti ed edifici di valore ambientale;
  • edifici di ridotto valore ambientale.

Per i siti ed i manufatti numerati dal n. 601 al n. 639 dell’elenco allegato al R.U., non compresi nelle schede della ricerca Poggiali, sono state elaborate nuove schede della stessa tipologia e redatte con gli stessi criteri seguiti dall’Arch. Poggiali. Le categorie di valore delle schede sono riferite in modo complessivo a singoli edifici o a complessi di edifici prendendo a base le parti dell’edificio o i corpi di fabbrica caratterizzati dal maggior pregio e non distinguendo eventuali parti di edificio o corpi di fabbrica minori caratterizzati da minor pregio o assoggettati nel tempo ad interventi deturpanti. Ad eccezione che per gli edifici monumentali, per gli altri edifici classificati di valore storico ed architettonico, e/o su corpi di fabbrica con caratteristiche di aggiunte minori, la Commissione Edilizia Comunale potrà valutare, sulla base di una analisi storico-architettonica dettagliata e di un progetto di intervento complessivo, la possibilità di attribuire una diversa classificazione agli stessi e quindi consentire categorie di intervento di tipo superiore.

Si specifica inoltre che su particolari categorie di edifici, indipendentemente dalla catalogazione effettuata dallo strumento urbanistico comunale, sussiste un vincolo monumentale istituito automaticamente per legge (art. 10 comma 3 lett. d e comma 5 del D.Lgs 42/2004 – edifici di proprietà pubblica o similari costruiti da più di 50 anni). Pertanto per la esecuzione degli interventi su tali fabbricati sarà necessaria la preventiva acquisizione di specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza che potrà imporre modalità di intervento più restrittive rispetto a quanto disposto dalla normativa comunale.

Edifici monumentali (1) ed edifici di valore architettonico (2)

Sono gli edifici che costituiscono i luoghi nodali dell’organizzazione storica del territorio (ville e fattorie storiche, edifici religiosi, edifici specialistici, ecc.) sono tutti presenti al Catasto Leopoldino e sono caratterizzati da una precisa identità storica-culturale-ambientale e da peculiarità tipologiche ed architettoniche. Gli edifici monumentali sono notificati e vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 mentre gli edifici di valore architettonico hanno un valore assimilabile. Sugli edifici monumentali e sugli edifici di valore architettonico, sono consentiti i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro scientifico C1 e Restauro C2
  • Ristrutturazione DH

Negli interventi sugli edifici monumentali o di valore architettonico dovranno essere utilizzati i materiali e le tecniche costruttive indicate nell’art.2 dell’allegato A. Gli adeguamenti funzionali e tecnologici dovranno essere coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici originari.

Gli interventi di ristrutturazione DH dovranno essere interni agli edifici e tali da non interferire con gli elementi strutturali e di finitura di particolare pregio architettonico. Gli interventi sugli edifici monumentali o di valore architettonico di categoria C1 dovranno essere riferiti all’intero organismo edilizio. In caso di interventi di categoria C, dovrà essere verificata la presenza di corpi di fabbrica che costituiscono aggiunte minori e successive (compresi quelli già classificati come “superfetazioni” dal P.P.C.S. in vigore prima del R.U.) in aderenza all’edificio monumentale o di valore architettonico e/o all’interno di cortili.

Per i corpi di fabbrica minori in aderenza dovrà essere previsto lo spostamento in posizione non deturpante per l’immagine del monumento e, nel caso di aggiunte nei cortili, al di fuori dei cortili stessi.

Edifici di notevole valore ambientale e tipologico (3)

Sono gli edifici più significativi per caratteristiche tipologiche, per posizione, per la presenza di annessi di pregio, per la qualità delle sistemazioni esterne. Hanno un valore particolarmente rappresentativo per l’organizzazione del territorio. Sugli edifici di notevole valore ambientale e tipologico sono consentiti i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro C1 e C2
  • Risanamento conservativo C3
  • Ristrutturazione DH

Negli interventi sugli edifici di notevole valore ambientale dovranno essere utilizzati i materiali e le tecniche costruttive indicate nell’art.2 dell’allegato A.

Gli adeguamenti funzionali e tecnologici dovranno essere coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici originari. Gli interventi di ristrutturazione DH dovranno essere interni agli edifici e tali da non interferire con gli elementi strutturali e di finitura di particolare pregio architettonico. In caso di interventi di categoria C2 e C3 dovrà essere verificata la presenza di corpi di fabbrica che costituiscono aggiunte minori e successive (compresi quelli classificati come “superfetazioni” dal P.P.C.S. in vigore prima del R.U.) in aderenza all’edificio principale di notevole valore ambientale. Per i corpi di fabbrica minori in aderenza dovrà essere previsto lo spostamento in posizione non deturpante per l’immagine dell’edificio principale;

Edifici di valore ambientale (4)

Sono gli edifici significativi che, per caratteristiche tipologiche e presenza diffusa, sono rappresentativi dell’organizzazione del territorio. Appartiene a questa categoria la maggior parte degli edifici che risalgono al periodo della cosiddetta “civiltà contadina”, edificati nell’800 e nei primi anni del 900 a servizio dell’organizzazione mezzadrile della produzione agricola.

Sugli edifici di valore ambientale sono consentiti i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro C1 e C2
  • Risanamento conservativo C3
  • Ristrutturazione DH
  • Ristrutturazione DP1 DP2 DP3 senza aumento del volume

In caso di interventi in categoria DP3 sarà consentita una nuova localizzazione del fabbricato fino alle distanze minime dalle strade pubbliche previste dal Nuovo Codice della strada, fino alla distanza di 10 ml. dai corsi d’acqua e fino al raggiungimento della distanza di 10 ml. fra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti. Per i fabbricati ricadenti all’interno delle casse di espansione indicate nell’art. 55, in alternativa alla realizzazione di coronelle di protezione, ed interventi DP3 con traslazione verso l’alto fino al raggiungimento della quota prevista per l’acqua di invaso con un ulteriore franco di 50 cm, potranno essere effettuati interventi di ristrutturazione urbanistica E2, anche con il trasferimento in UTOE diverse da quella di localizzazione del fabbricato originario. Tali interventi di ristrutturazione urbanistica saranno consentiti alle condizioni indicate di seguito:

  • dovrà essere dimostrata l’impossibilità di procedere al recupero del fabbricato esistente nella ubicazione originaria per problemi legati alla accessibilità o alle particolari condizioni idrogeomorfologiche modificate a seguito della realizzazione della cassa di espansione. Pertanto dovrà essere espresso un parere favorevole da parte della Commissione edilizia sull’intervento di ristrutturazione urbanistica, riguardo ad una declassificazione di fatto dell’immobile da “valore ambientale” a “ridotto valore ambientale”;
  • la nuova posizione dovrà essere adeguata ai criteri di ubicazione indicati esplicitamente per le singole UTOE nel Titolo 3 Capo V;
  • dovranno essere rispettate tutte le norme contenute nel Titolo 2 Capo V, in particolare quelle relative alle aree sottoposte a vincolo, alle destinazioni d’uso, alla ampliabilità degli edifici di valore;
  • dovrà essere garantita l’efficienza organizzativa delle aziende agricole interessate, mediante dotazioni e localizzazioni adeguate di residenze rurali e di annessi agricoli.

Negli interventi sugli edifici di valore ambientale dovranno essere utilizzati i materiali e le tecniche costruttive indicate nell’art.2 dell’Allegato A) per quanto attiene agli interventi sull’esterno e sulle pertinenze degli edifici. Per gli interventi di livello superiore a C3 dovranno essere ripristinate, per le eventuali parti di edificio alterate, le caratteristiche tipologiche, materiche e di finitura originarie dell’edificio. Gli adeguamenti funzionali e tecnologici dovranno essere coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici originari. Gli interventi di ristrutturazione DH dovranno essere interni agli edifici e tali da non interferire con eventuali elementi strutturali e di finitura di particolare pregio architettonico.

Edifici di ridotto valore ambientale (5)

Corrispondono ad edifici che, per aver subito alterazioni o per effettiva povertà dell’impianto originario, non presentano in sé caratteristiche architettoniche particolarmente significative, ma sono comunque parte di un sistema insediativo tipico e/o si trovano in posizione particolare. Sugli edifici di ridotto valore ambientale sono consentiti i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria
  • Manutenzione straordinaria
  • Restauro C1 e C2
  • Risanamento conservativo C3
  • Ristrutturazione DP1 DP2 DP3
  • Ristrutturazione DA1 con ampliamento
  • DH senza aumento di volume
  • E1 con riorganizzazione planimetrica delle parti che hanno subito manomissioni e senza aumento di volume.

In caso di interventi in categoria DP3 e E1 sarà consentita la traslazione del fabbricato fino alle distanze minime dalle strade pubbliche previste dal Nuovo Codice della strada, fino alla distanza di 10 ml. dai corsi d’acqua e fino al raggiungimento della distanza di 10 ml. fra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti.

Per i fabbricati ricadenti all’interno delle casse di espansione indicate nell’art. 55, in alternativa alla realizzazione di coronelle di protezione, ed interventi DP3 con traslazione verso l’alto fino al raggiungimento della quota prevista per l’acqua di invaso con un ulteriore franco di 50 cm, potranno essere effettuati interventi di ristrutturazione urbanistica E2, anche con il trasferimento in UTOE diverse da quella di localizzazione del fabbricato originario. Tali interventi di ristrutturazione urbanistica saranno consentiti alle condizioni indicate di seguito:

  • la nuova posizione dovrà essere adeguata ai criteri di ubicazione indicati esplicitamente per le singole UTOE nel Titolo 3 Capo V;
  • dovranno essere rispettate tutte le norme contenute nel Titolo 2 Capo V, in particolare quelle relative alle aree sottoposte a vincolo, alle destinazioni d’uso, alla ampliabilità degli edifici di valore;
  • dovrà essere garantita l’efficienza organizzativa delle aziende agricole interessate, mediante dotazioni e localizzazioni adeguate di residenze rurali e di annessi agricoli.

Per gli interventi di livello superiore a C3 dovranno essere ripristinate, per le parti di edificio alterate, le caratteristiche tipologiche, materiche e di finitura originarie dell’edificio; in caso di alterazione estesa a tutto l’edificio si dovrà procedere per analogia con l’edilizia tradizionale nel territorio aperto e comunque inserendo le caratteristiche tipologiche, materiche e di finitura previste per le nuove costruzioni in zona agricola ai successivi articoli 60 e 61. Per gli interventi sull’esterno e sulle pertinenze degli edifici dovranno essere utilizzati i materiali e le tecniche costruttive indicate nell’art.2 dell’Allegato A.

Edifici realizzati di recente, senza particolare valore

Le categorie indicate ai due punti successivi riguardano edifici privi di valore storico-architettonico ed ambientale, che di conseguenza non rientrano fra i siti ed i manufatti di rilevanza ambientale e storico culturale. Sono gli edifici costruiti dal dopoguerra ad oggi, o che sono stati ristrutturati in modo radicale nello stesso periodo. Tali edifici non hanno le caratteristiche tipiche dei fabbricati tradizionali in zona agricola. Gli edifici che fanno parte della presente categoria non sono individuati in modo specifico nella carta B del R.U. e non sono inseriti nelle schede della ricerca Poggiali integrata.

Su tali edifici sono consentiti tutti gli interventi sull’esistente fino alla ristrutturazione urbanistica E1 ed E2. Per quanto riguarda le possibilità di ampliamento si applicheranno in ogni caso i limiti percentuali indicati ai precedenti articoli 56 e 57. Per gli interventi di livello superiore a C3 si dovranno inserire le caratteristiche tipologiche, materiche e di finitura previste per le nuove costruzioni nel territorio aperto ai successivi articoli 60 e 61; tale inserimento dovrà essere completo in caso di intervento di ristrutturazione urbanistica E1 ed E2.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica E2 saranno consentiti solo alle seguenti condizioni:

  • la nuova ubicazione consenta un adeguamento ai criteri di ubicazione indicati esplicitamente per le singole UTOE nel Titolo 3 Capo V ;
  • la nuova ubicazione consenta di costituire un sistema integrato con altri insediamenti esistenti.

Per gli edifici senza particolare valore che ricadono all’interno delle casse di espansione individuate nell’articolo 55 del Titolo 2 potranno essere effettuati, in alternativa alla realizzazione di “coronelle” di protezione, interventi di ristrutturazione urbanistica E2 anche con il trasferimento in UTOE diverse da quella di localizzazione del fabbricato originario. Tali interventi di ristrutturazione urbanistica saranno consentiti alle condizioni indicate di seguito:

  • la nuova posizione dovrà essere adeguata ai criteri di ubicazione indicati esplicitamente per le singole UTOE nel Titolo 3 Capo V;
  • dovranno essere rispettate tutte le norme contenute nel Titolo 2 Capo V, in particolare quelle relative alle aree sottoposte a vincolo, alle destinazioni d’uso, alla ampliabilità degli edifici di valore;
  • dovrà essere garantita l’efficienza organizzativa delle aziende agricole interessate, mediante dotazioni e localizzazioni adeguate di residenze rurali e di annessi agricoli.

Edifici realizzati di recente con caratteristiche non compatibili con il contesto ambientale ed in contrasto con l’edilizia tradizionale del territorio aperto

Sono edifici costruiti nel dopoguerra o ristrutturati in modo radicale nello stesso periodo che per motivi di posizione, dimensionali, tipologici, di finitura sono in esplicito contrasto con l’edilizia tradizionale nel territorio aperto e costituiscono un elemento di forte disturbo nell’ambiente e nel paesaggio. Gli edifici che fanno parte della presente categoria sono individuati con specifica campitura nella carta B del R.U. Fanno parte della categoria, e saranno da assoggettare alla normativa del presente punto, anche alcuni edifici ubicati nei settori di territorio aperto (aree agricole di margine) che sono contermini alle aree edificate e sono stati inseriti all’interno delle UTOE dei sistemi insediativi. Tali edifici sono individuati in modo specifico nelle tavole della carta D del R.U. La individuazione degli edifici non compatibili riportata nella carta B sarà da considerarsi integrabile; l’eventuale esistenza di altri edifici con caratteristiche tali da poter essere considerati “non compatibili” con il contesto ambientale ed edilizio del territorio aperto potrà essere segnalata dagli interessati sulla base di una analisi storico-architettonica dettagliata e dovrà essere valutata dalla Commissione Edilizia Comunale. In caso di riconoscimento del carattere di “non compatibilità” da parte della C.E. su tali edifici e su quelli già identificati dal R.U. come tali potranno essere effettuati gli interventi previsti ai punti seguenti:

  1. 1. Interventi di ristrutturazione urbanistica E1 ed E2 con l’obbligo al cambio di destinazione d’uso ad attività turistico ricettive e con le seguenti specificazioni:
    • l’eventuale nuova ubicazione dovrà essere adeguata ai criteri indicati esplicitamente per le singole UTOE nel Titolo 3 Capo V;
    • i nuovi edifici dovranno essere adeguati alle caratteristiche tipologiche, materiche e dimensionali previste per le nuove costruzioni nel territorio aperto nei successivi articoli 60 e 61;
    • potrà essere effettuato il trasferimento della volumetria al di fuori della UTOE di localizzazione del fabbricato originario, e comunque all’interno delle UTOE del territorio aperto, a condizione che la nuova ubicazione rientri fra quelle indicate nel precedente art. 57 per i nuovi edifici destinati ad attività turistico- ricettiva;
    • gli interventi di ristrutturazione urbanistica E2, compresi i trasferimenti al di fuori della UTOE di localizzazione del fabbricato originario, nelle UTOE del territorio aperto, dovranno portare alla costituzione di nuclei con destinazione turistico ricettiva e/o di somministrazione; tali nuclei potranno avere una volumetria massima di 9000 mc. in caso di ristrutturazione all’interno della UTOE mentre in caso di trasferimento in altre UTOE dovranno rispettare i parametri quantitativi previsti nell’art. 57;
    • gli interventi di cui sopra saranno subordinati alla approvazione di un piano attuativo ai sensi dell’art. 65 della L.R. 1/2005. Il piano attuativo dovrà contenere previsioni ed impegni in relazione a tutti i parametri indicati nel precedente art. 57 per i nuovi insediamenti destinati ad attività turistico-ricettiva e/o di somministrazione, compreso il vincolo di destinazione per 30 anni dal completamento delle opere.
  2. 2. Interventi di ristrutturazione urbanistica E2 con spostamento delle volumetrie nelle UTOE poste all’interno del Sistema insediativo a prevalente funzione residenziale seguendo i criteri di cui all’art. 9bis, delle presenti norme.

In carenza degli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2, potranno essere effettuati esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro C1, C2, C3. Ulteriori margini di intervento vengono individuati, per gli edifici dove sono in atto attività produttive (con riferimento alla data di adozione del R.U.), con le norme specifiche della Carta E

Ultima modifica 19.04.2022 - 17:08